§ 2.2.6 - R.D.L. 18 novembre 1929, n. 2071 .
Provvedimenti per la bonifica integrale e per i servizi agrari e forestali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.2 bonifica e miglioramento fondiario
Data:18/11/1929
Numero:2071


Sommario
Art. 1.      Per provvedere ai servizi dell'agricoltura sono istituiti appositi Ispettorati con sede a Torino, Milano, Venezia, Bologna, Ancona, Firenze, Roma, Aquila, Bari, Caserta, Potenza, Catanzaro, [...]
Art. 2.      Gli Ispettori sono organi dell'Amministrazione dell'agricoltura e in parte provvedono:
Art. 3.      L'Ispettore per l'agricoltura ha alle sue dipendenze un reggente di sezione e un assistente, distaccati, per disposizione del Ministero della agricoltura e delle foreste, dal personale delle [...]
Art. 4.      Per provvedere ai servizi di cui ai precedenti articoli sono aggiunti nel ruolo tecnico dell'agricoltura cinque posti di Ispettori generali e nove Ispettori superiori.
Art. 5.      Per il funzionamento dei servizi della Direzione generale della bonifica integrale sono aumentati nel ruolo del personale amministrativo ed in quello del personale d'ordine e subalterno [...]
Art. 6.      Per coordinare in ciascuna Provincia l'attività degli uffici addetti alla bonifica integrale sono istituiti comitati tecnici provinciali di cui fanno parte l'ingegnere capo dell'ufficio del [...]
Art. 7.  [2]
Art. 8.      Per far fronte alle spese occorrenti:
Art. 9.      L'autorizzazione speciale di legge assentita dagli artt. 52 e 53 del R.D.L. 7 febbraio 1926, n. 193, per premi da corrispondere ai costruttori di case di abitazione in borgate rurali nel [...]
Art. 10.      Il terzo comma dell'art. 5 della L. 24 dicembre 1928, n. 3134, che detta provvedimenti per la bonifica integrale, è modificato nel modo seguente:
Art. 11.      Il Ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre le variazioni dipendenti dalle disposizioni dei precedenti articoli nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per [...]
Art. 12.      Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.


§ 2.2.6 - R.D.L. 18 novembre 1929, n. 2071 [1].

Provvedimenti per la bonifica integrale e per i servizi agrari e forestali.

(G.U. 13 dicembre 1929, n. 290).

 

     Art. 1.

     Per provvedere ai servizi dell'agricoltura sono istituiti appositi Ispettorati con sede a Torino, Milano, Venezia, Bologna, Ancona, Firenze, Roma, Aquila, Bari, Caserta, Potenza, Catanzaro, Palermo e Cagliari.

     I limiti territoriali di competenza degli Ispettorati sono stabiliti con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

 

          Art. 2.

     Gli Ispettori sono organi dell'Amministrazione dell'agricoltura e in parte provvedono:

     a) a coordinare e invigilare, nei riguardi tecnici, l'attività delle cattedre ambulanti di agricoltura ed in generale gli uffici ed organi locali, dipendenti o vigilati dal Ministero dell'agricoltura;

     b) ad approvare i progetti e concedere, nei limiti di somma che saranno determinati dal Ministro per l'agricoltura, contributi e sussidi per opere di miglioramento fondiario nell'interesse di singole aziende agrarie, quando le opere siano comunque sussidiate dallo Stato;

     c) ad esaminare i progetti e dar parere sulle proposte di opere di cui al precedente comma, quando il contributo o sussidio debba essere corrisposto dal Ministero;

     d) a sorvegliare e collaudare le opere di carattere agrario, nelle quali lo Stato concorra con contributi o sussidi;

     e) a dar parere sui progetti di trasformazione fondiaria di pubblico interesse e in generale sui progetti di competenza tecnica mista, vistati dal comitato provinciale di cui all'art. 6.

 

          Art. 3.

     L'Ispettore per l'agricoltura ha alle sue dipendenze un reggente di sezione e un assistente, distaccati, per disposizione del Ministero della agricoltura e delle foreste, dal personale delle cattedre ambulanti, esistenti nel compartimento d'ispezione.

     Al restante personale d'ordine e subalterno l'Ispettore provvede con contratti di lavoro a tempo, che dovranno essere approvati dal Ministero dell'agricoltura e foreste e saranno stipulati sulla base di un contratto tipo da concordarsi col Ministero delle finanze.

     Il personale distaccato dalle cattedre non può essere sostituito con nuove assunzioni e continua ad essere a carico di esse, salvo per quanto riguarda le competenze per trasferta che graveranno sul bilancio dei Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

 

          Art. 4.

     Per provvedere ai servizi di cui ai precedenti articoli sono aggiunti nel ruolo tecnico dell'agricoltura cinque posti di Ispettori generali e nove Ispettori superiori.

     Alla prima copertura dei nuovi posti potrà provvedersi sia a norma dell'art. 4 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2960, senza che occorra apposita modifica regolamentare, sia per chiamata diretta di direttori stabili di cattedre ambulanti di agricoltura.

     Per le retribuzioni dovute al personale assunto con contratto di lavoro, per le spese di ufficio e in generale per ogni altra spesa di funzionamento degli Ispettorati regionali per l'agricoltura, escluse le indennità e competenze per trasferte, a cui si provvederà con normali stanziamenti di bilancio, sarà annualmente stanziata nel bilancio del Ministero dell'agricoltura la somma di lire 1.820.000. Nell'esercizio 1929-30 lo stanziamento è ridotto a lire 1.000.000 e nel 1930 1931 a lire 1.520.000.

     Con decreto del Ministro per l'agricoltura di concerto con quello per le finanze sarà provveduto al riparto di dette somme per spese di ufficio e spese pel personale.

 

          Art. 5.

     Per il funzionamento dei servizi della Direzione generale della bonifica integrale sono aumentati nel ruolo del personale amministrativo ed in quello del personale d'ordine e subalterno dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i posti di cui alla tabella A allegata al presente decreto, senza pregiudizio delle variazioni che saranno apportate ai ruoli del soppresso Ministero dell'economia nazionale in conseguenza della nuova ripartizione dei servizi stabilita col R.D. 27 settembre 1929, n. 1663.

     Nei posti di cui alla predetta tabella saranno collocati gli impiegati di ruolo dell'Amministrazione dei lavori pubblici comandati presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Tale collocamento sarà effettuato in posti del gruppo e grado cui appartengono i singoli impiegati i quali saranno interpolati col personale dei ruoli in cui si effettua il collocamento, in base alla rispettiva anzianità di grado.

     In corrispondenza ai posti che non sia possibile conferire, a sensi del precedente comma, potranno esserne attribuiti altrettanti in soprannumero in grado inferiore nello stesso ruolo, con l'osservanza dei criteri di cui al comma medesimo.

     I posti di cui all'annessa tabella che risultino disponibili nel grado iniziale di ciascun ruolo, dopo l'applicazione dei precedenti commi, potranno essere coperti mediante pubblico concorso, coll'osservanza delle vigenti disposizioni sulle assunzioni agli impieghi. Limitatamente ai due posti di Ispettori capi potrà, nella prima attuazione del presente decreto, provvedersi a norma dell'art. 4 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2960, senza che occorra apposita modifica regolamentare.

 

          Art. 6.

     Per coordinare in ciascuna Provincia l'attività degli uffici addetti alla bonifica integrale sono istituiti comitati tecnici provinciali di cui fanno parte l'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile incaricato dei servizi della bonifica idraulica nella Provincia, il Direttore della cattedra ambulante provinciale di agricoltura e il comandante della coorte o della centuria della milizia nazionale forestale.

     Il comitato, che sarà presieduto da uno dei componenti, designato dal Sottosegretariato per la bonifica integrale, propone il programma di attività dei tre uffici, coordinandone le iniziative, stabilisce i criteri a cui debbono informarsi i progetti di opere di competenza mista, e vista i progetti stessi, una volta compilati, salvo l'ulteriore esame a norma delle vigenti leggi.

     Il comitato delibera a maggioranza, ma il funzionario dissenziente ha obbligo di esporre per iscritto, in allegato al progetto, le ragioni del suo dissenso.

 

          Art. 7. [2]

     Gli ufficiali e sottufficiali della Milizia nazionale forestale addetti all'Azienda foreste demaniali possono essere collocati fuori ruolo fino ad un massimo rispettivamente di 30 e 10.

     I posti degli ufficiali e sottufficiali collocati fuori ruolo ai sensi del precedente comma sono considerati disponibili ai fini sia delle promozioni sia delle assunzioni, ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari relative alla Milizia nazionale forestale.

     Restano a carico dell'Azienda foreste demaniali le competenze comunque spettanti sia agli ufficiali e sottufficiali collocati fuori ruolo a mente del primo comma del presente articolo, sia al personale civile e militare di qualsiasi amministrazione statale addetto ai servizi dell'Azienda stessa.

 

          Art. 8.

     Per far fronte alle spese occorrenti:

     a) per l'esecuzione, a cura diretta dello Stato, di opere di bonifica idraulica, delle strade per il bonificamento dell'agro romano, nonché di opere di sistemazione idraulico-forestale di bacini montani, di opere idrauliche di qualsiasi categoria, riconosciute prevalentemente connesse alla bonifica idraulica ed alla trasformazione fondiaria di pubblico interesse, come anche di qualsiasi delle opere previste dagli artt. 1, 3, 4, 5 e 6, della L. 24 dicembre 1928, n. 3134;

     b) per il pagamento in somma capitale dei contributi nelle opere di cui alla lettera a) date in concessione ai sensi dell'art. 30 del T.U. della L. 30 dicembre 1923, n. 3256;

     c) per il pagamento in somma capitale dei contributi dello Stato in opere di irrigazione nel mezzogiorno d'Italia e nelle isole, come anche per gli interventi diretti dello Stato, in materia di ricerche d'acqua nel sottosuolo a scopo irriguo, nell'Italia meridionale e nelle isole, è autorizzata la spesa complessiva di L. 19.800.000.

     Ai relativi pagamenti sarà provveduto coi fondi stanziati nei capitoli 128-bis, 128-ter, 128-quater, 128-septies dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1929-30 e nei capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.

 

          Art. 9.

     L'autorizzazione speciale di legge assentita dagli artt. 52 e 53 del R.D.L. 7 febbraio 1926, n. 193, per premi da corrispondere ai costruttori di case di abitazione in borgate rurali nel mezzogiorno e nelle isole, è eliminata per la parte rimasta da impegnare al 31 ottobre 1929.

 

          Art. 10.

     Il terzo comma dell'art. 5 della L. 24 dicembre 1928, n. 3134, che detta provvedimenti per la bonifica integrale, è modificato nel modo seguente:

     "Per provvedere alle spese di cui ai precedenti commi sono autorizzate nel bilancio del Ministero le seguenti assegnazioni:

Esercizio 1930-31

L. 1.000.000

" 1931-32

L. 2.000.000

" 1932-33

L. 3.000.000

" 1933-34

L. 4.000.000

" 1934-35

L. 5.500.000

" 1935-36

L. 7.000.000

" 1936-37

L. 8.500.000

Negli esercizi dal 1937-38 al 1958-59, incluso

L. 10.000.000

     Per gli esercizi successivi al 1958-59, l'assegnazione verrà commisura al fabbisogno necessario per il servizio delle annualità vigenti".

 

          Art. 11.

     Il Ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre le variazioni dipendenti dalle disposizioni dei precedenti articoli nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio in corso, nonchè ad apportare le seguenti riduzioni dei sottonotati capitoli del bilancio medesimo:

 

Cap. 85-bis

L. 350.000

Cap. 98

L. 1.500.000

Cap. 102

L. 290.000

Totale

L. 2.140.000

 

          Art. 12.

     Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.


[1] Decreto convertito in L. 31 marzo 1930, n. 279. Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.

[2] Per una modifica del presente articolo vedi la L. 11 maggio 1970, n. 313.