§ 4.1.123 - L.R. 13 dicembre 2011, n. 43.
Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:13/12/2011
Numero:43


Sommario
Art. 1.  (Modifica all’articolo 14 della L.R. n. 28/2011)
Art. 2.  (Modifica all’articolo 15 della L.R. n. 28/2011)
Art. 3.  (Differimento applicazione di disposizioni normative)
Art. 4.  (Reviviscenza di norme abrogate)
Art. 5.  (Norme urgenti in materia di gestione faunistico-venatoria)
Art. 6.  (Modifiche alla L.R. 24.8.2001, n. 40 “Riconoscimento del Teatro Marrucino di Chieti quale teatro lirico d’Abruzzo”)
Art. 7.  (Modifiche alla L.R. del 10.8.2010, n. 38 “Interventi normativi e finanziati per l’anno 2010”)
Art. 8.  (Entrata in vigore)


§ 4.1.123 - L.R. 13 dicembre 2011, n. 43.

Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) ed altre disposizioni regionali.

(B.U. 16 dicembre 2011, n. 75)

 

Art. 1. (Modifica all’articolo 14 della L.R. n. 28/2011)

1. Al comma 3, dell’articolo 14, della L.R. 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) dopo le parole “con deliberazione della Giunta Regionale,” sono aggiunte le parole “adottata previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente,”.

 

     Art. 2. (Modifica all’articolo 15 della L.R. n. 28/2011)

1. Al comma 2 dell’articolo 15 della L.R. n. 28 del 2011 dopo le parole “con apposito atto della Giunta Regionale,” sono aggiunte le parole “adottato previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente,”.

 

     Art. 3. (Differimento applicazione di disposizioni normative)

1. L’applicazione delle disposizioni di cui ai Titoli III e IV della L.R. n. 28 del 2011 è differita al 31 gennaio 2014 [1].

 

     Art. 4. (Reviviscenza di norme abrogate)

1. Fino alla data del 31 gennaio 2014, rivive la legge regionale 17 dicembre 1996, n. 138 (Nuove norme per lo snellimento di procedure per gli interventi di costruzione, riparazione, soprelevazione ed ampliamento nelle zone dichiarate sismiche ai sensi della legge 2.2.1974, n. 64) [2].

 

     Art. 5. (Norme urgenti in materia di gestione faunistico-venatoria)

1. Limitatamente alla stagione venatoria 2011/2012 è prorogato il prelievo venatorio del cinghiale (sus scrofa) fino al 5 gennaio 2012 [3].

2. Nei giorni 25.12.2011 e 01.01.2012 il prelievo venatorio del cinghiale è vietato [4].

3. Del periodo di proroga di cui al comma 1 possono usufruire esclusivamente i cacciatori iscritti alle squadre regolarmente autorizzate dalla Provincia territorialmente competente e secondo i regolamenti provinciali vigenti [5].

 

     Art. 6. (Modifiche alla L.R. 24.8.2001, n. 40 “Riconoscimento del Teatro Marrucino di Chieti quale teatro lirico d’Abruzzo”)

1. Dopo il comma 2 dell’art. 1 bis della L.R. 24.8.2001, n. 40 è inserito il seguente:

“2 bis. In deroga a quanto disposto con il comma 2, per l’erogazione dell’anticipazione dell’80% del contributo stanziato per l’anno 2011, il Comune di Chieti presenta, a pena di decadenza, la documentazione richiesta dal comma 2 entro e non oltre la data del 31 dicembre 2011”.

 

     Art. 7. (Modifiche alla L.R. del 10.8.2010, n. 38 “Interventi normativi e finanziati per l’anno 2010”)

1. Al comma 3 dell’art. 7 della L.R. 10.8.2010, n. 38 le parole “entro il 30 aprile dell’anno successivo” sono sostituite dalle parole “entro il 30 aprile dell’anno 2012”.

 

     Art. 8. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


[1] Comma già modificato dall'art. 1 della L.R. 27 febbraio 2012, n. 10 e così ulteriormente modificato dall'art. 49 della L.R. 10 gennaio 2013, n. 2.

[2] Comma già modificato dall'art. 1 della L.R. 27 febbraio 2012, n. 10 e così ulteriormente modificato dall'art. 49 della L.R. 10 gennaio 2013, n. 2.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 20 dicembre 2012, n. 310, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[4] La Corte costituzionale, con sentenza 20 dicembre 2012, n. 310, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[5] La Corte costituzionale, con sentenza 20 dicembre 2012, n. 310, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.