§ 3.4.43 - L.P. 23 ottobre 1991, n. 28.
Modifiche alle leggi provinciali 29 giugno 1978, n. 30, e 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche, in materia di trasporto.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.4 trasporti
Data:23/10/1991
Numero:28


Sommario
Art. 1.      1. Il comma primo dell'art. 1 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, è così sostituito:
Art. 2.      1. Il comma terzo dell'art. 2 della legge provinciale n. 16/1985, sostituito dall'art. 2 della legge provinciale n. 39/1988, è così sostituito:
Art. 3.      1. Il comma primo dell'art. 3 della legge provinciale n. 16/1985 è così sostituito:
Art. 4.      1. Il comma sesto dell'art. 7 della legge provinciale n. 16/1985 è così sostituito:
Art. 5.      1. Il comma sesto dell'art. 9 della legge provinciale n. 16/1985 è così sostituito:
Art. 6.      1. Il comma primo dell'art. 11 della legge provinciale n. 16/1985 è così sostituito:
Art. 7.      1. I commi quarto e quinto dell'art. 12 della legge provinciale n. 16/1985, sostituito dall'art. 3 della legge provinciale n. 39/1988, sono abrogati.
Art. 8.      1. La lettera a) del comma secondo dell'art. 13 della legge provinciale n. 16/1985, sostituito dall'art. 4 della legge provinciale n. 39/1988, è così sostituita:
Art. 9.      1. L'art. 14 della legge provinciale n. 16/1985, modificato dall'art. 5 della legge provinciale n. 39/1988 è così sostituito:
Art. 10.      1. Il comma terzo dell'art. 15 della legge provinciale n. 16/1985, sostituito dall'art. 6 della legge provinciale n. 39/1988, è così sostituito:
Art. 11.      1. L'art. 16 della legge provinciale n. 16/1985 è così sostituito:
Art. 12.      1. L'art. 17 della legge provinciale n. 16/1985, sostituito dall'art. 7 della legge provinciale n. 39/1988, è così sostituito:
Art. 13.      1. L'art. 2 della legge provinciale 29 giugno 1978, n. 30 è così sostituito:
Art. 14.  Sanzioni disciplinari.
Art. 15.      1. La Giunta provinciale è autorizzata a riunire e coordinare in forma di testo unificato tutte le leggi provinciali concernenti l'ordinamento del trasporto pubblico di persone su strada e su [...]
Art. 16.      1. La presente legge non comporta maggiori oneri a carico del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1991.


§ 3.4.43 - L.P. 23 ottobre 1991, n. 28.

Modifiche alle leggi provinciali 29 giugno 1978, n. 30, e 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche, in materia di trasporto.

(B.U. 5 novembre 1991, n. 49).

 

     Art. 1.

     1. Il comma primo dell'art. 1 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, è così sostituito:

     "1. Sono soggetti a concessione tutti i servizi pubblici di interesse provinciale, adibiti al trasporto di persone o promiscuamente di persone e cose, da esercitarsi su sede propria o su strade dichiarate pubbliche ai sensi di legge o con transito autorizzato ai sensi dell'art. 20 della legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60, modificato dall'art. 4 della legge provinciale 16 maggio 1980, n. 14."

     2. Il comma terzo dell'art. 1 della legge provinciale n. 16/1985, inserito dall'art. 1 della legge provinciale 23 agosto 1988, n. 39, è così sostituito:

     "3. Al servizio funiviario Bolzano-Soprabolzano si applica la presente legge. Agli altri servizi svolti con impianti funiviari che collegano località stabilmente abitate e che sono iscritti in apposito elenco approvato dall'assessore provinciale competente in materia, si applicano gli articoli 3, 4 e 13, le compensazioni tariffarie di cui al comma primo dell'art. 14, l'art. 15, limitatamente alle spese di investimento necessarie per il rilevamento dei passeggeri trasportati, per l'emissione di documenti di viaggio e per l'informazione al pubblico, e l'art. 16. L'assessore provinciale competente in materia stabilisce, in base ai criteri parametrici che tengano conto delle caratteristiche tecniche di esercizio degli impianti, le distanze convenzionali per l'applicazione delle tariffe di trasporto e le distanze convenzionali per il calcolo delle compensazioni tariffarie di cui al comma primo dell'art. 14."

