§ 5.1.209 - L.R. 16 marzo 2001, n. 9.
Provvedimenti in favore dei titolari di farmacie rurali ubicate in località con popolazione fino a 3000 abitanti.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:16/03/2001
Numero:9


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di incentivare la presenza dei Servizi di farmacie rurali nei piccoli comuni con popolazioni fino a 3000 abitanti, a decorrere dal 1° gennaio 2001 l'indennità annuale di residenza, [...]
Art. 2.      1. In aggiunta al contributo di cui all'art. 1, ai titolari, ai direttori responsabili ed ai gestori provvisori di farmacie rurali ubicate in località con popolazione fino a 3000 abitanti è [...]
Art. 3.      1. Le indennità ed i contributi previsti dalla presente legge sono erogati dalle competenti aziende USL in rate semestrali, la prima entro il 30 giugno e la seconda entro il 31 dicembre di ogni [...]
Art. 4. 
Art. 5.      1. Ai fini dell'identificazione delle farmacie rurali sussidiate è obbligatoria l'esposizione di insegne o cartelli indicatori di qualsiasi dimensione
Art. 6.      1. L'imposta regionale sulle attività produttive applicabile alle farmacie rurali sussidiate è ridotta di 1,5 punti percentuali
Art. 7.      1. Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nelle LL.RR. 6.6.1975, n° 55; 14.8.1981, n° 28 e 18.8.1988, n° 61 incompatibili con la presente legge
Art. 8.      1. Le norme di cui alla presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 2001
Art. 9.      1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è posto a carico dei bilanci delle Aziende U.S.L. che vi fanno fronte con la quota regionale del Fondo Sanitario Nazionale
Art. 10.      1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo


§ 5.1.209 - L.R. 16 marzo 2001, n. 9.

Provvedimenti in favore dei titolari di farmacie rurali ubicate in località con popolazione fino a 3000 abitanti.

(B.U. del 28 marzo 2001, n. 7).

 

Art. 1.

     1. Al fine di incentivare la presenza dei Servizi di farmacie rurali nei piccoli comuni con popolazioni fino a 3000 abitanti, a decorrere dal 1° gennaio 2001 l'indennità annuale di residenza, prevista dalla legge 8.3.1968, n° 221, per i titolari, i direttori responsabili e i gestori provvisori di farmacie rurali ubicate in località con popolazione fino a 3000 abitanti è fissata nelle seguenti misure:

     - £. 5.000.000 per popolazione fino a 1000 abitanti;

     - £. 2.000.000 per popolazione fino a 2000 abitanti;

     - £. 1.000.000 per popolazione fino a 3000 abitanti.

     2. L'indennità di cui al presente articolo spetta altresì ai Comuni che gestiscono farmacie rurali secondo i presupposti, le modalità e le misure di cui ai precedenti commi 1 e 2.

 

     Art. 2.

     1. In aggiunta al contributo di cui all'art. 1, ai titolari, ai direttori responsabili ed ai gestori provvisori di farmacie rurali ubicate in località con popolazione fino a 3000 abitanti è corrisposto, a decorrere dal 1° gennaio 2001, un ulteriore contributo annuo di £. 25 milioni fino ad un numero di 500 abitanti; £. 20 milioni tra i 501 e 1500 abitanti; £. 10 milioni tra i 1501 e 3000 abitanti; qualora il volume d'affari dichiarato nell'anno precedente ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) non superi £. 300.000.000 [1].

     2. Qualora il volume d'affari dichiarato nell'anno precedente ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) sia compreso tra £. 301.000.000 e £. 490.000.000, il contributo di cui al comma precedente sarà decurtato di £. 100.000 per ogni milione di lire eccedente £. 300.000.000 [2].

 

     Art. 3.

     1. Le indennità ed i contributi previsti dalla presente legge sono erogati dalle competenti aziende USL in rate semestrali, la prima entro il 30 giugno e la seconda entro il 31 dicembre di ogni anno.

     2. La misura delle indennità e dei contributi previsti dalla presente legge sono aggiornati ogni biennio sulla base della variazione accertata dall'Istat dell'indice del consumo delle famiglie di operai ed impiegati relativamente all'anno precedente.

 

     Art. 4. [3]

     1. I titolari, i direttori responsabili, i gestori provvisori di farmacie rurali aventi diritto alle identità ed ai contributi previsti dalla presente legge, devono, entro il 31 marzo degli anni pari, presentare apposita istanza all'azienda USL competente, corredate da:

     - una dichiarazione del Sindaco attestante che la farmacia è regolarmente aperta al pubblico;

     - un certificato del Sindaco attestante la popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente nella località o agglomerato rurale in cui è ubicata la farmacia, computando a tal fine anche gli abitanti delle case sparse situate entro 1 Km dalla farmacia medesima, considerando il percorso stradale più breve.

     2. Ai fini dell'erogazione del contributo di cui all'articolo 2, gli interessati devono altresì presentare entro il 31 marzo di ogni anno una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4.1.1968, n° 15, attestante il volume d'affari registrato nell'anno precedente ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). Laddove gli uffici finanziari accertino un volume d'affari ai fini I.V.A. superiore a quello dichiarato e tale da modificare comunque il diritto al contributo di cui all'art. 2, i beneficiari sono tenuti a rimborsare alle aziende USL, entro sessanta giorni dalla notifica dell'accertamento, le somme indebitamente percepite.

     3. In caso di trasferimento della titolarità dell'esercizio farmaceutico avvenuto successivamente ai termini di cui precedenti commi 1 e 2, ai fini della corresponsione delle indennità e dei contributi previsti dalla presente legge nei confronti del titolare subentrante valgono le istanze presentate dal titolare pregresso. Qualora quest'ultimo non vi abbia provveduto, il subentrante per usufruire dei suddetti benefici dovrà presentare apposita istanza all'Azienda U.S.L. entro 60 giorni dalla notifica del Decreto di autorizzazione all'apertura.

 

     Art. 5.

     1. Ai fini dell'identificazione delle farmacie rurali sussidiate è obbligatoria l'esposizione di insegne o cartelli indicatori di qualsiasi dimensione.

 

     Art. 6.

     1. L'imposta regionale sulle attività produttive applicabile alle farmacie rurali sussidiate è ridotta di 1,5 punti percentuali.

 

     Art. 7.

     1. Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nelle LL.RR. 6.6.1975, n° 55; 14.8.1981, n° 28 e 18.8.1988, n° 61 incompatibili con la presente legge.

 

     Art. 8.

     1. Le norme di cui alla presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 2001.

 

     Art. 9.

     1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è posto a carico dei bilanci delle Aziende U.S.L. che vi fanno fronte con la quota regionale del Fondo Sanitario Nazionale.

 

     Art. 10.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 29 maggio 2001, n. 20.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 19 novembre 2003, n. 20.

[3] Per una proroga dei termini di cui al presente articolo, vedi l'art. 2 della L.R. 29 maggio 2001, n. 20.