§ 2.3.201 - D.L. 23 dicembre 1994, n. 727.
Norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura e per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.3 disciplina generale
Data:23/12/1994
Numero:727


Sommario
Art. 1.      1. Allo scopo di assicurare la continuità degli interventi facenti capo al ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed alle regioni e province autonome, per la realizzazione [...]
Art. 2.      1. Al fine di assicurare, nell'attribuzione delle quote individuali spettanti ai produttori di latte bovino ai sensi della legge 26 novembre 1992, n. 468, l'osservanza di quanto prescritto nel [...]
Art. 2 bis. 
Art. 3.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...]


§ 2.3.201 - D.L. 23 dicembre 1994, n. 727. [1]

Norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura e per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria.

(G.U. 30 dicembre 1994, n. 304).

 

     Art. 1.

     1. Allo scopo di assicurare la continuità degli interventi facenti capo al ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed alle regioni e province autonome, per la realizzazione delle attività previste dalla legge 4 dicembre 1993, n. 491, nelle more della approvazione di una nuova legge pluriennale di spesa per gli interventi programmati in agricoltura, per l'anno 1995 è autorizzata la spesa di lire 800 miliardi, da ripartire secondo il disposto dell'articolo 2, comma 10, della legge 4 dicembre 1993, n. 491 [2].

     2. La somma di cui al comma 1 è assegnata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe), su proposta del ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il comitato di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, e nei limiti di cui al medesimo articolo 2, comma 10 [3].

     3. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

     4. Il ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 2.

     1. Al fine di assicurare, nell'attribuzione delle quote individuali spettanti ai produttori di latte bovino ai sensi della legge 26 novembre 1992, n. 468, l'osservanza di quanto prescritto nel Regolamento Cee n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - Eima, procede alla riduzione, prioritariamente della quota A non in produzione e successivamente della quota assegnate ai produttori, nel rispetto dei seguenti criteri [4]:

     0.a) la riduzione della quota A non in produzione si effettua, salvi i casi di forza maggiore e di impossibilità sopravvenuta, qualora la quota a non in produzione ecceda il 50 per cento della quota a attribuita [5];

     a) la riduzione della quota B è realizzata prendendo in considerazione le quote b assegnate a ciascun produttore ed applicando alle medesime la stessa diminuzione percentuale [6];

     b) sono esclusi dalla riduzione i produttori le cui aziende sono ubicate nei comuni montani ai sensi della Direttiva 75/268/Cee del Consiglio del 28 aprile 1975 e nelle zone svantaggiate e ad esse equiparate nonché nelle isole [7].

     2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati entro il 31 marzo 1995 e con effetto a partire dal periodo 1995-1996.

     2 bis. I produttori che hanno ottenuto anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 26 novembre 1992, n. 468, l'approvazione di un piano di sviluppo o di miglioramento zootecnico da parte della regione o della provincia autonoma e che hanno realizzato il predetto piano, possono chiedere l'assegnazione di una quota corrispondente all'obiettivo di produzione indicato nel piano medesimo, con effetto dal periodo 1995-1996, in sostituzione delle quote a e b ad essi spettanti [8].

     2 ter. L'istanza di cui al comma 2 bis deve essere presentata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla regione o provincia autonoma, che la trasmette all'Eima, entro i successivi trenta giorni, unitamente ad una attestazione che certifichi la avvenuta approvazione e realizzazione del piano [8].

     2 quater. Ai soli fini dell'applicazione del prelievo supplementare sul latte bovino nel periodo 1994-1995, resta valida l'assegnazione di quota disposta con il bollettino Eima del 29 aprile 1994 per tutti i produttori nei confronti dei quali la quota sia stata soppressa o ridotta dall'Eima successivamente al 1 dicembre 1994 [8].

 

     Art. 2 bis. [9]

     [1. In ogni caso di contenzioso e nelle more dell'accertamento definitivo delle posizioni individuali è consentito autocertificare le produzioni ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

     2. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 5 della legge 26 novembre 1992, n. 468, gli acquirenti sono autorizzati a considerare i quantitativi autocertificati di cui al comma 1 del presente articolo].

 

     Art. 3.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 1995, n. 46 (G.U. 27 febbraio 1995, n. 48).

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione 24 febbraio 1995, n. 46. La Corte costituzionale, con sentenza 15 dicembre 1995, n. 520, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma nella parte in cui non prevede il parere delle Regioni interessate nel procedimento di riduzione delle quote individuali spettanti ai produttori di latte bovino.

[3] Comma così sostituito dalla L. di conversione 24 febbraio 1995, n. 46.

[4] Alinea così modificato dalla L. di conversione 24 febbraio 1995, n. 46.

[5] Lettera così premessa alla lett. a) dalla L. di conversione 24 febbraio 1995, n. 46.

[6] Lettera così modificata dalla L. di conversione 24 febbraio 1995, n. 46.

[7] Lettera così sostituita dalla L. di conversione 24 febbraio 1995, n. 46.

[8] Comma aggiunto dalla L. di conversione 24 febbraio 1995, n. 46.

[8] Comma aggiunto dalla L. di conversione 24 febbraio 1995, n. 46.

[8] Comma aggiunto dalla L. di conversione 24 febbraio 1995, n. 46.

[9] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 24 febbraio 1995, n. 46 e successivamente abrogato, a decorrere dal periodo 1995-1996, dall'art. 2 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 552, nonché dall'art. 2 della L. 23 dicembre 1996, n. 662.