     3. All'art. 1 della legge provinciale n. 16/1985 è aggiunto il seguente comma quarto:

     "4. Nel caso di aziende di servizi prevalente capitolo pubblico, operanti esclusivamente o prevalentemente nel campo della costruzione, produzione, locazione e manutenzione di infrastrutture e di beni e servizi destinati all'esercizio del trasporto pubblico, si applicano il comma primo dell'art. 12 e l'art. 15. Alle stesse aziende può essere riconosciuto un contributo di esercizio da definirsi dalla Giunta provinciale."

 

          Art. 2.

     1. Il comma terzo dell'art. 2 della legge provinciale n. 16/1985, sostituito dall'art. 2 della legge provinciale n. 39/1988, è così sostituito:

     "3. Su domanda di comuni o di altri enti, l'assessore provinciale competente in materia può autorizzare nuovi servizi di trasporto di interesse comunale o di area, o intensificazioni di servizi esistenti, individuando il concessionario al quale affidare il servizio, tenuto conto delle esigenze di integrazione tecnico-gestionale dei servizi svolti nella stessa area o in aree adiacenti. Le imprese che esercitano tali servizi possono usufruire del contributo con le modalità previste al comma settimo dell'art. 13. In ogni caso non si applicano i contributi integrativi previsti dall'art. 17. E' altresì escluso ogni altro intervento finanziario da parte della Provincia autonoma di Bolzano. Il decreto di autorizzazione dei servizi deve riportare gli estremi della convenzione stipulata tra le parti richiedenti il servizio e l'impresa concessionaria. Nella convenzione deve essere prevista la corresponsione, all'impresa che esercita il servizio, dell'eventuale differenza tra il costo del servizio stesso e i proventi del traffico, ivi compresi i contributi eventualmente spettanti. Il costo dei servizi deve risultare da un preventivo analitico che costituisce parte integrante della convenzione."

 

          Art. 3.

     1. Il comma primo dell'art. 3 della legge provinciale n. 16/1985 è così sostituito:

     1. La Giunta provinciale approva annualmente, su proposta dell'assessore provinciale competente in materia e sentito il parere del comitato provinciale per i trasporti pubblici si strada, il programma di intervento nel settore dei trasporti pubblici di persone."

     2. La lettera b) del comma secondo dell'art. 3 della legge provinciale n. 16/1985 è così sostituita:

     "b) un quadro della politica di settore e degli interventi dell'amministrazione, che comprende le linee di politica tariffaria, i criteri per l'adeguamento dell'offerta dei servizi, l'aggiornamento della politica di intervento a sostegno della gestione corrente delle imprese di trasporto, l'approvazione dei programmi di investimento e la definizione della politica di intervento per gli investimenti."

     3. All'art. 3 della legge provinciale n. 16/1985 è aggiunto il seguente comma quinto:

     "5. Gli interventi finanziari, previsti alla lettera c) del comma secondo, relativi ai contributi sulle spese di investimento, possono essere autorizzati dalla Giunta provinciale, nel corso dell'esercizio di competenza, su proposta dell'assessore provinciale competente in materia, sentite le imprese interessate."

 

          Art. 4.

     1. Il comma sesto dell'art. 7 della legge provinciale n. 16/1985 è così sostituito:

     "6. Nel caso di revoca, anche parziale, della concessione o di rinuncia da parte di concessionari che non ricadono nelle condizioni previste dall'art. 6, comma primo, lettera b), e nel caso di rinuncia motivata da modifiche dei programmi di esercizio che compromettono l'economico utilizzo delle risorse aziendali, viene riconosciuto un indennizzo. L'ammontare dell'indennizzo non può risultare superiore al prodotto tra il costo standard fissato per l'esercizio ai sensi del comma terzo dell'art. 17 e le vetture-chilometro/anno oggetto della revoca o della rinuncia. L'indennizzo è determinato dalla Giunta provinciale sentito l'ufficio provinciale competente."

 

          Art. 5.

     1. Il comma sesto dell'art. 9 della legge provinciale n. 16/1985 è così sostituito:

     "6. Al fine di agevolare lo sviluppo e la ristrutturazione di infrastrutture di servizio al trasporto pubblico di persone, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere a imprese concessionarie o comuni, contributi sulle spese di investimento per un ammontare non superiore al 30% del costo ritenuto ammissibile, fatto salvo quanto previsto al comma primo dell'art. 12."

 

          Art. 6.

