§ 5.1.18 - L.R. 18 dicembre 1981, n. 54.
Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e in materia farmaceutica.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:18/12/1981
Numero:54


Sommario
Art. 15.  (Norme per l'apertura e l'esercizio delle farmacie).
Art. 16.  (Attribuzione del servizio farmaceutico dell'Unità Sanitaria Locale).
Art. 17.  (Vigilanza sulle farmacie).
Art. 18.  (Concorsi per il conferimento di farmacie. Commissione giudicatrice).
Art. 19.  (Approvvigionamento dei farmaci negli ospedali e nei presidi e servizi dell'Unità Sanitaria Locale).
Art. 20.  (Acquisto di medicinali e del restante materiale sanitario da destinare agli ospedali e ai presidi e servizi dell'Unità Sanitaria Locale).
Art. 21.  (Approvvigionamento di medicinali e materiale sanitario in caso di urgenza).
Art. 22.  (Acquisto da parte dell'Unità Sanitaria Locale di preparazioni farmaceutiche per la distribuzione agli assistiti attraverso le farmacie pubbliche).
Art. 23.  (Coordinamento delle farmacie con i servizi dell'Unità Sanitaria Locale).
Art. 24.  (Divieto di consegna di medicinali o altro materiale sanitario a pazienti da parte di strutture sanitarie pubbliche).
Art. 25.  (Norme transitorie in materia di igiene e sanità pubblica e in materia farmaceutica).


§ 5.1.18 - L.R. 18 dicembre 1981, n. 54.

Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e in materia farmaceutica.

 

TITOLO I

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA

DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA

 

     Artt. 1. - 14. [1]

 

TITOLO II

SERVIZIO FARMACEUTICO ED ASSISTENZA FARMACEUTICA

 

Art. 15. (Norme per l'apertura e l'esercizio delle farmacie).

     Sono di competenza della Giunta regionale le funzioni amministrative concernenti la formazione e la revisione della pianta organica delle farmacie e la istituzione di dispensari farmaceutici.

     Spetta al Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale adottare provvedimenti in tema di:

     a) autorizzazione all'apertura ed all'esercizio delle farmacie, incluse le farmacie succursali, purché comprese nella pianta organica;

     b) gestione provvisoria delle farmacie, ai sensi dell'art. 129 del testo unico delle leggi sanitarie;

     c) decadenza dell'autorizzazione all'esercizio farmaceutico;

     d) chiusura temporanea dell'esercizio farmaceutico nei casi stabiliti dal testo unico delle leggi sanitarie;

     e) indennità di avviamento e di rilievo degli arredi, medicinali provviste e dotazioni;

     f) erogazione dell'indennità di residenza ai farmacisti rurali, dell'indennità spettante al farmacista o al sanitario incaricato della gestione del dispensario farmaceutico e del contributo spettante al comune gestore della farmacia rurale;

     g) regolazione del servizio farmaceutico in ordine alla fissazione dei turni delle farmacie e della disciplina della apertura e chiusura, inclusa la chiusura per ferie annuali sino ad un massimo di trenta giorni, come da legge regionale in materia;

     h) ogni altra funzione relativa al servizio farmaceutico, non riservata alla competenza dello Stato o della Regione.

     Il Comitato di gestione adotta i provvedimenti indicati nelle lettere c), d), e), f), g), sentita una apposita commissione formata dal coordinatore sanitario, che la presiede, dal responsabile del servizio farmaceutico della struttura centrale dell'USL, da un funzionario amministrativo dell'Unità Sanitaria Locale, che svolge anche funzioni di segretario e da due farmacisti esercenti in farmacia, di cui uno non titolare, scelti rispettivamente su terne fornite dall'ordine dei farmacisti della provincia entro il termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta.

     Per ciascun farmacista componente è designato, con la stessa procedura, il relativo supplente.

     E' soppressa la commissione di cui all'art. 8 della legge 2 aprile 1968, n. 475. Le funzioni già attribuite alla predetta commissione sono svolte nei modi indicati al precedente terzo comma del presente articolo.

 

     Art. 16. (Attribuzione del servizio farmaceutico dell'Unità Sanitaria Locale).

