§ 2.1.85 - L.P. 7 agosto 1987, n. 20.
Modifiche alla legge provinciale 20 giugno 1980, n. 23: "Istituzione dell'Ufficio statistica e studi".


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:07/08/1987
Numero:20


Sommario
Art. 1.      1. Nel titolo, nelle rubriche e nelle disposizioni della legge provinciale, le parole "Ufficio statistica e studi" sono sostituite dalle parole "Istituto provinciale di statistica", la parola [...]
Art. 2.      1. Le rubriche degli articoli 4 e 10 della legge provinciale sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "coordinamento esterno" e "coordinamento interno".
Art. 3.      1. L'art. 15 della legge provinciale modificato nel modo seguente: nella lett. b) dopo le parole "codice civile" sono inserite le seguenti parole "o con contratti di lavoro a termine ai sensi [...]
Art. 4.      1. Il primo comma dell'art. 17 della legge provinciale è sostituito dal seguente:
Art. 5.      1. Alla fine del secondo comma dell'art. 22 della legge provinciale il punto è sostituito da una virgola e vengono aggiunte le parole "in giurisprudenza".
Art. 6.      1. La tabella A allegata alla legge provinciale è sostituita dalla seguente:
Art. 7.      1. Nell'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, i numeri 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:
Art. 8.      1. E' istituito l'Ufficio analisi e documentazione statistica: Nell'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, è aggiunto il seguente numero 188:
Art. 9.      1. Nell'allegato B della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, è aggiunta la seguente struttura organizzativa:
Art. 10.  Norma transitoria.
Art. 11.  Disposizioni finanziarie.
Art. 12.  Variazioni al bilancio 1987.


§ 2.1.85 - L.P. 7 agosto 1987, n. 20.

Modifiche alla legge provinciale 20 giugno 1980, n. 23: "Istituzione dell'Ufficio statistica e studi".

(B.U. 25 agosto 1987, n. 38).

 

     Art. 1.

     1. Nel titolo, nelle rubriche e nelle disposizioni della legge provinciale, le parole "Ufficio statistica e studi" sono sostituite dalle parole "Istituto provinciale di statistica", la parola "Ufficio" è sostituita dalla parola "Istituto" e le parole "ruolo speciale di statistica e studi" sono sostituite dalle parole "ruolo speciale di statistica".

     2. L'art. 2 della legge provinciale viene modificato nel modo seguente: nella lett c) dopo le parole "provvede ad eseguire" è inserita la parola "direttamente" e dopo le parole "sviluppo provinciale" il punto e virgola è sostituito da una virgola ed è aggiunto il periodo "oppure assume il coordinamento di quelle eseguite da altri uffici provinciali"; nell'ultimo periodo dell'ultimo comma viene stralciata la parola "statistici".

 

          Art. 2.

     1. Le rubriche degli articoli 4 e 10 della legge provinciale sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "coordinamento esterno" e "coordinamento interno".

 

          Art. 3.

     1. L'art. 15 della legge provinciale modificato nel modo seguente: nella lett. b) dopo le parole "codice civile" sono inserite le seguenti parole "o con contratti di lavoro a termine ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modifiche e integrazioni".

     2. All'art. 15 della legge provinciale è aggiunta la seguente lett. f):

     "f) determinare l'ammontare del corrispettivo per l'attività per conto terzi".

 

          Art. 4.

     1. Il primo comma dell'art. 17 della legge provinciale è sostituito dal seguente:

     "1.Il direttore dell'Istituto provinciale di statistica presiede il comitato statistico ed esercita tutte le attribuzioni occorrenti per il funzionamento e per il perseguimento delle finalità dell'Istituto, non riservate alla specifica competenza di altri organi, nonché quelle demandate dalla vigente normativa provinciale ai direttori di ripartizione".

     2. Il terzo comma dell'art. 17 della legge provinciale è sostituito dal seguente:

     "3. In caso di assenza o impedimento del direttore, il Consiglio di amministrazione affida le relative funzioni ad uno dei direttori degli uffici dipendenti della struttura organizzativa medesima."