     1. Il comma primo dell'art. 11 della legge provinciale n. 16/1985 è così sostituito:

     "1. Al fine di promuovere le condizioni per una più efficiente gestione dei servizi da parte delle imprese di trasporto, in particolare di quelle minori, la cui gestione risulti vincolata da specifiche condizioni ed esigenze locali di trasporto, con deliberazione della Giunta provinciale sono riconosciuti i consorzi tra imprese che:

     a) rappresentino almeno il 12% dei passeggeri-km trasportati a tariffa preferenziale o speciale;

     b) prevedano nel proprio statuto criteri di ripartizione dei contributi ordinari, di cui al comma secondo dell'art. 14, e dei contributi integrativi, con l'obiettivo di riequilibrare le situazioni di diversa produttività dei servizi svolti dalle imprese consorziate, nonché l'impegno dei soci ad assicurare una mobilità interna al consorzio di mezzi e di persone, sufficiente a garantire le condizioni previste alla lettera b) del comma primo dell'art. 6."

 

          Art. 7.

     1. I commi quarto e quinto dell'art. 12 della legge provinciale n. 16/1985, sostituito dall'art. 3 della legge provinciale n. 39/1988, sono abrogati.

 

          Art. 8.

     1. La lettera a) del comma secondo dell'art. 13 della legge provinciale n. 16/1985, sostituito dall'art. 4 della legge provinciale n. 39/1988, è così sostituita:

     "a) tariffe ordinarie: si applicano agli utenti che acquistano titoli di viaggio al portatore. Per i servizi svolti con impianti fissi, di cui all'art. 1, la tariffa ordinaria da applicarsi ai residenti in provincia di Bolzano è quella corrispondente alla distanza convenzionale di cui al comma terzo dell'art. 1".

     2. Il comma settimo dell'art. 13 della legge provinciale n. 16/1985, sostituito dall'art. 4 della legge provinciale n. 39/1988, è così sostituito:

     "7. Per i servizi previsti ai commi primo e terzo dell'art. 2, la Giunta provinciale può autorizzare l'applicazione di particolari tariffe e modalità di utilizzo dei servizi. In questo caso i contributi ordinari, di cui all'art. 14, sono concessi solo se le modifiche autorizzate consentono la disponibilità delle informazioni necessarie per la determinazione dei contributi stessi. Nel caso dei servizi di cui al comma terzo dell'art. 2 e nel caso di specifiche convenzioni aventi per oggetto le modalità di utilizzo dei servizi di trasporto e l'assunzione competente in materia, la Giunta provinciale può, ove ricorrano particolari esigenze di tutela ambientale, ammettere a contributo i viaggi effettuati a tariffa ordinaria. Il contributo non può superare il 50% della tariffa ordinaria che risulterebbe applicando la lettera a) del comma secondo."

     3. I commi quinto e decimo dell'art. 13 della legge provinciale n. 16/1985, sostituito dall'art. 4, della legge provinciale n. 39/1988, sono abrogati.

 

          Art. 9.

     1. L'art. 14 della legge provinciale n. 16/1985, modificato dall'art. 5 della legge provinciale n. 39/1988 è così sostituito:

     "Art. 14. Contributi ordinari di esercizio.

     1. A favore delle imprese di trasporto e dell'Ente Ferrovie dello Stato limitatamente agli accordi di cui al comma quarto dell'art. 3, sono disposti annualmente contributi in conto esercizi, finalizzati a compensare le obbligazioni tariffarie da loro assunte. Tali contributi devono essere calcolati in modo da assicurare al concessionario, per i viaggiatori trasportati a tariffa preferenziale e speciale, un introito complessivo corrispondente a quello derivante dall'applicazione delle tariffe ordinarie. Per gli impianti fissi, la tariffa ordinaria considerata ai fini della determinazione del contributo è la minore tra quella calcolata con riferimento al comma terzo dell'art. 1 e quella effettivamente applicata sull'impianto ai residenti o gruppi di residenti in provincia di Bolzano.

     2. Nel caso di consorzi di imprese approvati ai sensi dell'art. 11, il contributo è erogato nella misura dell'80% direttamente alle imprese e per il restante 20% al consorzio.

     3. L'ufficio provinciale competente trasmette agli assessori provinciali interessati, sulle base dei dati consuntivi della gestione del sistema tariffario, l'ammontare dei contributi ordinari di esercizio erogati a fronte di provvedimenti, previsti alla lettera c) del comma secondo dell'art. 13, che autorizzano l'applicazione di tariffe speciali."

 

          Art. 10.

