§ 2.1.76 – D.Lgs. 16 aprile 1997, n. 146.
Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di previdenza agricola.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.1 assistenza e previdenza
Data:16/04/1997
Numero:146


Sommario
Art. 1.  Rimodulazione fasce di reddito.
Art. 2.  Riclassificazione zone svantaggiate.
Art. 3.  Disposizioni in materia contributiva.
Art. 4.  Salario medio convenzionale.


§ 2.1.76 – D.Lgs. 16 aprile 1997, n. 146.

Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di previdenza agricola.

(G.U. 9 giugno 1997, n. 132).

 

     Art. 1. Rimodulazione fasce di reddito.

     1. Con decorrenza dal 1° luglio 1997 la misura del reddito agrario annuo per ciascuna fascia di cui alla tabella D) allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233, da valere ai fini del calcolo dei contributi e della misura delle pensioni è determinata nei seguenti importi:

     a) prima fascia: fino a lire 450.000;

     b) seconda fascia: da lire 450.001 a lire 2.000.000;

     c) terza fascia: da lire 2.000.001 a lire 4.500.000;

     d) quarta fascia: oltre lire 4.500.000.

     2. I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, e gli imprenditori agricoli a titolo principale, per i quali trova applicazione l'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono optare per il versamento dei contributi previdenziali nella misura prevista per la fascia di reddito agrario superiore a quello di appartenenza.

     3. L'aumento della contribuzione derivante dall'inserimento nelle fasce immediatamente superiori a quella posseduta alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo per effetto della variazione del limite di reddito di cui al comma 1, può essere, a domanda, frazionato in misura graduale pari ad un sesto per ogni anno, in sei annualità con decorrenza 1° luglio 1997. Il calcolo del trattamento pensionistico tiene conto dell'effettivo versamento contributivo.

 

          Art. 2. Riclassificazione zone svantaggiate.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 il complesso delle agevolazioni di cui all'articolo 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e all'articolo 1, comma 50, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, è ridistribuito in base ad una nuova classificazione delle zone svantaggiate, tenendo anche conto delregolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 [1].

     2. La classificazione di cui al comma 1 e la misura delle agevolazioni sono determinate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali, di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, sulla base dei seguenti criteri di individuazione delle zone:

     a) zone interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n. 2081 del 20 luglio 1993;

     b) zone, comprese quelle di cui alla lettera a), svantaggiate in relazione alle condizioni socio-economiche e fisico-ambientali, tra cui quelle previste ai fini dell'obiettivo n. 5 b del regolamento (CEE) n. 2081 del 20 luglio 1993; in tale ambito viene attribuito, anche ai fini della misura dell'agevolazione, particolare rilievo al parametro altimetrico.

     3. In sede di prima attuazione della classificazione di cui al comma 2, ovvero della sua variazione, si dovrà tener conto della necessità di graduare gli impatti delle possibili variazioni positive e negative conseguenti alla riclassificazione medesima.

 

          Art. 3. Disposizioni in materia contributiva.

     1. A partire dal 1° gennaio 1998 le aliquote dei contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dai datori di lavoro agricolo che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato ed assimilati sono elevate annualmente nella misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro e di 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore sino al raggiungimento dell'aliquota contributiva prevista dall'articolo 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per gli altri settori produttivi nelle misure rispettivamente previste per i datori di lavoro e i lavoratori.

     2. Per le aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale l'adeguamento, di cui al comma 1, è fissato in 0,60 punti percentuali a carico del datore di lavoro e in 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore, con decorrenza dal 1° luglio 1997.

     3. L'aliquota del contributo previdenziale a carico dei lavoratori autonomi del comparto agricolo è aumentato di 0,50 punti percentuali per ciascuno degli anni decorrenti dal 1° gennaio 1998 fino al raggiungimento di un aumento complessivo pari a 3 punti percentuali.

     4. Al fine di incentivare l'occupazione, sulla base delle risultanze delle effettive maggiori entrate contributive derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 e nel limite non superiore ad un quinto delle stesse, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali, le aliquote contributive a carico del datore di lavoro di cui ai medesimi commi 1 e 2, dovute per l'anno successivo alla verifica delle predette risultanze attive, possono anche essere annualmente ridotte nei territori di cui agli obiettivi 1 e 5 b del regolamento dell'Unione europea, nei casi di:

     a) aziende agricole che abbiano occupato nel corso dell'anno operai agricoli per almeno 1.350 giornate annue dichiarate ai fini dell'accertamento contributivo ovvero di rapporti di lavoro pluriennali ed interaziendali con occupazione minima annua non inferiore a 157 giornate lavorative, derivanti da convenzioni interaziendali ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e di filiera stipulate presso le commissioni provinciali per la manodopera agricola all'interno del territorio nazionale. Per le aziende diretto-coltivatrici il numero delle giornate annue è ridotto a 1.000. Le commissioni regionali per l'impiego determinano le modalità ed i criteri delle convenzioni;

     b) instaurazione di nuovi rapporti di lavoro a tempo indeterminato ovvero di trasformazione di rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

 

          Art. 4. Salario medio convenzionale. [2]

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 il salario medio convenzionale, determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e rilevato nel 1995, resta fermo, ai fini della contribuzione e delle prestazioni temporanee, fino a quando il suo importo per le singole qualifiche degli operai agricoli non sia superato da quello spettante nelle singole province in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. A decorrere da tale momento trova applicazione l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n, 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n, 389, e successive modificazioni e integrazioni.


[1] Comma così sostituito dall'art. 27 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2000.

[2] Per un'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 18, comma 18, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla L. 15 luglio 2011, n. 111.