§ 2.3.124 - D.M. 2 luglio 1987, n. 287.
Disciplina degli interventi di mercato nel settore degli ortofrutticoli.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.3 disciplina generale
Data:02/07/1987
Numero:287


Sommario
Art. 1.  Capacità delle organizzazioni di produttori in rapporto ai ritiri dal  mercato di prodotti eccedenti le possibilità di assorbimento.
Art. 2.  Modalità e procedure dei ritiri.
Art. 3.  Compiti delle associazioni di produttori in rapporto ai ritiri dal mercato di prodotti eccedenti le possibilità di assorbimento.
Art. 4.  Centri di ritiro.
Art. 5.  Omologazione dei centri di ritiro.
Art. 6.  Limiti di prodotto da ritirare giornalmente.
Art. 7.  Durata giornaliera delle operazioni di ritiro.
Art. 8.  Rappresentanza.
Art. 9.  Trasmissione dati di ritiro.
Art. 10.  Destinazione del prodotto ritirato.
Art. 11.  Specificazioni delle destinazioni.
Art. 12.  Vigilanza sulle distribuzioni alle collettività ed ai refettori scolastici.
Art. 13.  Attribuzione di responsabilità nell'esercizio degli interventi di mercato.
Art. 14.  Scopi del controllo.
Art. 15.  Momenti del controllo.
Art. 16.  Composizione della commissione e funzione dei singoli commissari.
Art. 17.  Nomina delle commissioni di controllo.
Art. 18.  Controlli.
Art. 19.  Sospensione cautelativa.
Art. 20.  Ente preposto all'erogazione delle spese per gli interventi di mercato.
Art. 21.  Misura delle corresponsioni.


§ 2.3.124 - D.M. 2 luglio 1987, n. 287. [1]

Disciplina degli interventi di mercato nel settore degli ortofrutticoli.

(G.U. 20 luglio 1987, n. 167).

Capo I

 

Art. 1. Capacità delle organizzazioni di produttori in rapporto ai ritiri dal  mercato di prodotti eccedenti le possibilità di assorbimento.

     Le organizzazioni di produttori agricoli iscritte nell'elenco nazionale di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622, in seguito denominate, per brevità, "Associazioni di produttori", possono effettuare, ai sensi del regolamento CEE n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, ritiri di prodotto dal mercato quando lo giudichino opportuno, in relazione alle condizioni locali del mercato stesso.

 

     Art. 2. Modalità e procedure dei ritiri.

     Gli interventi di cui al precedente articolo vengono effettuati nei modi e nei tempi previsti dal regolamento CEE n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972.

     Rimangono valide le istruzioni impartite con la circolazione MAF n. 89 del 6 luglio 1970 e della circolare AIMA n. 10 del 16 luglio 1970 con le successive modificazioni, relative alle procedure in atto per la presentazione all'Azienda di Stato delle domande di compensazione finanziaria e dei modelli giornalieri di carico e scarico dei prodotti ritirati nonché del modello riepilogativo delle operazioni effettuate con le relative destinazioni, da inoltrarsi a cura dell'assessorato regionale dell'agricoltura territorialmente competente.

 

     Art. 3. Compiti delle associazioni di produttori in rapporto ai ritiri dal mercato di prodotti eccedenti le possibilità di assorbimento.

     Le associazioni di produttori, all'inizio di ogni campagna di commercializzazione, per i prodotti per i quali è prevista la possibilità di ritiro dal mercato ai sensi e per gli effetti del regolamento (CEE) n. 1035/72, notificano agli assessorati regionali dell'agricoltura competenti per territorio:

     A) l'elenco dei propri soci:

     che hanno deciso di procedere alla coltivazione di pomodori, cavolfiori e melanzane;

     che normalmente producono arance, limoni, mandarini, mele, pere, pesche, uva da tavola ed albicocche;

     B) le superfici investite dai soci -- corredate dalle indicazioni dei relativi dati catastali -- in prodotti di cui al primo e secondo trattino sub A) del presente articolo.

     Delle notizie e degli elementi di cui sopra faranno fede necessariamente le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà sottoscritte dai soci, siano essi persone fisiche che giuridiche, i cui originali sono acquisiti agli atti delle associazioni interessate, per le verifiche che dovessero essere disposte.

     Nel caso di persone giuridiche, le suddette dichiarazioni dovranno essere rilasciate dai singoli soci. Copia delle stesse sarà comunque acquisita agli atti dall'associazione.