     1. Il comma terzo dell'art. 15 della legge provinciale n. 16/1985, sostituito dall'art. 6 della legge provinciale n. 39/1988, è così sostituito:

     "3. I contributi sono erogati su domanda redatta dal concessionario che richiede i contributi stessi, corredata dagli originali dei titoli di acquisto dei beni. Devono inoltre essere dichiarati, sotto la responsabilità del legale rappresentante dell'ente richiedente, la data di registrazione in contabilità dell'operazione di acquisto, il numero progressivo di registrazione sul libro giornale IVA e il valore portato ad incremento dei cespiti ammortizzabili, indicando separatamente l'eventuale quota di IVA indetraibile. I contributi riconosciuti alle imprese beneficiarie si considerano accantonati in un apposito fondo da utilizzarsi secondo quanto previsto dall'art. 17."

 

          Art. 11.

     1. L'art. 16 della legge provinciale n. 16/1985 è così sostituito:

     "Art. 16. Modalità di erogazione dei contributi ordinari in conto esercizio.

     1. L'Ufficio provinciale competente, a mezzo di funzionario delegato, ai sensi delle vigenti norme di contabilità della Provincia, è autorizzato ad erogare, nel corso dell'esercizio, i contributi di cui all'art. 14 sulla base dei dati consuntivi dell'esercizio precedente, aggiornati con i dati derivanti dalle elaborazioni periodiche dell'esercizio in corso.

     2. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il funzionario delegato accerta l'ammontare definitivo dei contributi di competenza dell'esercizio precedente. L'eventuale differenza tra i contributi erogati e quelli accertati per ogni singola impresa o consorzio viene conguagliata nel corso dell'esercizio."

 

          Art. 12.

     1. L'art. 17 della legge provinciale n. 16/1985, sostituito dall'art. 7 della legge provinciale n. 39/1988, è così sostituito:

     "Art. 17

     Contributi ordinari di esercizio integrativi

     1. Consorzi o singole imprese non consorziate sono ammessi, su loro domanda, ad un contributo integrativo di quello ordinario previsto all'art. 14, finalizzato a compensare gli obblighi di servizio pubblico. Il contributo è determinato nella differenza tra costi e ricavi, come definiti e valutati nei commi dal secondo al sesto.

     2. I costi standard sono riferiti alla gestione caratteristica, al netto delle quote di ammortamento. Oltre alle quote di ammortamento, non sono considerati quindi i costi relativi agli oneri finanziari, agli oneri straordinari e alle imposte di reddito.

     3. Al fine di tener conto del riconoscimento di particolari indennità e delle esigenze di rinnovo e potenziamento dei mezzi di produzione, il costo standard di cui al comma secondo è rettificato in aumento dall'indennità di bilinguismo a favore del personale dipendente, ove spettante, e dalle quote di ammortamento degli investimenti, per la parte riconosciuta nei decreti di impegno della spesa di cui all'art. 3, ed in diminuzione dalle quote di ammortamento del fondo contributi sugli investimenti da portare in riduzione del fondo stesso fino al suo completo utilizzo, il cui ammontare è determinato tenuto conto delle esigenze di autofinanziamento degli investimenti stessi, nonché dalle quote di ammortamento del fondo contributi sugli investimenti da portare in riduzione del fondo stesso, nella misura eventualmente richiesta dalle imprese concessionarie. Le imprese concessionarie devono evidenziare nel passivo dello stato patrimoniale il fondo contributi sulle spese di investimento ancora da ammortizzare.

     4. Ai fini di cui al comma primo si tiene conto dei seguenti ricavi:

     a) ricavi relativi ai proventi del traffico di competenza dell'esercizio, ivi compresi quelli derivanti dall'emissione dei documenti di riconoscimento di cui al comma nono dell'art. 13;

     b) ricavi relativi ai contributi ordinari di competenza dell'esercizio di cui all'art. 14;

     c) ricavi relativi a contributi e sovvenzioni, trasferito dallo Stato e da altri enti;

     d) ricavi relativi agli interventi finanziari e ai rimborsi previsti ai commi secondo e terzo dell'art. 2, di competenza dell'esercizio.

     5. Il costo standard aziendale o consortile è pari al prodotto tra un costo standard per vettura-chilometro, determinato dalla Giunta provinciale entro il mese di settembre dell'anno precedente a quello di competenza, e le vetture-chilometro riconosciute necessarie a ciascuna impresa o consorzio per svolgere i servizi di interesse provinciale. Per il primo esercizio di applicazione, il costo standard per vettura-chilometro può essere determinato nell'anno di competenza. Nel caso di variazione delle condizioni di esercizio che modifichino i livelli di produttività aziendale, il costo standard per vettura-chilometro può essere rideterminato dalla Giunta provinciale.

