§ 3.4.38 - L.P. 23 agosto 1988, n. 39.
Modifiche e integrazioni alle leggi provinciali 2 dicembre 1985, n. 16, 9 dicembre 1976, n. 60, e 30 luglio 1981, n. 24, e successive modifiche in [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.4 trasporti
Data:23/08/1988
Numero:39


Sommario
Art. 1.      1. All'art. 1 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, è aggiunto il seguente comma:
Art. 2.      1. L'art. 2 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      1. L'art. 12 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, è sostituito dal seguente:
Art. 4.      1. L'art. 13 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, è sostituito dal seguente:
Art. 5.      1. I commi terzo e quarto dell'art. 14 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, sono sostituiti dal seguente:
Art. 6.      1. L'art. 15 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, è sostituito dal seguente:
Art. 7.      1. L'art. 7 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, modificato dall'art. 8 della legge provinciale 19 novembre 1986, n. 28, è sostituito dal seguente:
Art. 8.      1. Il comma primo dell'art. 1 della legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60, modificato dall'art. 2 della legge provinciale 16 maggio 1980, n. 14, dall'art. 36 della legge provinciale 30 luglio [...]
Art. 9.      1. L'art. 23 legge provinciale 30 luglio 1981, n. 24, modificato dall'art. 4 della legge provinciale 17 novembre 1982, n. 37, e dall'art. 22 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, è [...]
Art. 10.  Abrogazioni.
Art. 11.      1. Per l'attuazione della presente legge, che non comporta maggiore spesa, sono utilizzati per l'anno 1988 gli stanziamenti già autorizzati su capitoli del bilancio di previsione per l'anno 1988 [...]
Art. 12.  Norme transitorie.


§ 3.4.38 - L.P. 23 agosto 1988, n. 39.

Modifiche e integrazioni alle leggi provinciali 2 dicembre 1985, n. 16, 9 dicembre 1976, n. 60, e 30 luglio 1981, n. 24, e successive modifiche in materia di trasporti.

(B.U. 6 settembre 1988, n. 40).

 

     Art. 1.

     1. All'art. 1 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, è aggiunto il seguente comma:

     3. Ai servizi svolti con impianti fissi di concessione statale si applica al momento del trasferimento delle competenze alla Provincia Autonoma di Bolzano, la presente legge. Agli altri servizi svolti con impianti funiviari che collegano località stabilmente abitate e che sono iscritti in un apposito elenco approvato con decreto dell'Assessore provinciale competente si applicano gli articoli 4, 12, 13, 14 la maggiorazione di introito prevista al comma secondo, lettera b), dello stesso art. 14, l'art. 15 - limitatamente alle spese di investimento necessarie per il rilevamento dei passeggeri trasportati, l'emissione di documenti di viaggio e per l'informazione al pubblico - e l'art. 16. Con decreto dell'Assessore provinciale competente sono stabilite, in base a criteri parametrici che tengano conto delle caratteristiche tecniche e di esercizio degli impianti, le distanze convenzionali per l'applicazione delle tariffe di trasporto e la determinazione dei passeggeri-chilometro."

 

          Art. 2.

     1. L'art. 2 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, è sostituito dal seguente:

     “Servizi autorizzati.

     1. Servizi di trasporto da disporre per esigenze temporanee o di interesse turistico o per l'accertamento del traffico su nuovi percorsi o per la sperimentazione di nuove modalità di esercizio possono essere autorizzati con decreto dell'Assessore provinciale competente.

     2. per i servizi di cui al comma precedente, fatta eccezione per quelli di interesse turistico, possono essere disposti, con deliberazione della Giunta provinciale, interventi finanziari nei limiti della differenza tra costi di produzione dei servizi e proventi del traffico.

     3. Su domanda di Comuni o di altri enti, l'Assessore provinciale competente può autorizzare con proprio decreto nuovi servizi di trasporto di interesse comunale o di area, o intensificazioni di servizi esistenti, da svolgersi con concessionari o consorzi, con preferenza, a parità di condizioni, per quelli che operano nella stessa area o in aree ad esse adiacenti. Le imprese che esercitano tali servizi possono usufruire del contributo ordinario determinato con le modalità previste al comma terzo, dell'art. 14. In ogni caso non si applicano i contributi straordinari ed integrativi previsti all'art. 17. Il decreto di autorizzazione dei servizi deve riportare gli estremi della convenzione stipulata tra le parti richiedenti il servizio e l'impresa concessionaria. Nella convenzione deve essere prevista la corresponsione, all'impresa che esercita il servizio, della eventuale differenza tra il costo del servizio stesso e i proventi del traffico ivi compresi i contributi eventualmente spettanti. Il costo dei servizi deve risultare da un preventivo analitico che costituisce parte integrante della convenzione."