     A produzione ottenuta e verificata l'impossibilità di collocare sul mercato le produzione in causa, in tutto od in parte, le associazioni di produttori, deciso l'intervento, ovvero gli interventi di cui al precedente art. 1, debbono altresì indicare, al più presto possibile e comunque prima dell'apertura dei centri di ritiro, agli assessorati regionali dell'agricoltura, quali dei soci compresi nell'elenco già trasmesso agli assessorati dell'agricoltura ai sensi del primo comma del presente articolo accederanno al ritiro.

     Per ciascuno di questi dovrà essere precisato: il periodo di intervento programmato, le quantità presumibili di prodotto che verrà ritirato con le indicazioni delle destinazioni previste nonché la stima delle quantità totali ottenute sulle stesse superfici investite dai singoli soli conferitori.

     Per quanto si riferisce ai nuovi soci di associazioni di produttori, siano essi persone fisiche o giuridiche, poiché gli elenchi inviati agli assessorati regionali dell'agricoltura, ai sensi del primo comma del presente articolo, non possono essere modificati nel corso delle diverse campagne di commercializzazione, gli stessi potranno accedere agli interventi di mercato per singoli prodotti nella campagna successiva a quella di iscrizione all'associazione prescelta.

 

     Art. 4. Centri di ritiro.

     E' fatto obbligo alle associazioni di produttori, per le operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto, di istituire appositi "centri" in numero strettamente limitato alle esigenze generali delle operazioni.

     Pertanto, le richieste in tal senso, formulate da ciascuna associazione ai competenti assessorati, per il ritiro di determinati prodotti, saranno sottoposte all'esame di un apposito comitato costituito, in ambito regionale, da rappresentanti delle amministrazioni i cui dipendenti sono destinati a far parte delle commissioni di controllo nonché da un rappresentante delle associazioni di produttori, designato contestualmente dalle Unioni nazionali delle associazioni di produttori ortofrutticoli (UNAPOA - UIAPOA - UNAPRO).

     Ove necessario e possibile, potranno essere autorizzati centri al servizio di due o più associazioni operanti nella medesima zona.

     I centri di intervento dovranno avere i seguenti requisiti e dotazioni:

     1) dislocazione utile all'afflusso dei mezzi di trasporto al fine di evitare ingorghi al traffico nonché confusione nell'area ove si effettuano i controlli;

     2) idonea recinzione;

     3) capannoni ovvero spazi recintati utili per l'accatastamento;

     4) bilico ad equilibrio automatico, di tipo regolarmente approvato, munito dei bolli metrici di "verificazione prima" nonché, eventualmente, di verificazione periodica per il biennio in corso.

     Nel caso di strumento con apparecchiatura elettronica incorporata od associata, quest'ultima deve essere contenuta in involucri la cui inaccessibilità risulti garantita da bolli metrici. Qualora lo strumento per pesare sia munito di stampante per la emissione di scontrini recanti i dati ponderali, tali scontrini dovranno essere allegati alla documentazione delle relative operazioni di intervento.

     Al fine di consentire un graduale adeguamento dei centri di intervento, l'eventuale impiego di strumenti per pesare fissi non automatici è ancora consentito sino a sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

     5) unica area per le operazioni di ritiro e per quelle di avvio alle destinazioni consentite dal successivo art. 11, nonché di area, sempre all'interno del centro, idonea per l'eventuale scondizionamento del prodotto per le destinazioni consentite.

     Le strutture di raccolta alla produzione, lavorazione e commercializzazione degli ortofrutticoli, in quanto provviste di idonea recinzione, di strumento per pesare fisso, di attrezzature idonee per l'eventuale scondizionamento, potranno essere considerati, previa specifica omologazione, "centri di ritiro" qualora sia assicurata la fisica separazione degli interventi di mercato dalle normali attività commerciali delle suddette strutture.

     Le stesse associazioni, per i soli prodotti e destinazione di cui al punto b) del successivo art. 11 del presente decreto, potranno istituire i "centri" di cui sopra, anche presso strutture di distillazione, qualora esistano, presso le stesse, aree autonome totalmente disimpegnate dalle operazioni connesse, siano esse introduttive, proprie e/o accessorie.

     Le operazioni giornaliere inerenti le destinazioni del prodotto ritirato e la fisica assegnazione dello stesso dovranno obbligatoriamente essere completate entro la chiusura serale dei centri.

     Qualora, per specifiche esigenze, quali la consegna di mele, pere e pesche alle distillerie o per particolari necessità relative alla distribuzione gratuita, il prodotto ritirato non potesse essere esitato in giornata, lo stesso dovrà essere custodito a carico e sotto la responsabilità dell'associazione interessata, in locali chiusi, debitamente sigillati a cura della commissione di controllo.

