§ 2.1.12 – D.Lgs.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 493.
Riscossione dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori agricoli per l'assistenza malattia, per invalidità e vecchiaia, per la [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.1 assistenza e previdenza
Data:13/05/1947
Numero:493


Sommario
Art. 1.      I contributi dovuti ai sensi dell'articolo unico del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e del regio decreto 24 [...]
Art. 2. 
Art. 3.      I ruoli compilati a norma degli articoli 1 e 2 del presente decreto, sono riscossi normalmente dagli esattori in sei rate se pubblicati nel mese di gennaio, ed in tre [...]
Art. 4.      Gli Uffici provinciali del Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura, accorderanno, sul carico dei ruoli di cui agli [...]
Art. 5.      La documentazione di inesigibilità sarà data dagli esattori nei modi e nei termini fissati per le imposte dirette
Art. 6.      Le tolleranze di cui all'art. 4 saranno revocate contemporaneamente alla liquidazione delle domande di rimborso ed in ogni caso non oltre il 14° mese dall'ultima rata di [...]
Art. 7.      Entro il 14° mese dall'ultima rata di scadenza dei rispettivi ruoli, gli esattori trasmetteranno agli Uffici provinciali di cui all'articolo precedente, un prospetto in [...]
Art. 8.      I provvedimenti riguardanti le tolleranze, sgravi provvisori, e conguagli di cui agli articoli precedenti si applicano anche nei confronti dei ricevitori provinciali
Art. 9.      In caso di inadempienza dell'esattore, il ricevitore provinciale procederà nei suoi confronti a norma della legge sulla riscossione delle imposte dirette
Art. 10.      E' abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto
Art. 11.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale"


§ 2.1.12 – D.Lgs.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 493. [1]

Riscossione dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori agricoli per l'assistenza malattia, per invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la nuzialità e natalità e per la corresponsione degli assegni familiari.

(G.U. 24 giugno 1947, n. 141).

 

     Art. 1.

     I contributi dovuti ai sensi dell'articolo unico del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, per le assicurazioni contro le malattie, per le assicurazioni invalidità e vecchiaia, tubercolosi, nuzialità e natalità, per la corresponsione degli assegni familiari, nonché per assegni integrativi delle prestazioni delle assicurazioni sociali sono riscossi a mezzo ruoli dagli esattori delle imposte dirette nei termini e con la procedura privilegiata stabilita per la esazione delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

 

          Art. 2. [2]

 

          Art. 3.

     I ruoli compilati a norma degli articoli 1 e 2 del presente decreto, sono riscossi normalmente dagli esattori in sei rate se pubblicati nel mese di gennaio, ed in tre rate se pubblicati nel mese di luglio.

     Gli esattori verseranno ai ricevitori provinciali e questi nei conti designati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'intero importo dei contributi iscritti nei ruoli e nei corrispondenti riassunti, nei termini fissati dall'art. 80 del testo unico approvato con regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401.

 

          Art. 4.

     Gli Uffici provinciali del Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura, accorderanno, sul carico dei ruoli di cui agli articoli 1 e 2, agli esattori ed ai ricevitori provinciali una tolleranza pari all'importo del 5% del carico di ciascuna rata. La concessione predetta verrà fatta risultare nei ruoli e nei riassunti provinciali nei confronti rispettivamente degli esattori e dei ricevitori e verrà usufruita alle scadenze degli otto decimi di ciascuna rata.

 

          Art. 5.

     La documentazione di inesigibilità sarà data dagli esattori nei modi e nei termini fissati per le imposte dirette.

     Per le iscrizioni nei ruoli rispondenti alle intestazioni catastali dei proprietari si considerano estese ai contributi agricoli unificati tutte le facilitazioni concesse per la procedura di inesigibilità della imposta fondaria, salvo che in sede di visto dei verbali di cui all'art. 67 del regolamento approvato con regio decreto 15 settembre 1923, n. 2090, venga fatta espressa richiesta della procedura immobiliare.

     A documentazione della inesigibilità delle quote di cui sopra gli esattori produrranno copia degli atti inerenti alla procedura eseguita per la corrispondente imposta erariale, oppure un certificato del competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette attestante l'avvenuta ammissione al rimborso delle partite risultate inesigibili.

 

          Art. 6.

     Le tolleranze di cui all'art. 4 saranno revocate contemporaneamente alla liquidazione delle domande di rimborso ed in ogni caso non oltre il 14° mese dall'ultima rata di scadenza dei ruoli.

     Ove particolari difficoltà procedurali non rendessero possibili la istruzione e liquidazione delle domande di rimborso entro il termine su citato, gli Uffici provinciali del Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura, contemporaneamente alla revoca delle tolleranze del 5%, concederanno uno sgravio provvisorio pari all'80% dell'importo complessivo delle domande di rimborso.

 

          Art. 7.

     Entro il 14° mese dall'ultima rata di scadenza dei rispettivi ruoli, gli esattori trasmetteranno agli Uffici provinciali di cui all'articolo precedente, un prospetto in duplice copia nel quale dovrà essere indicato l'ammontare delle tolleranze del 5% godute e quelle delle domande di rimborso presentate aggiornate con le riscossioni frattanto verificatesi.

     I calcoli relativi saranno fatti al netto dell'aggio esattoriale e al lordo di quello del ricevitore provinciale.

     Una copia di tale prospetto vistato dagli Uffici provinciali sopra indicati verrà restituita agli esattori interessati unitamente agli eventuali provvedimenti di sgravio provvisorio con la indicazione dell'importo da versare in caso di eccedenza delle tolleranze godute.

     Gli esattori saranno esonerati dal produrre i prospetti di cui sopra nel caso in cui nel citato termine di 14 mesi, si sia già provveduto alla liquidazione delle domande di rimborso ed alla revoca delle tolleranze del 5% concesse.

 

          Art. 8.

     I provvedimenti riguardanti le tolleranze, sgravi provvisori, e conguagli di cui agli articoli precedenti si applicano anche nei confronti dei ricevitori provinciali.

 

          Art. 9.

     In caso di inadempienza dell'esattore, il ricevitore provinciale procederà nei suoi confronti a norma della legge sulla riscossione delle imposte dirette.

     In caso di inadempienza del ricevitore provinciale, si seguirà la procedura indicata per la riscossione delle imposte dirette.

 

          Art. 10.

     E' abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto.

 

          Art. 11.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale".


[1] Ratificato dalla L. 17 aprile 1956, n. 561.

[2] Articolo abrogato dall'art. 13 della L. 23 aprile 1981, n. 155.