§ 3.5.3 – L.P. 21 giugno 1971, n. 8.
Sanzioni amministrative per violazione di vincoli paesaggistici.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.5 tutela dell'ambiente
Data:21/06/1971
Numero:8


Sommario
Art. 1.      Chiunque viola le prescrizioni contenute nel decreto di vincolo paesaggistico di cui all'art. 5 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento [...]
Art. 2.      La Giunta provinciale determina con propria deliberazione da pubblicarsi nei modi di legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige ed entro i limiti di cui al primo comma del [...]
Art. 3.  [2]
Art. 4.      Le somme riscosse a titolo di sanzione amministrativa sono introitate nel capitolo corrispondente delle Entrate del bilancio provinciale. In misura del loro accertamento di entrata, dette somme [...]
Art. 5.      E' istituito il seguente capitolo nel bilancio provinciale per l'esercizio finanziario 1971 - Tabella A - Entrata Titolo III - Entrate extratributarie - Categoria I - Proventi speciali - cap. [...]


§ 3.5.3 – L.P. 21 giugno 1971, n. 8.

Sanzioni amministrative per violazione di vincoli paesaggistici.

(B.U. 29 giugno 1971, n. 26).

 

     Art. 1.

     Chiunque viola le prescrizioni contenute nel decreto di vincolo paesaggistico di cui all'art. 5 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 46 a Euro 1.611. [1]

     La sanzione pecuniaria del precedente comma è comminata qualora sia impossibile a causa della natura della contravvenzione l'applicazione dei provvedimenti da adottarsi ai sensi dell'art. 21 della medesima legge.

 

          Art. 2.

     La Giunta provinciale determina con propria deliberazione da pubblicarsi nei modi di legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige ed entro i limiti di cui al primo comma del precedente articolo il minimo ed il massimo delle sanzioni amministrative con riferimento alle singole categorie di beni tutelati ed al tipo della trasgressione.

 

          Art. 3. [2]

     1. Il trasgressore è ammesso a pagare nelle mani dell'agente che accerta il fatto, la somma applicata per la trasgressione, qualora la sanzione determinata ai sensi dell'art. 2 abbia un importo fisso.

     2. L'agente è tenuto a rilasciare ricevuta dell'eseguito pagamento su apposito modulo, da staccarsi da un bollettario a madre e figlia, vidimato dal Presidente della Giunta provinciale o suo delegato. Ad eccezione di quanto previsto nel comma precedente, per l'applicazione delle sanzioni si fa riferimento alla legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9.

     3. Qualora si debba provvedere all'emissione di ingiunzione di pagamento, le sanzioni amministrative di pagamento, le sanzioni amministrative irrogate ai sensi della presente legge sono aumentate di un quinto rispetto all'importo determinato in misura fissa nella deliberazione della Giunta provinciale di cui al precedente art. 2 o all'importo determinato nel procedimento di cui all'art. 5 della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9.

 

          Art. 4.

     Le somme riscosse a titolo di sanzione amministrativa sono introitate nel capitolo corrispondente delle Entrate del bilancio provinciale. In misura del loro accertamento di entrata, dette somme possono formare oggetto di variazione al bilancio riassegnando le stesse ai capitoli di spesa previsti per l'attuazione della legge provinciale sulla tutela del paesaggio.

     (Omissis) [3].

 

          Art. 5.

     E' istituito il seguente capitolo nel bilancio provinciale per l'esercizio finanziario 1971 - Tabella A - Entrata Titolo III - Entrate extratributarie - Categoria I - Proventi speciali - cap. 205. "Riscossione di somme per sanzioni amministrative conseguenti a violazione di vincoli paesaggistici" - per memoria.


[1] Comma già  modificato dall'art. 2 del D.P.G.P. 19 ottobre 2001, n. 62 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.

[2] Articolo modificato dall'art. 33 della L.P. 4 giugno 1973, n. 12 e così sostituito dall'art. 19 della L.P. 4 maggio 1982, n. 18.

[3] Comma abrogato dall'art. 33 della L.P. 4 giugno 1973, n. 12.