 

     Art. 5. Omologazione dei centri di ritiro.

     I centri di ritiro istituiti a norma dell'art. 4 dovranno essere omologati dall'assessorato regionale dell'agricoltura competente per territorio su conforme parere del comitato di cui all'art. 4. La commissione di controllo delle operazioni di intervento di cui all'art. 14, vigilerà inoltre sulla permanenza delle prescritte caratteristiche sui predetti centri.

     A tal fine, le associazioni di produttori provvederanno, con un anticipo di almeno quindici giorni rispetto alla prevista data di apertura del centro ovvero dei centri, a produrre, agli uffici dell'assessorato regionale dell'agricoltura interessato, apposita istanza di idoneità.

 

     Art. 6. Limiti di prodotto da ritirare giornalmente.

     Per le necessità di un rigoroso controllo da parte della commissione preposta alle operazioni di ritiro, istituita con l'art. 14 del presente decreto, ai sensi e per gli scopi del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972, successivamente definita "Commissione di controllo", le quantità giornaliere di prodotto ritirato presso ogni singolo centro e controllate da una singola commissione non dovranno superare il quantitativo massimo di q. 4.000.

     Se trattasi invece di pesche o pomacee avviate alla distillazione, dette quantità giornaliere non dovranno superare, per le pomacee un quantitativo massimo di q.li 6.000 e per le pesche un quantitativo massimo di q.li 5.000.

     Qualora per due giorni consecutivi presso lo stesso centro venga ritirato meno di un decimo del quantitativo massimo conferibile, le operazioni d'intervento saranno sospese.

     Sui mezzi di trasporto che affluiscono ai centri d'intervento debbono essere caricati imballaggi uniformemente pieni.

     E' fatto carico alla commissione di controllo di cui al primo comma del presente articolo, di comunicare all'assessorato regionale dell'agricoltura interessato l'andamento dei ritiri dal punto di vista delle quantità indicate nel presente articolo e di proporre al predetto assessorato la chiusura del centro.

     A tale scopo, le associazioni di produttori provvederanno a notificare alle commissioni di controllo lo stesso programma di conferimento previsto dal precedente art. 3 nonché l'elenco dei soci conferenti per ciascun centro. Uno stesso socio, per la stessa superficie e coltura, può figurare nell'elenco di un solo centro.

 

     Art. 7. Durata giornaliera delle operazioni di ritiro.

     In relazione ai compiti ed alle attività delle commissioni di controllo, le operazioni di ritiro dovranno svolgersi secondo un orario, della durata di sette ore giornaliere, il cui inizio sarà determinato dalla commissione in funzione delle stagioni e dei prodotti da ritirare.

     Le operazioni di ritiro dovranno comunque terminare un'ora prima della caduta della luce.

 

     Art. 8. Rappresentanza.

     E' fatto carico alle associazioni di produttori di disporre che un proprio rappresentante, scelto fra i soci o fra i membri del consiglio di amministrazione o fra i funzionari dipendenti dell'associazione assunti in forma stabile, presenzi alle operazioni di ritiro, offrendo ogni collaborazione alla commissione di controllo affinché tutte le operazioni si svolgano in maniera regolare.

     Le esigenze e le richieste dei produttori conferenti potranno essere rappresentate alla commissione di controllo soltanto per il tramite del responsabile delle associazioni di produttori.

     Le stesse associazioni provvederanno altresì ad assicurare che le operazioni di peso siano svolte da un proprio rappresentante.

     La rappresentanza di cui al presente articolo deve essere attribuita con atto formale del consiglio di amministrazione dell'associazione e notificata all'assessorato regionale dell'agricoltura competente per territorio.

 

     Art. 9. Trasmissione dati di ritiro.

     Per le necessità di controllo da parte dell'assessorato regionale dell'agricoltura disposto ai sensi del successivo art. 18, viene posto a carico delle associazioni di produttori l'obbligo di trasmettere agli assessorati regionali dell'agricoltura competenti i dati riepilogativi di ritiro, distinti per specie e per destinazione, il giorno 16 di ogni mese ed il giorno 1 del mese successivo a quello cui si riferiscono, curando la precisa rispondenza con i modelli compilati dalla commissione.

     Ogni situazione riepilogativa parziale terrà conto, ovviamente, dei quantitativi precedentemente oggetto di intervento.

 

     Art. 10. Destinazione del prodotto ritirato.

