§ 5.1.118 – L.R. 23 dicembre 1993, n. 79.
Istituzione della conferenza permanente per i rapporti fra la Regione e le Unità Sanitarie Locali.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:23/12/1993
Numero:79


Sommario
Art. 1.  Istituzione.
Art. 2.  Funzioni.
Art. 3.  Composizione.
Art. 4.  Funzionamento.
Art. 5.  Il Presidente.
Art. 6.  Indennità.
Art. 7.  Norma finanziaria.
Art. 8.  Norma finale.
Art. 9.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 5.1.118 – L.R. 23 dicembre 1993, n. 79. [1]

Istituzione della conferenza permanente per i rapporti fra la Regione e le Unità Sanitarie Locali.

(B.U. 30 dicembre 1993, n. 48).

 

     Art. 1. Istituzione.

     1. Il Consiglio Sanitario regionale è soppresso.

     2. E' istituita presso il Settore Sanità - Igiene - Sicurezza Sociale la Conferenza permanente per i rapporti fra la Regione e le Unità Sanitarie Locali con funzioni di consulenza e proposta nei confronti della Giunta regionale.

 

     Art. 2. Funzioni.

     1. La Conferenza permanente per i rapporti fra la Regione e le Unità Sanitarie Locali, oltre ad esercitare i compiti di cui al precedente art. 1, esprime parere in ordine ai provvedimenti che comportano l'esercizio di poteri autorizzativi o di concessione in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, riservati espressamente da leggi statali o regionali alla competenza della Regione.

     2. Esprime inoltre parere:

     a) sulle piante organiche delle sedi farmaceutiche;

     b) sui provvedimenti amministrativi a carattere generale relativi al contenimento della spesa sanitaria;

     c) sui programmi di cui alla legge 9 giugno 1964, n. 615 e dalle lettere c) e d) dell'art. 3 della L.R. 14 agosto 1981, n. 33, e su ogni altro programma di natura zooprofilattica da attuare sul territorio della Regione Abruzzo;

     d) sul piano sanitario regionale.

     3. Le Unità Sanitarie Locali, per il tramite del settore Sanità - Igiene - Sicurezza Sociale, possono richiedere il parere tecnico della Conferenza su fatti riguardanti l'organizzazione dell'assistenza sanitaria ed ospedaliera e del servizio veterinario.

     4. I pareri espressi dalla conferenza devono essere resi entro 45 giorni dalla presentazione delle richieste, trascorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.

 

     Art. 3. Composizione.

     1. La Conferenza permanente per i rapporti fra la Regione e le Unità Sanitarie Locali, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta del Componente la Giunta preposto al Settore Sanità

- Igiene - Sicurezza Sociale, è composta:

     a) dal Componente la Giunta preposto al Settore Sanità - Igiene - Sicurezza Sociale, con funzioni di Presidente;

     b) dal Presidente della Commissione Consiliare Permanente competente in materia di sanità, con funzioni di Vice-Presidente;

     c) da 5 Dirigenti regionali del Settore Sanità Igiene - Sicurezza Sociale [2];

     d) dai rappresentanti legali delle USL della Regione Abruzzo [3].

     2. Le funzioni di segretario della Conferenza sono svolte da un Funzionario amministrativo del settore Sanità - Igiene - Sicurezza Sociale.

 

     Art. 4. Funzionamento.

     1. La Conferenza permanente per i rapporti fra la Regione e le Unità Sanitarie Locali dura in carica sino alla scadenza del Consiglio regionale.

     2. Tutti i Componenti restano in carica, dopo lo scioglimento del Consiglio regionale, sino alla nomina dei loro successori.

     3. I Componenti che si dimettono dall'incarico o ne cessino per qualsiasi motivo restano in carica fino al momento della loro sostituzione che avverrà con le stesse modalità di cui all'art. 3.

     4. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti [4].

     5. In ogni votazione della Conferenza, che avverrà sempre a scrutinio palese, le pronunce sono valide soltanto se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

 

     Art. 5. Il Presidente.

     1. Il Presidente:

     a) convoca la Conferenza permanente per i rapporti fra la Regione e le Unità Sanitarie Locali almeno 24 ore prima della data fissata. La convocazione può avvenire anche tramite fax;

     b) dirige le operazioni di voto e ne annuncia i risultati;

     c) assegna, previa istruttoria della competente struttura regionale, le singole questioni ai vari componenti la Conferenza che predispongono apposita relazione;

     d) è sostituito in caso di assenza o impedimento dal Vice-Presidente.

 

     Art. 6. Indennità.

     1. Ai componenti ed al segretario della Conferenza permanente per i rapporti fra la Regione e le Unità Sanitarie Locali, per ogni seduta, compete un gettone di presenza nella misura di lire 130.000 e, ove ne ricorrono le condizioni, l'indennità di missione prevista per i dipendenti della regione appartenente al massimo livello retributivo.

     2. I suddetti compensi vengono liquidati tramite il funzionario delegato del Settore Sanità - Igiene - Sicurezza Sociale.

 

     Art. 7. Norma finanziaria.

     (Omissis).

 

     Art. 8. Norma finale.

     1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.

 

     Art. 9. Dichiarazione d'urgenza.

     (Omissis).


[1] Abrogata dall'art. 3 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 67.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 20 aprile 1995, n. 57.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 20 aprile 1995, n. 57.

[4] Comma così sostituito dall'art. 64 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1.