§ 5.1.211 - L.R. 29 maggio 2001, n. 20.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 9/2001 inerente: Provvedimenti in favore dei titolari di farmacie rurali ubicate in località con popolazione fino [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:29/05/2001
Numero:20


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Per l'anno 2001, i termini di scadenza previsti all'art. 4 della suddetta legge, sono differiti al 30 settembre.
Art. 3.      Per l'anno 2001, le indennità ed i contributi vengono erogati in un'unica rata entro il 31 dicembre.
Art. 4.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


§ 5.1.211 - L.R. 29 maggio 2001, n. 20.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 9/2001 inerente: Provvedimenti in favore dei titolari di farmacie rurali ubicate in località con popolazione fino a 3000 abitanti.

(B.U. n. 13 del 6 luglio 2001).

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2.

     Per l'anno 2001, i termini di scadenza previsti all'art. 4 della suddetta legge, sono differiti al 30 settembre.

 

     Art. 3.

     Per l'anno 2001, le indennità ed i contributi vengono erogati in un'unica rata entro il 31 dicembre.

 

     Art. 4.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 


[1] Modifica il comma 1, art. 2 della L.R. 16 marzo 2001, n. 9.