     6. Il costo standard per vettura-chilometro è definito sulla base di criteri di efficiente gestione, riferiti ai diversi centri di costo aziendale, ivi compresi i servizi di interesse comune per le imprese di trasporto, previsti al comma secondo dell'art. 12, e di eventuali altri di interesse generale per l'attività stessa del trasporto pubblico.

     7. La Giunta provinciale determina il contributo in via definitiva nell'esercizio successivo a quello di competenza, tenuto conto delle vetture-chilometro effettivamente prodotte e dei valori di cui ai commi terzo e quarto, accertati dagli uffici provinciali competenti. Nel primo esercizio di applicazione del contributo integrativo possono essere riconosciute eventuali perdite relative ad esercizi precedenti. Qualora il costo effettivo risulti superiore del 3% rispetto al corrispondente costo standard di cui al comma secondo, l'impresa interessata può richiedere una revisione del contributo integrativo. La Giunta provinciale decide acquisito il parere dell'ufficio provinciale competente.

     8. La Giunta provinciale può disporre nel corso dell'esercizio di competenza, anticipazioni sul contributo integrativo per un ammontare non superiore al 90% dello stesso contributo riconosciuto nell'esercizio precedente per gli stessi servizi.

     9. Le imprese, oltre alla documentazione tecnica e contabile di cui al comma primo dell'art. 5, devono fornire i prospetti di raccordo tra i bilanci approvati e le dichiarazioni fiscali, nonché la ripartizione dei costi e dei ricavi per centro di costo secondo i modelli approvati dall'assessore provinciale competente in materia. I consorzi predispongono situazioni aggregate delle informazioni relative alle imprese consorziate."

 

          Art. 13.

     1. L'art. 2 della legge provinciale 29 giugno 1978, n. 30 è così sostituito:

     "Art. 2.

     1. I viaggiatori di messi di pubblico trasporto delle linee di interesse provinciale, sprovvisti di documento di viaggio o muniti di documento di viaggio non valido sono soggetti, oltre al pagamento del biglietto a tariffa ordinaria, alla sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 20.000 a Lire 100.000. Entri o predetti limiti, la Giunta provinciale determina l'effettivo ammontare della sanzione.

     2. In caso di mancato pagamento della sanzione al momento dell'accertamento dell'infrazione, la sanzione è maggiorata del 10%.

     3. Il personale incarico dalle imprese esercenti dell'accertamento delle violazioni, munito di tessera di riconoscimento e distintivo, che nell'esercizio delle funzioni riveste la qualifica di pubblico ufficiale, può richiedere ai viaggiatori di cui al comma primo un valido documento di riconoscimento o le generalità.

     4. per l'esazione delle sanzioni pecuniarie, l'ufficio provinciale dei trasporti fornisce alle imprese appositi moduli numerati progressivamente secondo un modello approvato dall'assessore provinciale competente in materia.

     5.Gli importi riscossi a titolo di sanzione pecuniaria sono devoluti alle imprese esercenti."

 

          Art. 14. Sanzioni disciplinari.

     1. Le sanzioni disciplinari di cui agli articoli 43, 44 e 45 dell'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, sono inflitte dal consiglio di disciplina costituito presso ciascuna azienda o ciascuna dipendenza da azienda con direzione autonoma, nominato dall'assessore provinciale competente in materia e composto da:

     a) un presidente scelto preferibilmente tra i magistrati;

     b) quattro rappresentanti dell'azienda, designati dall'organo che legalmente rappresenta l'azienda e scelti possibilmente tra i consiglieri di amministrazione o tra i funzionari;

     c) quattro rappresentanti del personale, designati dalle associazioni sindacali provinciali dei lavoratori numericamente più rappresentative, e scelti con precedenza tra gli appartenenti all'azienda.

     2. Per ciascuno dei membri di cui al comma primo è nominato, con la stessa procedura, un supplente.

 

          Art. 15.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a riunire e coordinare in forma di testo unificato tutte le leggi provinciali concernenti l'ordinamento del trasporto pubblico di persone su strada e su impianti fissi riconosciuti di interesse sociale, in concessione provinciale.

 

          Art. 16.

     1. La presente legge non comporta maggiori oneri a carico del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1991.

     2. Alle spese per gli interventi finanziari indicati all'art. 1, comma secondo, si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti ai capitoli 61105 e 61147 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1991 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.