§ 2.3.7 - L.P. 12 giugno 1980, n. 18.
Mutui ai Comuni da parte della Cassa Depositi e Prestiti.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.3 comuni
Data:12/06/1980
Numero:18


Sommario
Art. 1.      Per i mutui che i comuni e consorzi tra comuni assumono con la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 11 della legge provinciale 8 giugno 1978, n. 27, dell'art. 7 della legge provinciale [...]
Art. 2.      Il comune e il consorzio tra comuni che hanno assunto il mutuo con la Cassa depositi e prestiti sono tenuti a rimborsare alla Provincia le anticipazioni concesse ai sensi della legge provinciale [...]
Art. 3.      In parziale deroga al primo comma dell'art. 7 della legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21, e all'art. 6 della legge provinciale 28 agosto 1976, n. 39, la presentazione della domanda di mutuo [...]
Art. 4.      Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 5.000 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1980, si provvede per l'esercizio medesimo [...]
Art. 5.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto per la Regione Trentino -Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel [...]


§ 2.3.7 - L.P. 12 giugno 1980, n. 18.

Mutui ai Comuni da parte della Cassa Depositi e Prestiti.

(B.U. 1 luglio 1980, n. 35).

 

     Art. 1.

     Per i mutui che i comuni e consorzi tra comuni assumono con la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 11 della legge provinciale 8 giugno 1978, n. 27, dell'art. 7 della legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21, dell'art. 6, della legge provinciale 28 agosto 1976, n. 39, per le opere di edilizia scolastica, per gli impianti depurativi e per le reti di fognatura, la Giunta provinciale si assume la garanzia principale nei confronti dell'ente mutuante e si assume altresì a carico del proprio bilancio l'onere corrispondente alle rate di ammortamento dei mutui per l'intera durata del loro ammortamento.

     A tal fine il comune e consorzi tra comuni, perfezionata la contrattazione del mutuo, iscrivono nei propri bilanci il ricavo del mutuo stesso e la spesa da esso finanziata e annualmente le corrispondenti rate di ammortamento.

     La Provincia provvede ad erogare al comune e ai consorzi tra comuni gli importi relativi alle rate annualmente in via anticipata.

     Il tesoriere del comune e dei consorzi tra comuni è obbligato ad accantonare e versare all'istituto mutuante alle previste scadenze l'importo della rata con priorità su ogni altro pagamento del comune e dei consorzi tra comuni.

     A partire dal 1987 le rate di ammortamento possono essere versate da parte della Provincia direttamente alla Cassa depositi e prestiti in unica soluzione entro il 30 settembre di ogni anno [1].

 

          Art. 2.

     Il comune e il consorzio tra comuni che hanno assunto il mutuo con la Cassa depositi e prestiti sono tenuti a rimborsare alla Provincia le anticipazioni concesse ai sensi della legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21, e legge provinciale 28 agosto 1976, n. 39, nonché i contributi eventualmente concessi ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, e successive modifiche, fino all'ammontare complessivo del mutuo stesso.

     Il rimborso di detti contributi e anticipazioni alla Provincia deve avvenire immediatamente dopo l'introito del mutuo stesso, anche se riscosso a rate.

     I rimborsi di cui sopra sono annualmente introitati nel bilancio provinciale e vengono portati in aumento degli stanziamenti previsti dalla legge provinciale 8 giugno 1978, n. 27, e successive modifiche, nel bilancio dell'esercizio successivo. Una quota pari al 50% degli introiti annuali è destinata al finanziamento di opere interessanti più comuni ai sensi dell'art. 4 della legge provinciale 8 giugno 1978, n. 27, e la rimanente quota pari al 50% al finanziamento di opere necessarie e urgenti ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale 8 giugno 1978, n. 27.

 

          Art. 3.

     In parziale deroga al primo comma dell'art. 7 della legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21, e all'art. 6 della legge provinciale 28 agosto 1976, n. 39, la presentazione della domanda di mutuo alla Cassa depositi e prestiti è obbligatoria solo per i progetti che superano l'importo di lire 300 milioni.

 

          Art. 4.

     Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 5.000 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1980, si provvede per l'esercizio medesimo mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al quarto comma dell'art. 1 della legge provinciale 8 giugno 1978, n. 27.

     Nel bilancio di previsione per l'anno 1980 sarà istituito un apposito capitolo di spesa afferente le erogazioni di cui al terzo comma del precedente art. 1 con lo stanziamento fino a lire 5.000 milioni.

     Per gli anni successivi lo stanziamento da iscrivere in bilancio sarà stabilito annualmente con la legge finanziaria, in relazione ai piani di ammortamento dei mutui perfezionati dai comuni e dai consorzi dei comuni.

 

          Art. 5.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto per la Regione Trentino -Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.P. 7 agosto 1986, n. 24 e così sostituito dall'art. 10 della L.P. 23 marzo 1988.