 

          Art. 3.

     1. L'art. 12 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, è sostituito dal seguente:

     “Sviluppo di programmi comuni e più imprese di trasporto e gestione unitaria delle informazioni aziendali

     1. Le spese ad utilità pluriennale sostenute per l'impianto, la realizzazione e l'aggiornamento di programmi di interesse comune a più imprese di trasporto, rivolti a promuovere la diffusione di nuove tecniche e strumenti di gestione e di controllo per il miglioramento dell'organizzazione e della produttività dei servizi, possono essere ammessi al contributo sulle spese di investimento fino alla misura del 90% della spesa ritenuta ammissibile. Sono ammesse a contributo nella misura massima del 100% anche le spese relative alla progettazione e ristrutturazione di impianti tecnici e di autostazioni che presentino notevole rilevanza ai fini della organizzazione e funzionalità dei servizi di interesse provinciale.

     2. Al fine di assicurare una gestione unitaria delle informazioni aziendali, previste al comma primo, lettera g), dell'art. 5, di garantire l'uniformità e la comparabilità dei dati aziendali di cui alla lettera f) dello stesso articolo e di assicurare altre attività di interesse comune alle imprese di trasporto, i concessionari, sulla base di apposita convenzione, affidano l'organizzazione di una specifica struttura unitaria ad un'impresa che disponga di adeguata competenza e delle necessarie attrezzature tecniche e gestionali.

     3. In caso di mancato accordo tra i concessionari al momento della stipulazione della convenzione, l'individuazione dell'impresa alla quale affidare l'organizzazione della struttura predetta è effettuata dalla Giunta provinciale su proposta dell'Assessore provinciale competente.

     4. Nell'ambito del programma annuale di cui all'art. 3, sono definiti i costi standard di gestione della struttura di cui al precedente comma secondo, tenuto conto di criteri di efficiente gestione e della variazione annuale dei costi di produzione del servizio. Tali costi, espressi in Lire per passeggero-chilometro sono ripartiti tra i concessionari in ragione dei passeggeri-chilometro a tariffa preferenziale e speciale prodotti da ciascun concessionario.

     5. L'ufficio provinciale competente, a mezzo di funzionario delegato, è autorizzato ad erogare all'impresa alla quale è affidata l'organizzazione della struttura di cui al precedente comma secondo, un contributo per gli oneri di gestione con le stesse modalità indicate al successivo art. 16, nella misura prevista al comma precedente, effettuando a carico degli enti che beneficiano della maggiorazione di introito prevista al comma secondo, lettera b), dell'art. 14, una corrispondente riduzione del contributo ordinario di esercizio.

     6. L'impresa alla quale è affidata l'organizzazione della predetta struttura unitaria è tenuta a fornire all'ufficio provinciale competente la strumentazione ed i servizi necessari al controllo e all'utilizzo delle informazioni aziendali e quelli relativi alle connesse attività dell'ufficio."

 

          Art. 4.

     1. L'art. 13 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, è sostituito dal seguente:

     “Tariffe dei servizi di trasporto.

     1. le tariffe dei servizi di trasporto sono stabilite, con deliberazione della Giunta provinciale, in coerenza con la politica di settore e con la politica tariffaria prevista nel programma annuale di cui all'art. 3.

     2. le tariffe si distinguono in:

     a) tariffe ordinarie: si applicano agli utenti che acquistano titoli di viaggio al portatore. Per i servizi svolti da linee di trasporto funiciario, di cui al precedente art. 1, la tariffa ordinaria minima applicata dalle imprese è fissata nella misura corrispondente al 120% della tariffa preferenziale prevista alla successiva lettera b);

     b) tariffe preferenziali: si applicano agli utenti residenti o che svolgono attività lavorativa o di studio nella provincia. I titoli di viaggio sono nominativi e sono utilizzabili, per i servizi extraurbani, su relazioni prestabilite o comunque determinabili;

     c) tariffe speciali: si applicano a categorie di utenti, stabilite in leggi provinciali o con deliberazione della Giunta provinciale, ferma restando la nominatività del titolo di viaggio e la determinabilità, per i servizi extraurbani, dei percorsi utilizzati.

