§ 2.8.64 - D.L. 27 ottobre 1986, n. 701 .
Misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.8 sovvenzioni e agevolazioni
Data:27/10/1986
Numero:701


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 


§ 2.8.64 - D.L. 27 ottobre 1986, n. 701 [1].

Misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva.

(G.U. 28 ottobre 1986, n. 251).

 

     Art. 1. [2]

     1. L'Agenzia per i controlli e le azioni comunitarie nel quadro del regime di aiuto alla produzione dell'olio di oliva (AGE-Control S.p.a.) svolge i compiti e assolve le pubbliche funzioni di controllo ad essa assegnati dai regolamenti CEE n. 2262 del Consiglio in data 17 luglio 1984 e n. 27 della commissione in data 4 gennaio 1985.

     1-bis. L'AGE-Control S.p.a. svolge, inoltre, le seguenti attività in materia di controlli e di contrasto delle frodi nelle erogazioni finanziarie all'agricoltura:

     a) esecuzione dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi e delle banane sia per il mercato interno sia per l'importazione e l'esportazione;

     b) gestione della banca dati nazionale degli operatori ortofrutticoli (BDNOO);

     c) esercizio della potestà sanzionatoria per gli illeciti amministrativi di cui al decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, fatte salve le competenze attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano;

     d) esecuzione dei controlli ex post di cui al regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021;

     e) verifiche istruttorie, contabili e tecniche nei settori di intervento di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, nonchè sugli aiuti per la distribuzione di prodotti ortofrutticoli, latte e prodotti lattiero-caseari agli istituti scolastici di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

     f) esecuzione dei controlli sulle attività delegate dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura ai sensi del regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione, del 7 dicembre 2021;

     g) ogni altra attività di controllo a essa affidata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dagli organismi pagatori delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 [3].

     2. La struttura dell'Agenzia, la sua organizzazione e la sua gestione, comprese la predisposizione e l'approvazione del bilancio e del programma di attività, la selezione e la formazione del personale e la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e della commissione delle Comunità europee, sono disciplinate dai predetti regolamenti CEE; per gli aspetti da questi non regolati si applicano le norme dell'ordinamento giuridico italiano sulle società per azioni.

     3. Nell'assolvimento dei compiti e delle funzioni assegnati dai predetti regolamenti CEE e, in particolare, nell'esercizio dei controlli e nella esecuzione degli accessi previsti dall'art. 2, n. 4 del citato regolamento CEE n. 27 del 1985, gli ispettori dell'AGE-Control esercitano i poteri propri della loro qualità di pubblici ufficiali e sono soggetti ai relativi doveri. Si applicano le disposizioni degli articoli 4, quarto comma, 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 447.

     4. Dal 1° gennaio 1987 la partecipazione all'AGE-Control è riservata a soggetti pubblici.

     5. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'AGE-Control è disciplinato dal consiglio di amministrazione con riferimento ai criteri fissati dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel settore industriale, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'AGE-Control. Al personale in servizio presso l'AGE-Control è fatto divieto di assumere altro impiego o incarico e di esercitare attività professionali, commerciali o industriali.

 

          Art. 2. [4]

     1. Gli ispettori dell'AGE-Control riferiscono sui risultati dei loro controlli al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, alle regioni e province autonome interessate, all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA e, all'occorrenza, alla commissione delle Comunità europee per i provvedimenti, le determinazioni e le valutazioni di rispettiva competenza.

     2. Qualora riscontrino la violazione di norme penali, gli ispettori dell'AGE-Control presentano rapporto all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 2 del codice di procedura penale, informandone il proprio presidente.

     3. Salva restando l'autonomia di azione della polizia tributaria, dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applica altresì la disposizione di cui al terzo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 447.

 

          Art. 3.

     1. Entro il 31 dicembre 1986 i soci di minoranza dell'Age Control cedono, al valore nominale, le azioni appartenenti a ciascuno di essi alla data di entrata in vigore del presente decreto all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA ed all'Istituto nazionale di economia agraria.

     1-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, le imprese beneficiarie del sistema di finanziamento previsto a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia, che nel corso degli accessi eseguiti dai funzionari incaricati dei controlli previsti dal Regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, rifiutano di esibire o dichiarano di non possedere o comunque sottraggono all'ispezione e alla verifica la documentazione di cui all'articolo 4 del citato Regolamento (CEE) n. 4045/89, sono tenute al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo elargito [5].

     1-ter. I funzionari incaricati del controllo diffidano l'impresa beneficiaria e comunque il legale rappresentante se trattasi di soggetto giuridico a fornire la documentazione giustificativa di cui al comma 1-bis che ritengono necessaria per il controllo, dando un termine non inferiore a quindici giorni [6].

     1-quater. Qualora vengano effettuati, ai sensi dell'articolo 3 del citato Regolamento (CEE) n. 4045/89, controlli incrociati presso terzi, che rifiutino di ottemperare all'obbligo di fornire la documentazione di cui all'articolo 5 del medesimo Regolamento (CEE) n. 4045/89, è comminata nei loro confronti, previa diffida di cui al comma 1-ter, una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.500 euro [7].

 

          Art. 4.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, L. 23 dicembre 1986, n. 898.

[2] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[3] Comma inserito dall'art. 30 del D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 112.

[4] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[5] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 10 dicembre 2002, n. 305.

[6] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 10 dicembre 2002, n. 305.

[7] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 10 dicembre 2002, n. 305.