     Il servizio farmaceutico di cui all'art. 17 della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1, svolge in particolare le seguenti attività:

     a) predisposizione di piani di informazione scientifica e di educazione al farmaco;

     b) attività istruttoria nelle materie di competenza del Comitato di gestione in tema di farmacie, inclusi gli aspetti amministrativi;

     c) controllo sulle quantità di medicinali, di diagnostici e sul rimanente materiale sanitario utilizzato da ospedali, presidi e servizi dell'Unità Sanitaria Locale;

     d) vigilanza sulla corretta applicazione della convenzione nazionale e controllo a domicilio dell'uso dei farmaci;

     e) prelievo di medicinali e del rimanente materiale sanitario per i necessari controlli, anche su disposizioni del Ministero della Sanità;

     f) approvvigionamento di vaccini necessari per le vaccinazioni obbligatorie nonché dei sieri, secondo le direttive indicate dall'art. 7 della legge 28 dicembre 1978, n. 833;

     g) stesura della relazione annuale, da sottoporre al Comitato di gestione, sul consumo dei medicinali e del restante materiale sanitario presso gli ospedali, i presidi e i servizi dell'Unità Sanitaria Locale, nonché quantificazione della spesa e presentazione di proposte per la sua eventuale riduzione.

 

     Art. 17. (Vigilanza sulle farmacie).

     Fatte salve le competenze della Commissione di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1979, per la disciplina del rapporto con le farmacie, l'attività ispettiva di vigilanza e di controllo sulle farmacie di cui sono titolari enti pubblici e sulle farmacie di cui sono titolari i privati, è esercitata dal servizio farmaceutico dell'Unità Sanitaria Locale, intendendosi sostituito al medico provinciale il responsabile del servizio stesso.

     In relazione all'art. 127 del testo unico delle leggi sanitarie, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, tutte le farmacie, nel corso di ciascun biennio, devono essere ispezionate da una commissione nominata dal Comitato di gestione e costituita:

     - dal responsabile del servizio farmaceutico dell'Unità Sanitaria Locale;

     - da un medico dipendente dell'Unità Sanitaria Locale;

     - da un farmacista designato dall'ordine dei farmacisti della provincia.

     Assiste in qualità di segretario un funzionario dell'Unità Sanitaria locale.

     La predetta commissione può anche compiere ispezioni straordinarie.

     Copia del verbale della ispezione è inviata al Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale in cui ha sede l'esercizio farmaceutico per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.

     La commissione che procede alla ispezione, ove nel corso di essa ravvisi situazioni di pericolo, provvede immediatamente a rimuoverle impartendo ogni opportuna disposizione al responsabile della farmacia e si assicura della loro esecuzione. I provvedimenti amministrativi adottati in via di urgenza devono essere segnalati senza- ritardo al Presidente del Comitato di gestione dell'USL.

 

     Art. 18. (Concorsi per il conferimento di farmacie. Commissione giudicatrice). [2]

     I concorsi per l'assegnazione di sedi farmaceutiche disponibili per l'esercizio privato, vacanti o di nuova istituzione, sono indetti dalla Giunta regionale.

     I concorsi si svolgono per l'assegnazione di sedi vacanti in più Unità Sanitarie Locali, raggruppando le Unità Sanitarie Locali appartenenti alla stessa provincia.

     Le commissioni giudicatrici sono presiedute da un funzionario della carriera direttiva di livello apicale della Regione e sono composte:

     - da un professore di ruolo, ordinario o associato, titolare di insegnamento in disciplina farmaceutica;

     - da due farmacisti esercenti in farmacia, di cui uno non titolare, scelti su due terne, una di farmacisti titolari e una di farmacisti esercenti, proposte dall'ordine dei farmacisti;

     - da un farmacista dei Noli nominativi regionali del servizio sanitario nazionale.

     Esercita le funzioni di segretario un funzionario amministrativo della Regione.

     La Giunta regionale nomina le commissioni indicate nel terzo comma, approva le relative graduatorie, nomina i vincitori, fissa i compensi da corrispondere ai componenti e al segretario delle commissioni stesse in quanto dovuti nell'ambito dei criteri prefissati dal Consiglio Regionale.

     L'elenco dei vincitori è trasmesso al Presidente dell'Unità Sanitaria Locale per i provvedimenti di competenza.

 

     Art. 19. (Approvvigionamento dei farmaci negli ospedali e nei presidi e servizi dell'Unità Sanitaria Locale).

     Allo scopo di ottenere il contenimento dei costi, l'Unità Sanitaria Locale disciplina le modalità di approvvigionamento dei farmaci impiegati presso i propri ospedali, presidi e servizi.

