§ 2.2.55 - Legge 29 maggio 1967, n. 379.
Modificazioni alle norme sulla riforma fondiaria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.2 bonifica e miglioramento fondiario
Data:29/05/1967
Numero:379


Sommario
Art. 1.      Gli assegnatari dei terreni espropriati o acquistati dagli Enti di sviluppo ai sensi delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841, e i loro aventi causa possono, in deroga al [...]
Art. 2.      Il prezzo di riscatto è costituito dall'ammontare delle rate del prezzo di assegnazione ancora dovute in conto capitale e può essere pagato anche in rate annuali all'interesse dell'1 per cento, [...]
Art. 3.      Salvo il disposto del precedente art. 2, contestualmente al riscatto si procederà alla chiusura dei conti e le somme dovute all'Ente per il rimborso di anticipazioni, imposte, contributi ed ogni [...]
Art. 4.      Il fondo riscattato è soggetto a vincolo di indivisibilità ai sensi della legge 3 giugno 1940, n. 1078.
Art. 5.      I vincoli, limitazioni e divieti di cui al precedente articolo debbono essere specificamente indicati nell'atto di trasferimento del fondo a seguito di riscatto da parte dell'assegnatario; e ne [...]
Art. 6.      L'azione di annullamento del contratto effettuato in violazione delle norme, di cui agli articoli 4 e 8 della presente legge, si prescrive in cinque anni e può essere esercitata dall'Ente o da [...]
Art. 7.      Nel caso di morte dell'assegnatario, prima del riscatto del fondo, subentrano nell'assegnazione i discendenti in linea retta, sempre che abbiano i requisiti richiesti dal primo comma dell'art. [...]
Art. 8.      Per un periodo di dieci anni, in deroga a quanto stabilito dal secondo comma del precedente art. 4, i terreni riscattati ricadenti nel territorio del Fucino possono essere alienati limitatamente [...]
Art. 9.      Il possesso, da parte degli acquirenti dei fondi riscattati, dei requisiti richiesti per l'acquisto deve essere attestato dall'Ente.


§ 2.2.55 - Legge 29 maggio 1967, n. 379. [1]

Modificazioni alle norme sulla riforma fondiaria.

(G.U. 14 giugno 1967, n. 147).

 

     Art. 1.

     Gli assegnatari dei terreni espropriati o acquistati dagli Enti di sviluppo ai sensi delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841, e i loro aventi causa possono, in deroga al divieto stabilito dal secondo comma dell'art. 18 della precitata legge 12 maggio 1950, n. 230, riscattare le annualità previste dall'atto di assegnazione, sempre che siano trascorsi sei anni dalla immissione in possesso da parte dell'Ente e l'assegnatario o l'avente causa abbia adempiuto gli obblighi essenziali derivanti dal rapporto di assegnazione.

     Per i terreni che sono stati oggetto di successive assegnazioni i termini di cui al primo comma sono computati a decorrere dalla prima assegnazione del fondo.

 

          Art. 2.

     Il prezzo di riscatto è costituito dall'ammontare delle rate del prezzo di assegnazione ancora dovute in conto capitale e può essere pagato anche in rate annuali all'interesse dell'1 per cento, entro il termine massimo di dieci anni.

     Il Consiglio di amministrazione dell'Ente, verificata l'esistenza dei requisiti legali e l'adempimento di quanto prescritto dall'art. 3, delibera il riscatto. La delibera, contenente i patti e le modalità del riscatto, è allegata all'atto di trasferimento del quale fa parte integrante.

 

          Art. 3.

     Salvo il disposto del precedente art. 2, contestualmente al riscatto si procederà alla chiusura dei conti e le somme dovute all'Ente per il rimborso di anticipazioni, imposte, contributi ed ogni altro eventuale titolo, saranno, a richiesta dell'assegnatario, rateizzate fino ad un massimo di dieci annualità, all'interesse del 2 per cento.

     Nelle somme dovute possono essere conteggiate anche quelle relative ai crediti delle cooperative costituite ai sensi dell'art. 22 della legge 12 maggio 1950, n. 230. In tal caso l'Ente provvederà ad estinguere i crediti predetti.

     Quando il rimborso è effettuato in unica soluzione, l'Ente concede una riduzione fino al massimo del 20 per cento sull'ammontare delle somme dovute.

     Il consolidamento e l'ammortamento dei debiti secondo le modalità previste dal presente articolo sono concessi, a richiesta, anche agli assegnatari che non si avvalgono della facoltà di riscatto.

 

          Art. 4.

     Il fondo riscattato è soggetto a vincolo di indivisibilità ai sensi della legge 3 giugno 1940, n. 1078.

     Fino al termine del trentesimo anno dalla data della prima assegnazione, il fondo non potrà essere alienato tranne che all'Ente che ha disposto l'assegnazione od a coltivatori diretti o ad altri manuali coltivatori della terra il cui nucleo familiare abbia una forza lavorativa non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo medesimo e degli altri eventualmente posseduti.

     La vendita non potrà essere effettuata ad un prezzo superiore a quello riconosciuto congruo dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura. A tale fine l'alienante deve comunicare all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura il prezzo al quale intende vendere. L'Ispettorato predetto, entro due mesi, accerta se il prezzo - tenuto conto del costo delle opere di trasformazione eseguite dall'Ente nel fondo e non addebitato all'assegnatario - non eccede il limite della congruità determinata ai termini dell'art. 4 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e, qualora tale limite risulti superato, indica il prezzo congruo, rilasciando dichiarazione all'assegnatario alienante.