     3. Sono ammessi documenti di viaggio a valore che consentano la successiva riduzione dello stesso in relazione ai servizi effettivamente utilizzati. Per i servizi di linea non sono ammessi documenti di viaggio "a vista". La Giunta provinciale è autorizzata a stabilire condizioni particolari per l'obliterazione, l'utilizzazione e il controllo dei documenti di viaggio per determinate categorie di utenti e per le tessere di libera circolazione previste al comma primo, lettere h) e i), dell'art. 5.

     4. le tariffe sono stabilite sulla base della distanza coperta. La rete dei servizi con le distanze effettive tra le fermate da frazionamento tariffario e con i limiti delle eventuali zone tariffarie, è approvata con il programma annuale previsto all'art. 3.

     5. Per i servizi classificati urbani si applica la tariffa minima prevista per i servizi extraurbani. Per gli stessi servizi, la distanza convenzionale da assumersi ai fini della valutazione dei passeggeri-chilometro è fissata in 4 chilometri.

     6. Per i documenti di viaggio a valore o a più corse possono essere stabilite riduzioni tariffarie in relazione alle modalità di effettivo utilizzo dei servizi. Per gli utenti di cui al comma secondo, lettera b) e c) del presente articolo le riduzioni tariffarie si applicano nell'ambito del periodo di validità temporale della tessera di riconoscimento loro rilasciata ai fini di controllo.

     7. La Giunta provinciale può autorizzare, per i servizi urbani, suburbani e di prevalente interesse turistico l'applicazione di particolari tariffe ordinarie e di interconnessione. La Giunta provinciale può autorizzare, per i servizi previsti al comma primo e al comma terzo, dell'art. 2, l'applicazione di particolari tariffe e modalità di utilizzo dei servizi. In questo caso i contributi ordinari di cui all'art. 14 sono concessi solo se le modifiche autorizzate consentono la disponibilità delle informazioni necessarie per la determinazione dei contributi stessi. Nel caso dei servizi di cui al comma terzo dell'art. 2 la Giunta provinciale è autorizzata, ove ricorrano particolari esigenze di tutela ambientali, ad ammettere a contributo i passeggeri-chilometro effettuati a tariffa ordinaria. Il contributo non può superare il 50% di quello necessario ad assicurare al concessionario un introito corrispondente a quello che risulterebbe dall'applicazione delle tariffe di cui al comma secondo, lettera a), del presente articolo.

     8. Le imprese di trasporto e i loro consorzi sono tenuti ad una gestione centralizzata, attraverso la struttura prevista all'art. 12, delle informazioni relative all'utilizzo dei servizi di trasporto da parte degli utenti e in particolare, ai fini della determinazione dei contributi di esercizio e per l'analisi della domanda di trasporto soddisfatta, dei dati relativi ai viaggi, ai percorsi utilizzati e ai relativi passeggeri-chilometro. Le modalità di elaborazione e gestione dei documenti di viaggio sono stabilite con decreto dell'Assessore provinciale competente.

     9. Gli utenti che utilizzano documenti di viaggio nominativi, quelli che utilizzano i servizi con contratto di trasporto in assuntoria di cui alla legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60, nonché quelli individuati con legge provinciale o deliberazione della Giunta provinciale; sono tenuti a corrispondente al momento della emissione della tessera di riconoscimento per l'utilizzo dei servizi, un importo fissato con deliberazione della Giunta provinciale, non superiore in ogni caso a dieci volte la tariffa corrispondente alla tariffa minima del servizio extraurbano.

     10. L'Assessore provinciale competente stabilisce con proprio decreto le modalità di versamento alle imprese concessionarie dell'importo, di cui al comma precedente. Tale importo, ai sensi del comma terzo dell'art. 14, viene portato in riduzione dei contributi ordinari di esercizio."

 

          Art. 5.

     1. I commi terzo e quarto dell'art. 14 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, sono sostituiti dal seguente:

     “3. Il contributo ordinario di esercizio spettante alle singole imprese e ai loro consorzi è pari al prodotto tra i parametri di cui al comma secondo e i passeggeri-chilometro trasportati a tariffa preferenziale e speciale diminuito dai seguenti elementi:

     a) i proventi del traffico derivanti alle imprese dall'applicazione di tariffe preferenziali e speciali;

     b) gli importi di cui al comma nono dell'art. 13.