     In particolare può adottare, sulla base di un elenco tipo predisposto dalla Giunta regionale, un elenco di specialità medicinali o prodotti galenici derivati dal prontuario terapeutico nazionale relativo ai farmaci da impiegare presso i suddetti ospedali, presidi e servizi.

 

     Art. 20. (Acquisto di medicinali e del restante materiale sanitario da destinare agli ospedali e ai presidi e servizi dell'Unità Sanitaria Locale).

     L'Unità Sanitaria Locale può acquistare direttamente dalle imprese produttrici o dai depositi o magazzini all'ingrosso i medicinali indicati nel proprio elenco derivato dal prontuario terapeutico nazionale e il restante materiale sanitario da destinare agli ospedali, ai presidi e ai servizi ubicati nel proprio territorio.

     L'acquisto viene attuato su indicazione del responsabile del servizio farmaceutico, che si atterrà nella scelta a criteri di efficacia, qualità ed economicità.

 

     Art. 21. (Approvvigionamento di medicinali e materiale sanitario in caso di urgenza).

     In caso di necessità e urgenza, l'Unità Sanitaria Locale può acquistare medicinali e materiale sanitario occorrenti per l'utilizzo nelle proprie strutture presso depositi all'ingrosso, farmacie comunali e farmacie private.

     Nei casi previsti dal comma precedente spetta al dirigente del presidio dell'Unità Locale effettuare l'acquisto, secondo le norme regolamentari predisposte dall'Unità Sanitaria Locale.

 

     Art. 22. (Acquisto da parte dell'Unità Sanitaria Locale di preparazioni farmaceutiche per la distribuzione agli assistiti attraverso le farmacie pubbliche).

     L'Unità Sanitaria Locale, nei termini indicati dalla convenzione nazionale, può acquistare direttamente le preparazioni farmaceutiche comprese nel prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale per la distribuzione agli assistiti nelle farmacie di cui sono titolari gli enti pubblici.

 

     Art. 23. (Coordinamento delle farmacie con i servizi dell'Unità Sanitaria Locale).

     L'Unità Sanitaria Locale può avvalersi della collaborazione delle farmacie comunali e di quelle private per la realizzazione di programmi di medicina preventiva, di informazione e di educazione sanitaria e per le valutazioni di ordine statistico epidemiologico in materia sanitaria, nonché per ogni altra finalità come indicato nella convenzione nazionale.

 

     Art. 24. (Divieto di consegna di medicinali o altro materiale sanitario a pazienti da parte di strutture sanitarie pubbliche).

     E' fatto divieto agli ospedali, ai presidi e ai servizi dell'Unità Sanitaria Locale, di consegnare direttamente ai pazienti assistiti propri medicinali o altro materiale sanitario, fatte salve le eccezioni previste per legge.

 

     Art. 25. (Norme transitorie in materia di igiene e sanità pubblica e in materia farmaceutica).

     Il Presidente della Giunta regionale con uno o più decreti stabilisce la data dell'effettivo esercizio da parte di ogni singola USL delle funzioni già degli uffici medici provinciali ad esse trasferite ai sensi del titolo primo della presente legge, appena segnalata l'avvenuta costituzione e funzionamento in ciascuna di esse del servizio della struttura centrale di cui al precedente articolo 9, secondo comma.

     Analogamente si procederà per le funzioni di cui al titolo secondo della presente legge relativa alla materia farmaceutica.

     Nelle more dell'attuazione di detti decreti le funzioni già dei medici provinciali e di cui alla presente legge saranno esercitate dall'Assessore regionale al ramo che potrà delegare per singole materie funzionari medici e amministrativi in servizio presso il Dipartimento Sicurezza Sociale ovvero appartenenti ai ruoli nominativi del servizio sanitario regionale.

     Fino a quando non sarà data applicazione alle norme previste dalla presente legge in materia di commissioni, comitati e collegi le relative funzioni continuano ad essere espletate dagli organi collegiali già esistenti ed operanti in materia, nella composizione che gli stessi rivestono alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 


[1] Le disposizioni di cui al presente titolo (artt. da 1 a 14 compreso), come successivamente modificate e integrate, sono abrogate dall'art. 16, comma 1, lettera b) della L.R. 1 febbraio 1999, n. 3.

[2] Articolo così modificato dall'art. 2 della L.R. 14 agosto 1984, n. 26.