§ 5.4.251 - L.R. 24 agosto 2001, n. 40.
Riconoscimento del Teatro Marrucino di Chieti quale teatro lirico d'Abruzzo.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.4 beni e attività culturali
Data:24/08/2001
Numero:40


Sommario
Art. 1.  (Teatro Marrucino di Chieti).
Art. 1 bis.  (Modalità di erogazione dei contributi)
Art. 1 ter.  (Norma finanziaria)


§ 5.4.251 - L.R. 24 agosto 2001, n. 40.

Riconoscimento del Teatro Marrucino di Chieti quale teatro lirico d'Abruzzo.

(B.U. 19 settembre 2001, n. 18).

 

Art. 1. (Teatro Marrucino di Chieti).

     1. La Regione Abruzzo, al fine di promuovere la crescita della cultura operistica e musicale nel proprio territorio, riconosce il Teatro Marrucino di Chieti quale "Teatro lirico d'Abruzzo" collegato all'Ateneo internazionale della lirica di Sulmona.

     2. [Per l'efficacia di quanto disposto al precedente comma, la Deputazione Teatrale Teatro Marrucino di Chieti, dovrà provvedere alla modifica del proprio statuto, così da:

     a) consentire alla Regione Abruzzo di avere una rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione;

     b) assicurare che la nomina del direttore artistico abbia luogo tra musicisti e compositori di chiara e consolidata fama internazionale] [1].

     3. [Le variazioni statutarie della Deputazione sono effettuate e comunicate al Presidente della Giunta regionale entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge] [2].

 

          Art. 1 bis. (Modalità di erogazione dei contributi) [3]

1. I contributi stanziati a favore dell’Istituzione “Deputazione Teatrale Teatro Marrucino” di Chieti, disciolta con delibera del Consiglio Comunale di Chieti n. 472 del 29.12.2007, sono erogati al Comune di Chieti che ne svolge tutte le funzioni gestionali.

2. Il Comune di Chieti presenta, a pena di decadenza, entro il 30 aprile dell’anno di riferimento, alla Giunta Regionale, Servizio Politiche Culturali, apposita domanda corredata di relazione illustrativa dell’attività da svolgere e di bilancio di previsione, debitamente approvato dai competenti organi comunali. La concessione del contributo è disposta con provvedimento dirigenziale che autorizza la liquidazione dell’80% del contributo a titolo di prima anticipazione.

2 bis. In deroga a quanto disposto con il comma 2, per l’erogazione dell’anticipazione dell’80% del contributo stanziato per l’anno 2011, il Comune di Chieti presenta, a pena di decadenza, la documentazione richiesta dal comma 2 entro e non oltre la data del 31 dicembre 2011 [4].

3. L’erogazione del saldo avviene sulla base del conto consuntivo che il Comune di Chieti ha l’obbligo di presentare, pena la restituzione delle somme percepite, entro il 30 aprile dell’anno successivo. Il conto consuntivo, debitamente approvato dai competenti organi comunali, deve evidenziare le componenti finanziarie inerenti le attività svolte e deve essere corredato di relazione sugli obiettivi conseguiti con l’attività programmata.

 

     Art. 1 ter. (Norma finanziaria) [5]

1. Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge trovano copertura nell’ambito dello stanziamento iscritto nella U.P.B. 10.01.005 Cap. 61656 denominato: “Interventi ex L.R. n. 40 del 24.8.2001 e successive modificazioni ed impegnato relativamente all’esercizio finanziario 2008.


[1] Comma abrogato dall'art. 30 della L.R. 9 gennaio 2010, n. 1.

[2] Comma abrogato dall'art. 30 della L.R. 9 gennaio 2010, n. 1.

[3] Articolo aggiunto dall'art. 30 della L.R. 9 gennaio 2010, n. 1 e così sostituito dall'art. 6 della L.R. 10 agosto 2010, n. 38.

[4] Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 13 dicembre 2011, n. 43.

[5] Articolo aggiunto dall'art. 30 della L.R. 9 gennaio 2010, n. 1.