| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Abruzzo | 
| Materia: | 5. servizi sociali | 
| Capitolo: | 5.1 assistenza sanitaria | 
| Data: | 29/05/2001 | 
| Numero: | 20 | 
| Sommario | 
| Art. 1. | 
| Art. 2. Per l'anno 2001, i termini di scadenza previsti all'art. 4 della suddetta legge, sono differiti al 30 settembre. | 
| Art. 3. Per l'anno 2001, le indennità ed i contributi vengono erogati in un'unica rata entro il 31 dicembre. | 
| Art. 4. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. | 
§ 5.1.211 - L.R. 29 maggio 2001, n. 20.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 9/2001 inerente: Provvedimenti in favore dei titolari di farmacie rurali ubicate in località con popolazione fino a 3000 abitanti.
(B.U. n. 13 del 6 luglio 2001).
Per l'anno 2001, i termini di scadenza previsti all'art. 4 della suddetta legge, sono differiti al 30 settembre.
Per l'anno 2001, le indennità ed i contributi vengono erogati in un'unica rata entro il 31 dicembre.
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
[1] Modifica il comma 1, art. 2 della