     4. L'introito per passeggero-chilometro e la maggiorazione di cui al precedente secondo comma sono determinati annualmente in sede di approvazione del programma previsto all'art. 3, sulla base delle variazioni previste, rispetto all'esercizio precedente, dei costi di produzione, dell'offerta di servizi (vetture-Km) e dell'utilizzo degli stessi (passeggeri-chilometro). Nel caso di riconoscimento di contributi di esercizio integrativi, i contributi ordinari di esercizio devono essere calcolati in modo da assicurare al concessionario un introito complessivo corrispondente a quello derivante dall'applicazione delle tariffe ordinarie."

 

          Art. 6.

     1. L'art. 15 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, è sostituito dal seguente:

     “Contributi sulle spese di investimento.

     1. La Giunta provinciale determina annualmente contributi sulle spese di investimento finalizzate a promuovere il potenziamento e il rinnovo dei beni strumentali necessari all'esercizio dei servizi di trasporto di competenza provinciale e a migliorare l'efficienza delle gestioni aziendali e l'utilizzo dei servizi da parte degli utenti.

     2. Il contributo non può eccedere il 70% della spesa sostenuta e, comunque, di quella massima ritenuta ammissibile, fatto salvo quanto previsto al comma sesto dell'art. 9 e al comma primo dell'art. 12. Nel decreto di assegnazione del contributo deve essere precisato il periodo di normale utilizzo del bene e gli specifici obblighi di destinazione.

     3. Ai fini della determinazione dei costi standard di cui al comma primo dell'art. 17, dell'accertamento del disavanzo di esercizio di cui al comma settimo dell'art. 17 e della determinazione dell'ammontare residuo dei contributi accantonati di cui al comma quarto del presente articolo, i contributi ricevuti dalle imprese beneficiarie si considerano accantonati in un apposito fondo il cui ammontare viene annualmente ridotto nella stessa misura percentuale utilizzata per l'ammortamento del bene cui il contributo si riferisce.

     4. Il trasferimento di beni tra imprese che esercitano servizi di trasporto pubblico ai sensi dell'art. 1 comporta il trasferimento anche dell'eventuale ammontare residuo del relativo contributo che risulta accantonato nel fondo di cui al precedente comma terzo. Negli altri casi di alienazione di beni, prima del periodo di normale utilizzo di cui al precedente comma secondo, il contributo è revocata per l'ammontare residuo che risulta accantonato nel fondo di cui al precedente comma terzo o, nel caso di cancellazione del cespite a seguito di fatto accidentale, per un ammontare pari al valore di recupero e/o dell'eventuale rimborso assicurativo.

     5. Nel caso che il bene venga alienato senza la necessaria autorizzazione il contributo è revocato per l'intero ammontare erogato.

     6. Se, a seguito di accertamento da parte degli organi competenti, risulta che un bene per il quale è stato riconosciuto un contributo sulle spese di investimento è stato utilizzato, senza specifica autorizzazione rilasciata con decreto dell'Assessore provinciale competente, in modo difforme dalla sua normale destinazione; il contributo è revocato per l'intero ammontare erogato. Nel caso venga accertata l'effettuazione prevista ai sensi dell'art. 57 del Codice della Strada, il contributo viene revocato nella misura del 10%.

     7. Nel caso il servizio fuori linea, per il quale è stata richiesta l'autorizzazione, non venga effettuato, il concessionario è tenuto a darne comunicazione all'ufficio provinciale competente entro i successivi tre giorni nei modi previsti con decreto dell'Assessore provinciale competente. Se a seguito di accertamenti da parte degli uffici competenti la comunicazione di mancata effettuazione del servizio risulta non veritiera si applica quanto previsto al precedente comma per i servizi effettuati senza la necessaria autorizzazione.

     8. L'ufficio provinciale competente provvede alla gestione delle informazioni ed al controllo degli adempimenti previsti nel presente articolo. Le imprese ammesse a contributo provinciale sono tenute a fornire le informazioni necessarie nella forma, nei tempi e con la documentazione richiesta dall'ufficio."

 

          Art. 7.

     1. L'art. 7 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, modificato dall'art. 8 della legge provinciale 19 novembre 1986, n. 28, è sostituito dal seguente:

     “Contributi ordinari di esercizio integrativi di quelli previsti all'art. 14 e contributi straordinari per il conseguimento dell'equilibrio di bilancio entro il 1990.