     Le destinazioni del prodotto ritirato dal mercato dovranno essere regolate secondo le norme fissate dal regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972, con priorità alla destinazione gratuita ad enti di beneficenza la cui individuazione verrà curata dagli assessorati regionali dell'agricoltura competenti di intesa con le prefetture alle quali le associazioni di produttori comunicheranno il programma di cui al precedente art. 3. Il predetto programma dovrà, inoltre, essere notificato al Ministero degli interni - Direzione generale dei servizi civili.

     Per la distribuzione gratuita, agli istituti ed enti di beneficenza, del prodotto in causa, le associazioni di produttori dovranno tenere i necessari contatti con le prefetture competenti per territorio.

 

     Art. 11. Specificazioni delle destinazioni.

     Ai sensi del citato regolamento n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972, le destinazioni del prodotto ritirato dal mercato sono le seguenti:

     a) per tutti i prodotti:

     distribuzione gratuita ad opere di beneficenza ed enti che esplichino servizi socio assistenziali o a persone riconosciute dalla legislazione nazionale come aventi diritto alla pubblica assistenza, a causa delle insufficienti risorse necessarie alla loro sussistenza;

     distribuzione gratuita agli alunni nelle scuole;

     distribuzione gratuita agli istituti di pena ed alle colonie estive, nonché agli ospedali ed agli ospizi per persone anziane designati dagli Stati membri;

     utilizzazione dei prodotti freschi per l'alimentazione animale;

     utilizzazione per l'alimentazione animale, previa trasformazione da parte dell'industria degli alimenti per il bestiame;

     utilizzazione per fini non alimentari;

     b) per le mele, le pere e le pesche in via sussidiaria; trasformazione in alcole di gradazione superiore a 80° ottenuto per distillazione diretta del prodotto.

 

     Art. 12. Vigilanza sulle distribuzioni alle collettività ed ai refettori scolastici.

     Per le distribuzioni di cui al secondo e terzo trattino del precedente art. 11, le prefetture interessate prenderanno tutti i provvedimenti necessari perché i quantitativi distribuiti si aggiungano a quelli normalmente acquistati dalle collettività e da refettori scolastici in causa.

 

     Art. 13. Attribuzione di responsabilità nell'esercizio degli interventi di mercato.

     Alle associazioni di produttori chiamate ai compiti indicati nel precedente art. 1 e previsti dal regolamento CEE n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972, viene attribuita la responsabilità della corretta gestione delle operazioni di ritiro e per esse si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito in legge 23 dicembre 1986, n. 898, in particolare:

     della veridicità degli atti, certificazioni e dichiarazioni di cui ai precedenti articoli 3, 6 e 9;

     della rispondenza del prodotto alla quantità conferita all'intervento ed alle previste norme di qualità;

     delle effettive consegne al vettore per l'utilizzazione del prodotto secondo quanto previsto al precedente art. 11 nonché dello scondizionamento del medesimo prodotto in caso di utilizzazione per fini non alimentari.

Capo II

 

     Art. 14. Scopi del controllo.

     Ai sensi e per gli scopi del regolamento CEE n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972 è istituita una commissione con il compito di verificare le operazioni effettuate dalle associazioni di produttori, ai fini del controllo della rispondenza qualitativa e quantitativa dei prodotti ritirati dalla vendita, dell'indicazione della destinazione degli stessi, del prezzo da corrispondere agli associati.

 

     Art. 15. Momenti del controllo.

     Il controllo qualitativo e quantitativo del prodotto di cui al precedente art. 14, va riferito al momento del ritiro dal mercato, all'atto cioè in cui le organizzazioni effettuano le necessarie valutazioni, ai fini del calcolo delle indennità che esse devono corrispondere ai propri associati per il prodotto che rimane invenduto.

     Lo stesso controllo, ai soli fini quantitativi, deve essere esercitato anche all'atto dell'avvio del prodotto alle previste destinazioni.

     Tuttavia, ove la commissione lo ritenga sufficiente, potrà effettuarsi un unico controllo al momento della destinazione, soprattutto nei casi in cui, fra ritiro dal mercato ed utilizzazione, intercorra un periodo di tempo tale da non provocare alterazioni qualitative del prodotto.

     Allo scopo di consentire l'afflusso alle distillerie o agli stabilimenti aggiudicatari dei quantitativi giornalieri di prodotti di cui alle apposite gare di asta indette dall'AIMA e nell'intento di agevolare la necessaria speditezza delle operazioni di scarico nonché evitare ingorghi di mezzi di trasporto, previi necessari controlli, le operazioni di scondizionamento dei prodotti possono essere preventivamente effettuate presso i centri di ritiro che dispongono di attrezzature e personale necessario.

     In tal caso è data facoltà al presidente della commissione, di intesa con le associazioni interessate, di predisporre l'accertamento dello stato di condizionamento della merce presso i centri di ritiro.

