§ 3.4.47 - L.P. 9 giugno 1995, n. 14.
Modifiche di leggi provinciali in connessione con le disposizioni finanziarie di cui alla legge provinciale 13 marzo 1995, n. 5.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.4 trasporti
Data:09/06/1995
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Modifica della legge provinciale 30 luglio 1981, n. 24, in materia di trasporti pubblici.
Art. 2.  Modifica della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti.
Art. 3.  Norma transitoria all'articolo 21 della legge provinciale 13 marzo 1995, n. 5.


§ 3.4.47 - L.P. 9 giugno 1995, n. 14.

Modifiche di leggi provinciali in connessione con le disposizioni finanziarie di cui alla legge provinciale 13 marzo 1995, n. 5.

(B.U. 27 giugno 1995, n. 30).

 

     Art. 1. Modifica della legge provinciale 30 luglio 1981, n. 24, in materia di trasporti pubblici.

     1. L'articolo 23, della legge provinciale 30 luglio 1981, n. 24, da ultimo sostituito dall'articolo 9 della legge provinciale 23 agosto 1988, n. 39, è così sostituito:

     "Art. 23. (Contributi a favore di lavoratori dipendenti).

     1. L'amministrazione provinciale è autorizzata a concedere contributi a favore di lavoratori dipendenti che devono spostarsi della dimora abituale al luogo dove prestano la propria attività lavorativa, per almeno 120 giorni all'anno, su un percorso superiore a 10 chilometri non servito da mezzi pubblici di trasporto o da servizi speciali di cui all'articolo 17 della legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60, modificato dall'articolo 42 della presente legge. Si considera servito il percorso che consente, anche in coincidenza, tempi di attesa all'inizio e alla fine del turno lavorativo complessivamente inferiori a 90 minuti. Il contributo non spetta qualora l'ammontare dello stesso, secondo il calcolo di cui al comma 6, risulti inferiore a lire 200.000 annue.

     2. Il contributo di cui al comma 1 si applica anche ai lavoratori dipendenti che devono effettuare, per recarsi al luogo di lavoro o per raggiungere la più vicina fermata utile, un percorso superiore a 5 chilometri sul quale non si svolgono servizi di trasporto pubblico. Il contributo non spetta qualora l'ammontare dello stesso, secondo il calcolo di cui al comma 6, risulti inferiore a lire 100.000 annue.

     3. Il contributo non spetta al lavoratore dipendente che percepisce analoga indennità di trasferimento. Il contributo non spetta altresì al lavoratore dipendente che presta la propria attività lavorativa all'estero.

     4. La domanda di contributo va presentata, a pena di decadenza, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui il contributo si riferisce, corredata di:

     a) una dichiarazione del datore di lavoro sul numero dei giorni di attività lavorativa prestata durante l'anno e sull'orario di lavoro in cui la stessa viene svolta;

     b) un atto sostitutivo di notorietà attestante il possesso dei requisiti per accedere al contributo, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale.

     5. La Giunta provinciale fissa annualmente il contributo unitario, tenendo conto della variazione annua media dei prezzi delle benzine normale e super. Per l'anno 1994 il contributo unitario è fissato in lire 60.

     6. L'ammontare del contributo da concedersi ai lavoratori dipendenti è determinato dalla Giunta provinciale sulla base del prodotto tra il contributo unitario di cui al comma 5, il doppio della distanza ammessa ed i giorni di effettivo trasferimento.

     7. La Ripartizione provinciale traffico e trasporti effettua controlli, anche a campione, sui dati dichiarati dagli interessati. Fatte salve le ulteriori conseguenze di legge, il contributo viene revocato qualora venissero riscontrate delle inesattezze o la mancanza dei presupposti per accedere al contributo."

     2. Per le domande presentate entro l'anno 1994 si continua ad applicare l'articolo 23 della legge provinciale 30 luglio 1981, n. 24, come sostituito dall'articolo 9 della legge provinciale 23 agosto 1988, n. 39.

 

          Art. 2. Modifica della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti.

     1. Dopo il comma 1 dell'articolo 33 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 è inserito il seguente comma 1-bis:

     "1-bis. Gli organi eletti o nominati per la durata della legislatura, svolgono le loro funzioni fino alla data di insediamento della Giunta provinciale neo eletta, e devono essere ricostituiti entro i successivi sessanta giorni. Durante tale periodo operano in regime di proroga.".

 

          Art. 3. Norma transitoria all'articolo 21 della legge provinciale 13 marzo 1995, n. 5.

     1. La nuova disciplina per il recupero convenzionato di abitazioni di cui all'articolo 21 della legge provinciale 13 marzo 1995, si applica a tutte le domande di contributo presentate a partire dal 29 marzo 1995. Per le domande presentate prima di tale data si continua ad applicare la disciplina previgente.