     3. Dopo il terzo comma dell'art. 17 della legge provinciale è aggiunto il seguente comma:

     "4. Al direttore dell'Istituto provinciale di statistica spetta il trattamento economico e giuridico di direttore di ripartizione".

 

          Art. 5.

     1. Alla fine del secondo comma dell'art. 22 della legge provinciale il punto è sostituito da una virgola e vengono aggiunte le parole "in giurisprudenza".

 

          Art. 6.

     1. La tabella A allegata alla legge provinciale è sostituita dalla seguente:

Pianta organica ruolo speciale di statistica

Qualifiche funzionali

Numero dei posti

VII e VIII

8

VI

11

IV e V

9

 

          Art. 7.

     1. Nell'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, i numeri 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:

     11. Ufficio elaborazione dati statistici:

     Gestione del centro elaborazione dati dell'Istituto provinciale di statistica;

     Registrazione e controllo dati;

     Organizzazione EDP;

     Sviluppo di applicazioni ed elaborazioni;

     Definizione formale di archivi di dati, di classificazioni e di questionari;

     Gestione di banche dati e supporto EDP per il sistema informativo provinciale;

     Elaborazioni statistiche particolari;

     12. Ufficio rilevazioni statistiche:

     Esecuzione di rilevazioni statistiche: pianificazione e organizzazione, formazione e assistenza ai rilevatori, controlli quantitativi e logici, correzioni, elaborazioni standard, assistenza agli organi di rilevazione;

     Esecuzione delle rilevazioni disposte dall'ISTAT o da altre amministrazioni statali concernenti materie di competenza provinciale;

     Esecuzione di rilevazioni per l'amministrazione provinciale;

     Lavori statistici particolari.

 

          Art. 8.

     1. E' istituito l'Ufficio analisi e documentazione statistica: Nell'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, è aggiunto il seguente numero 188:

     I. Segreteria della Giunta provinciale:

     "188 Ufficio analisi e documentazione statistica:

     Realizzazione e gestione del sistema informativo provinciale;

     Ideazione e progettazione di indagini;

     Pareri su progetti di rilevazione statistica;

     Realizzazione e gestione di archivi di dati e classificazioni;

     Acquisizione ed analisi di dati raccolti da terzi;

     Ricerche e documentazioni sulla situazione sociale, culturale ed economica della provincia;

     Progettazione e realizzazione di pubblicazioni;

     Analisi statistiche particolari, pareri statistici;

     Predisposizione degli elementi statistici per l'attività di programmazione dell'amministrazione provinciale".

 

          Art. 9.

     1. Nell'allegato B della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, è aggiunta la seguente struttura organizzativa:

     "Istituto provinciale di statistica:

     1) Ufficio elaborazione dati statistici;

     2) Ufficio rilevazioni statistiche;

     3) Ufficio analisi e documentazione statistica".

 

          Art. 10. Norma transitoria.

     1. L'attuale direttore dell'Ufficio statistica e studi permane nel ruolo ad esaurimento per i direttori d'ufficio. Egli esercita le funzioni di direttore dell'Istituto provinciale di statistica e, in aggiunta al trattamento economico di qualifica di cui all'art. 106 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, gli viene corrisposta per la durata dell'incarico un'indennità pari alla differenza tra l'indennità di dirigenza prevista per il direttore d'ufficio e quella di direttore di ripartizione.

 

          Art. 11. Disposizioni finanziarie.

     1. La maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge è valutata lire 100 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1987 ed in lire 200 milioni all'anno a decorrere dall'esercizio finanziario 1988.

     2. Alla copertura degli oneri previsti al primo comma si provvede come segue:

     a) per l'anno 1987, mediante riduzione per lire 100 milioni del fondo globale iscritto al cap. 102115 dello stato di previsione della spesa (partita n. 1 dell'allegato n. 3 al bilancio);

     b) per il biennio 1988-1989, mediante utilizzo di una quota di lire 400 milioni dello stanziamento previsto alla Sezione 1, Settore 1.2, lettera b.1), del bilancio pluriennale 1987- 1989 della Provincia.

 

          Art. 12. Variazioni al bilancio 1987.

     1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1987 sono introdotte le seguenti variazioni:

     (Omissis).