     L'Ente che ha disposto l'assegnazione ha diritto di essere preferito nell'acquisto a parità di condizioni, per utilizzare il terreno in conformità ai propri fini istituzionali. Hanno altresì diritto a prelazione i coltivatori diretti proprietari di terreni confinanti. Il diritto di prelazione dell'Ente prevale su quello dei confinanti, i quali sono a loro volta preferiti nei confronti di ogni altro avente diritto a prelazione.

     Il proprietario del fondo che, entro il periodo di cui al secondo comma, intende alienarlo deve notificare all'Ente ed ai coltivatori diretti proprietari di terreni confinanti la proposta di alienazione indicandone il prezzo, che comunque non può superare il limite di congruità di cui al terzo comma.

     L'Ente ed i coltivatori diretti proprietari di terreni confinanti possono esercitare il diritto di prelazione nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione. Ove più coltivatori diretti proprietari di terreni confinanti intendano esercitare la prelazione, decide l'Ente, sentiti gli interessati, avuto riguardo alla migliore ripartizione del fondo ai fini dell'accorpamento con i terreni confinanti.

     Per il periodo di tempo indicato nel secondo comma, sono nulli gli atti che abbiano per effetto la variazione della originaria dimensione del fondo, tranne nei casi in cui siano autorizzati dall'Ente per l'esecuzione di opere di interesse comune a più fondi, per operazioni di arrotondamento fondiario, di rettifica dei confini o per un migliore assetto fondiario ed economico della zona. Nello stesso periodo sono nulli gli atti di affitto o comunque di cessione in uso totale o parziale del fondo, tranne quelli, autorizzati dall'Ente, in favore di coltivatori diretti.

 

          Art. 5.

     I vincoli, limitazioni e divieti di cui al precedente articolo debbono essere specificamente indicati nell'atto di trasferimento del fondo a seguito di riscatto da parte dell'assegnatario; e ne deve essere fatta menzione nella relativa nota di trascrizione.

     A tutti gli atti e formalità relativi a tale acquisto si applicano le riduzioni e le agevolazioni fiscali disposte dall'art. 29 della legge 12 maggio 1950, n. 230, dall'art. 3 della legge 18 maggio 1951, n. 333, e dall'art. 4 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

     La durata dell'esenzione dalle imposte fondiarie concessa per i terreni di riforma fondiaria, ai sensi dell'art. 28 della legge 2 giugno 1961, numero 454, è prorogata per otto anni.

     Il credito dell'Ente derivante dai piani di ammortamento di cui ai precedenti articoli 2 e 3 è garantito nelle forme e nei modi previsti dall'ultimo comma dell'art. 26 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

 

          Art. 6.

     L'azione di annullamento del contratto effettuato in violazione delle norme, di cui agli articoli 4 e 8 della presente legge, si prescrive in cinque anni e può essere esercitata dall'Ente o da chiunque vi abbia interesse, salvi in ogni caso gli effetti previsti dagli articoli 1148 e seguenti del Codice civile.

     Nel caso di omessa notifica agli aventi diritto a prelazione ai sensi del precedente art. 4, questi possono riscattare il fondo dall'acquirente e dai successivi aventi causa, nel termine di cinque anni dalla vendita.

 

          Art. 7.

     Nel caso di morte dell'assegnatario, prima del riscatto del fondo, subentrano nell'assegnazione i discendenti in linea retta, sempre che abbiano i requisiti richiesti dal primo comma dell'art. 16 della legge 12 maggio 1950, n. 230.

     In mancanza di discendenti in linea retta, ovvero se i medesimi non hanno i requisiti di cui al citato art. 16, subentra il coniuge, non legalmente separato per sua colpa, che abbia i requisiti richiesti.

     L'assegnazione è fatta all'avente diritto designato dal testatore o, in mancanza, dai coeredi. In caso di disaccordo tra essi, decide l'autorità giudiziaria su istanza degli interessati o dell'Ente, con riguardo alle condizioni e attitudini personali.

     I coeredi esclusi dall'assegnazione, per la soddisfazione della quota di eredità di loro spettanza o della parte di essa non soddisfatta con l'attribuzione di altri beni ereditari, hanno credito verso l'assegnatario del fondo, nei limiti della somma risultante dall'ammontare delle annualità versate dal loro dante causa, aumentato dall'incremento di valore conseguito dal fondo per effetto dei miglioramenti da lui recati.

     Il credito dei coeredi può essere pagato in rate comprensive dell'interesse legale in un periodo di dieci anni.

     Se nessuno dei discendenti nè il coniuge è in possesso dei requisiti richiesti dal primo comma del ricordato art. 16 o è disposto a subentrare nell'assegnazione, il fondo ritorna nella disponibilità dell'Ente per nuove assegnazioni e gli eredi dell'assegnatario hanno diritto ad essere rimborsati delle annualità versate dal loro dante causa e ad ottenere un'indennità nella misura dell'aumento di valore conseguito dal fondo per effetto dei miglioramenti da lui recati.

 

          Art. 8.

     Per un periodo di dieci anni, in deroga a quanto stabilito dal secondo comma del precedente art. 4, i terreni riscattati ricadenti nel territorio del Fucino possono essere alienati limitatamente a coltivatori titolari di altre assegnazioni e residenti nel territorio. La vendita non può essere effettuata a favore di assegnatari di terreni la cui estensione, in aggiunta a quella del fondo da acquistare, superi i dieci ettari.

 

          Art. 9.

     Il possesso, da parte degli acquirenti dei fondi riscattati, dei requisiti richiesti per l'acquisto deve essere attestato dall'Ente.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.