     1. Consorzi o singole imprese non consorziate sono ammesse, su loro domanda, ad un contributo integrativo di quello ordinario previsto all'art. 14. Il contributo è determinato sulla base di un costo standard aziendale o consortile diminuito dei proventi del traffico e dei rimborsi e contributi previsti ai commi secondo e terzo dell'art. 2 e all'art. 14. I consorzi devono provvedere all'attribuzione del contributo a tutte o parte delle imprese consorziate in modo da garantire l'obiettivo di riequilibrare le situazioni di diversa produttività esistenti.

     2. Il costo standard aziendale o consortile è pari al prodotto tra un costo standard per vettura-chilometro, determinato con deliberazione della Giunta provinciale entro il mese di settembre dell'anno precedente a quello di competenza, e le vetture-chilometro riconosciute necessarie, a ciascuna impresa o consorzio, per svolgere i servizi risultanti dall'orario provinciale previsto all'art. 4. Per il primo esercizio di applicazione, il costo standard aziendale o consortile può essere determinato nell'anno di competenza.

     3. il costo standard per vettura-chilometro è definito sulla base di criteri di efficiente gestione, riferiti ai diversi centri di costo aziendali, ivi compresi eventuali servizi generali per l'informazione al pubblico e l'esercizio di impianti di autostazioni.

     4. per tener conto dei chilometri svolti fuori servizio e ai fini della valutazione del costo standard per la parte relativa ai costi di movimenti, ai costi di manutenzione e ai costi di rinnovo e potenziamento dei beni strumentali necessari alla produzione dei servizi, l'ufficio provinciale competente, avvalendosi anche della struttura prevista all'art. 12, determina i turni di lavoro e i turni macchina necessari a svolgere i servizi sulla base di criteri di efficiente organizzazione della produzione.

     Per i consorzi, i turni sono definiti nell'ipotesi di una gestione integrata dei servizi.

     5. Con deliberazione della Giunta provinciale, il contributo è determinato in via definitiva nell'esercizio successivo a quello di competenza, tenuto conto delle vetture-chilometro riconosciute sulla base dei servizi effettivamente svolti, dei proventi del traffico, dei rimborsi e dei contributi accertati.

     6. La Giunta provinciale può disporre, nel corso dell'esercizio di competenza, anticipazioni del contributo integrativo per un ammontare non superiore all'80% del contributo ordinario integrativo riconosciuto nell'esercizio precedente per gli stessi servizi o, nel caso di primo esercizio di applicazione, di quello straordinario.

     7. Ai fini del raggiungimento dell'equilibrio di bilancio entro il 1990, le imprese che nel 1985 presentavano un disavanzo di esercizio non coperto dal contributo ordinario di cui all'art. 14 e che hanno presentato domanda ai sensi del comma quarto dell'art. 18, sono ammesse ad un contributo straordinario, determinato annualmente con deliberazione della Giunta provinciale. Il contributo non può superare il disavanzo accertato dall'ufficio provinciale competente e non può complessivamente superare, nel periodo di attuazione del piano, un ammontare pari a 5 volte il disavanzo accertato per l'esercizio 1985.

     8. La Giunta provinciale può disporre anticipazioni sul contributo straordinario nei limiti dell'80% del contributo straordinario riconosciuto nell'esercizio precedente per gli stessi servizi.

     9. Il contributo integrativo previsto al comma primo non è cumulabile con il contributo straordinario previsto al comma settimo del presente articolo.

     10. Le imprese interessate sono tenute a fornire, oltre alla documentazione tecnica e contabile a cui sono obbligate ai sensi del comma primo dell'art. 5, i prospetti di raccordo tra i bilanci approvati e le dichiarazioni fiscali, nonché la ripartizione dei costi e dei ricavi per centro di costo secondo i modelli approvati con decreto dell'Assessore provinciale competente. I consorzi predispongono situazioni aggregate delle informazioni relative alle imprese consorziate."

 

          Art. 8.