     Il carico relativo al prodotto da avviare alle distillerie, dovrà essere opportunamente piombato a cura del militare della Guardia di finanza membro della commissione di controllo di cui al successivo art. 16.

     La destinazione "a distillazione" si intende accertata, previa constatazione, da parte del rappresentante dell'UTIF, dell'integrità dei sigilli, condizione essenziale per la successiva operazione di spiombatura e di scarico alla rinfusa della frutta presso le apposite strutture di ricevimento delle materie prime esistenti entro l'area di recinto della distilleria e con il riscontro degli estremi delle prescritte bollette UTIF relative a ciascun carico di sostanze alcoligene in entrata nello stabilimento.

 

     Art. 16. Composizione della commissione e funzione dei singoli commissari.

     La commissione di cui al precedente art. 14 è così composta:

     da un funzionario designato dall'assessorato regionale dell'agricoltura scelto fra i propri dipendenti e con qualifica non inferiore al VI livello, con funzioni di Presidente, per l'accertamento della idoneità del conferente e per la verifica delle produzioni aziendali attraverso l'elenco dei soci, trasmesso all'assessorato regionale dell'agricoltura ai sensi del precedente art. 3;

     da un militare della Guardia di finanza per il controllo della quantificazione del prodotto conferito e delle operazioni di peso effettuate da un funzionario dell'associazione di produttori, interessata ai sensi del precedente art. 8;

     da un funzionario professionale dell'Istituto per il commercio con l'estero (ICE) per la identificazione varietale e per la valutazione qualitativa del prodotto.

     Ai lavori della commissione presenzia, nel caso in cui si effettui beneficenza, senza tuttavia esserne componente effettivo, un funzionario designato dalla prefettura competente per territorio con il compito di assicurare il necessario coordinamento con le autorità regionali al fine di favorire quanto più possibile la destinazione a beneficenza del prodotto ritirato.

     Agli stessi lavori può presenziare, parimenti senza essere componente effettivo della commissione, altro funzionario della regione interessata, a supporto delle attività di pertinenza regionale.

Capo III

 

     Art. 17. Nomina delle commissioni di controllo.

     E' fatto carico alle regioni di provvedere, sin dall'inizio di ogni campagna e su richiesta delle associazioni di produttori e comunque non oltre dieci giorni dalla omologazione dei centri di ritiro, alla nomina di commissioni di cui ai combinati disposti dell'art. 14 e dell'art. 16 del presente decreto.

     Ove ritenuto necessario, le regioni interessate provvederanno affinché sia conseguita una opportuna rotazione delle commissioni di controllo tra i diversi centri di ritiro e, ove possibile, anche fra i componenti di ogni singola commissione.

 

     Art. 18. Controlli.

     Sulla base degli atti, certificazioni e dichiarazioni trasmesse dalle associazioni di produttori ai sensi dei precedenti articoli 3, 6 e 9 le regioni competenti eserciteranno controlli su un campione rappresentativo pari al 2% delle superfici relative ai prodotti oggetto degli interventi di mercato. Le stesse regioni, per ogni fatto ed accadimento di cui dovessero venire a conoscenza, anche a seguito di indicazioni delle commissioni, eserciteranno riscontri amministrativi incrociati per l'accertamento di eventuali irregolarità facenti capo ad ogni singolo socio, ovvero alla dirigenza dell'associazione, ovvero ad estranei all'associazione che intendessero conferire prodotti ai centri di ritiro.

 

     Art. 19. Sospensione cautelativa.

     In quanto compatibile con il regolamento CEE n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972 e con le norme di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche, disciplinante l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, potrà operare, da parte dell'AIMA, la sospensione cautelativa della compensazione finanziaria per tutti i quantitativi conferiti in un centro di intervento da una associazione nei confronti della quale dovessero insorgere sospetti -- comprovati da denunce da parte degli organismi preposti ai controlli -- di eventuali illeciti.

Capo IV

 

     Art. 20. Ente preposto all'erogazione delle spese per gli interventi di mercato.

     Alla corresponsione delle spese per gli interventi di mercato previsti dal regolamento CEE n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972, ed imputabili al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia - Sezione garanzia, provvede l'Azienda di Stato per gli interventi del mercato agricolo - AIMA.

 

     Art. 21. Misura delle corresponsioni.

     Le spese per gli interventi di cui al precedente articolo sono corrisposte in conformità delle disposizioni e delle misure stabilite dal regolamento CEE n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972.

     Il decreto ministeriale 8 agosto 1980 è abrogato.

 

 


[1] Emesso dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste.