| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 46. Forze armate e Polizia | 
| Capitolo: | 46.4 corpo forestale dello Stato | 
| Data: | 11/05/1970 | 
| Numero: | 313 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Il numero degli ufficiali e dei sottufficiali del Corpo forestale dello Stato che possono essere collocati fuori ruolo, nell'interesse dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, ai sensi [...] | 
| Art. 2. Restano a carico dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali le competenze comunque spettanti sia agli ufficiali e sottufficiali collocati fuori ruolo ai sensi del precedente articolo, sia al [...] | 
§ 46.4.1B - Legge 11 maggio 1970, n. 313. [1]
Modifica dell'art. 7 del regio decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2071, relativo all'aumento degli ufficiali e sottufficiali del Corpo forestale dello Stato da collocare fuori ruolo per conto e nell'interesse dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali.
(G.U. 3 giugno 1970, n. 135)
     Il numero degli ufficiali e dei sottufficiali del Corpo forestale dello Stato che possono essere collocati fuori ruolo, nell'interesse dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, ai sensi dell'art. 7 del regio 
Restano a carico dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali le competenze comunque spettanti sia agli ufficiali e sottufficiali collocati fuori ruolo ai sensi del precedente articolo, sia al personale civile e militare di qualsiasi amministrazione statale addetto ai servizi dell'Azienda stessa.
[1] Abrogata dall'art. 24 del