     1. Il comma primo dell'art. 1 della legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60, modificato dall'art. 2 della legge provinciale 16 maggio 1980, n. 14, dall'art. 36 della legge provinciale 30 luglio 1981, n. 24, e dall'art. 6 della legge provinciale 17 novembre 1982, n. 37, è sostituito dal seguente:

     “1. L'ufficio provinciale competente, secondo le modalità, le procedure e le condizioni previste nella presente legge, è autorizzato a stipulare contratti di trasporto in assuntoria in favore degli utenti dei servizi di cui ai successivi titoli III e IV con gli operatori pubblici e privati, con il seguente ordine di preferenza:

     a) concessionari di autoservizi di competenza provinciale, limitatamente ai servizi di trasporto scolastico svolti con automezzi di capacità fino a nove posti;

     b) concessionari di linee di trasporto funiviario;

     c) operatori privati con licenza di noleggio da rimessa o da piazza;

     d) operatori che utilizzano autovetture con carrozzeria autobus, affidate in comodato o assunte in locazione, ai sensi dell'art. 10 e seguenti."

 

          Art. 9.

     1. L'art. 23 legge provinciale 30 luglio 1981, n. 24, modificato dall'art. 4 della legge provinciale 17 novembre 1982, n. 37, e dall'art. 22 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, è sostituito dal seguente:

     “1. L'amministrazione provinciale è autorizzata ad assegnare un contributo in denaro a favore di lavoratori dipendenti che devono spostarsi dalla dimora abituale al luogo dove prestano attività lavorativa per almeno 120 giorni all'anno, su un percorso superiore a 10 Km non servito da mezzi pubblici di trasporto o da servizi speciali di cui all'art. 17 della legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60. E' servito il percorso che consente, anche in coincidenza, tempi di attesa all'inizio ed alla fine del turno lavorativo complessivamente inferiore a 90 minuti. Il contributo si applica anche ai lavoratori dipendenti che devono effettuare, per recarsi al luogo di lavoro o per raggiungere la più vicina fermata utile, un percorso di almeno 3 chilometri sul quale non si svolgono servizi di trasporto collettivo.

     2. Il contributo non è corrisposto nel caso il lavoratore dipendente percepisca analoga indennità di trasferimento.

     3. Il datore di lavoro dichiara il numero dei giorni di attività lavorativa prestata durante l'anno e l'orario di lavoro in cui la stessa viene svolta.

     4. L'interessato deve presentare, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui il contributo si riferisce, domanda di contributo, allegando la documentazione prevista al comma terzo e atto sostitutivo di notorietà contenente, con le modalità previste con delibera della Giunta provinciale, gli elementi richiesti per accedere al contributo.

     5. Il contributo complessivo è determinato annualmente con delibera della Giunta provinciale sulla base del prodotto tra il contributo unitario spettante, il doppio della distanza ammessa e i giorni di effettivo trasferimento. Con la stessa deliberazione la Giunta provinciale determina, tenuto conto della variazione annua media dei prezzi delle benzine normale e super, i contributi unitari corrispondenti a tempi di attesa uguali o superiori rispettivamente a 120 minuti, 110 minuti, 100 minuti e 90 minuti. Il contributo unitario corrispondente ad un tempo di attesa di 90 minuti non può risultare superiore all'80% di quello corrispondente a 120 minuti. Per il 1988 il contributo unitario corrispondente a 120 minuti è fissato in Lire 55.

     6. L'ufficio provinciale competente è tenuto ad effettuare controlli anche campionati sui dati dichiarati dagli interessati. Nel caso si riscontrino inesattezze o la mancanza delle condizioni per la corresponsione di contributi già erogati, il beneficiario è tenuto al rimborso del contributo stesso, fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti."

 

          Art. 10. Abrogazioni.

     1. Sono abrogati il comma secondo dell'art. 10 e il comma secondo dell'art. 19 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e l'art. 22 della legge provinciale 30 luglio 1981, n. 24.

 

          Art. 11.

     1. Per l'attuazione della presente legge, che non comporta maggiore spesa, sono utilizzati per l'anno 1988 gli stanziamenti già autorizzati su capitoli del bilancio di previsione per l'anno 1988 per l'attuazione della legislazione preesistente nella materia e per gli anni successivi gli stanziamenti autorizzati dalla legge finanziaria annuale.

 

          Art. 12. Norme transitorie.

     1. per i contributi a favore dei lavoratori dipendenti si applicano per l'esercizio di competenza dell'anno 1987 i commi primo, secondo, terzo e quarto dell'art. 23 della legge provinciale 30 luglio 1981, n. 24, modificato dall'art. 4 della legge provinciale 17 novembre 1982, n. 37, e dall'art. 22 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16. I contributi vengono corrisposti con deliberazione della Giunta provinciale.