§ 29.3.49 - D.L. 20 gennaio 2003, n. 4 .
Disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali


Settore:Normativa nazionale
Materia:29. Cooperazione internazionale
Capitolo:29.3 cooperazione militare
Data:20/01/2003
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Termini relativi alla partecipazione militare italiana ad operazioni internazionali
Art. 2.  Partecipazione italiana alla missione di polizia dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina
Art. 2 bis.  Partecipazione italiana ai processi di pace in corso per la Somalia e il Sudan
Art. 2 ter.  Disposizioni in materia di personale militare
Art. 3.  Trattamento economico
Art. 4.  Disposizioni in materia contabile
Art. 5.  Compagnia di fanteria rumena
Art. 6.  Prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi
Art. 7.  Cessione di materiali
Art. 8.  Forze di completamento per l'Arma dei carabinieri
Art. 9.  Disposizioni di convalida
Art. 10.  Copertura finanziaria
Art. 11.  Entrata in vigore


§ 29.3.49 - D.L. 20 gennaio 2003, n. 4 [1] .

Disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali

(G.U. 22 gennaio 2003, n. 17)

 

 

     Art. 1. Termini relativi alla partecipazione militare italiana ad operazioni internazionali

     1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, in Kosovo, a Hebron, in Etiopia ed Eritrea è differito al 30 giugno 2003. Alla stessa data è differito il termine per la partecipazione del personale della Polizia di Stato alle operazioni in Macedonia ed in Kosovo di cui al medesimo articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 64 del 2002.

     2. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo alla partecipazione militare italiana alla missione internazionale di pace in Macedonia, è differito al 30 giugno 2003.

     3. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo alla partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata: "Enduring Freedom" nell'ambito degli impegni militari attualmente assunti, è differito al 30 giugno 2003.

     4. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo all'intervento internazionale denominato: "International Security Assistance Force" (ISAF), è differito al 30 giugno 2003.

     5. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo allo sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, è differito al 30 giugno 2003.

     6. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia (EUMM), è differito al 30 giugno 2003.

     7. Salvo quanto previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

     8. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 389.023.554 [2].

 

          Art. 2. Partecipazione italiana alla missione di polizia dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina

     1. E' autorizzata, dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003, la spesa di euro 2.918.692 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione di polizia dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata: "EUPM", prevista dall'azione comune adottata l'11 marzo 2002 dal Consiglio dell'Unione europea. [3][4]

     2. Salvo quanto disposto dall'articolo 3, al personale impiegato nella missione è corrisposta l'indennità di missione prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, nella misura intera incrementata del 30 per cento qualora lo stesso non usufruisca, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuito [5] .

 

          Art. 2 bis. Partecipazione italiana ai processi di pace in corso per la Somalia e il Sudan [6]

     1. E' autorizzata la spesa di euro 141.319 per l'anno 2003 per la partecipazione di personale militare alla Conferenza di pace sulla Somalia e ai negoziati di pace sul Sudan in corso in Kenya, nonché alle attività della Commissione militare congiunta, prevista dall'Accordo di cessate il fuoco firmato il 19 gennaio 2002 per garantire l'accesso degli aiuti umanitari in tutta l'area dei Monti Nuba.

     2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a euro 141.319 per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

     3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 2 ter. Disposizioni in materia di personale militare [7]

     1. All'articolo 34, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo le parole: "nello svolgimento di attività operative" è inserita la seguente: "ovvero".

     2. All'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, le parole da: "individuate" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ", individuate con decreto del Ministro della difesa, in esecuzione dei compiti di cui all'articolo 1, commi 3 e 5, della legge 14 novembre 2000, n. 331.

 

          Art. 3. Trattamento economico

     1. L'indennità di missione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, è corrisposta nella misura del 98 per cento. Non si applica la disposizione prevista dal secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 2. [8]

     2. Ai fini della corresponsione del trattamento economico aggiuntivo di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, non si applica la disposizione prevista dal secondo periodo del comma 3 dello stesso articolo 14.

     3. A decorrere dal 1° gennaio 2003 e fino al termine di cui all'articolo 1, comma 4, al personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul in Afghanistan l'indennità di missione è corrisposta nella misura prevista per il personale militare appartenente al contingente ISAF.

     3-bis. In deroga a quarto previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428, al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 1, comma 6, del presente decreto, l'indennità di missione è corrisposta nella misura intera incrementata del 30 per cento qualora lo stesso non usufruisca, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuito. [9]

 

          Art. 4. Disposizioni in materia contabile

     1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, si applicano entro il limite complessivo di euro 20.000.000, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 10.

 

          Art. 5. Compagnia di fanteria rumena

     1. Per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, è autorizzata, nei limiti temporali previsti dall'articolo 1, comma 1, la spesa di euro 685.664.

 

          Art. 6. Prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi

     1. Per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, è autorizzata, fino al 31 dicembre 2003, la spesa di euro 5.165.000 per la fornitura di mezzi, materiali, attrezzature e servizi e per la realizzazione di interventi infrastrutturali e l'acquisizione di apparati informatici e di telecomunicazione, secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.

 

          Art. 7. Cessione di materiali

     1. Nell'ambito delle finalità previste dalla risoluzione 1378 adottata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU il 14 novembre 2001 e nei limiti temporali stabiliti dall'articolo 1, comma 4, il Ministero della difesa è autorizzato a cedere a titolo gratuito alle Forze armate afgane materiali, equipaggiamenti e veicoli dismessi alla data di entrata in vigore del presente decreto, escluso il materiale d'armamento.

 

          Art. 8. Forze di completamento per l'Arma dei carabinieri

     1. Alle forze di completamento per l'Arma dei carabinieri si applica l'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116.

     2. Per l'anno 2003, fatto salvo il programma di arruolamento di carabinieri in ferma quadriennale di cui all'articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed entro il limite di spesa di euro 17.731.462 per il medesimo anno, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere richiamato ulteriore personale dell'Arma dei carabinieri, compresi i carabinieri ausiliari che al termine della ferma biennale sono risultati idonei ma non prescelti per la ferma quadriennale. Ai carabinieri ausiliari in ferma biennale richiamati ai sensi del presente comma è corrisposto il trattamento economico pari a quello previsto dall'articolo 10, comma 2, del citato decreto-legge n. 451 del 2001 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2002 e, se richiamati per un periodo svolto anche in parte nell'anno 2002, non inferiore ai sei mesi, durante il quale non hanno demeritato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni.

     3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2003, recata dall'articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

 

          Art. 9. Disposizioni di convalida

     1. Sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 10. Copertura finanziaria

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, esclusi gli articoli 2-bis e 8, pari complessivamente a euro 397.792.910, si provvede, per l'anno 2003, mediante utilizzo del Fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. [10]

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 11. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 18 marzo 2003, n. 42. Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] Comma così modificato dall'art. 11 della L. 11 agosto 2003, n. 231.

[3] Comma così modificato dalla legge di conversione. Il termine di cui al presente comma è stato differito al 30 giugno 2004 dall'art. 4 del D.L. 20 gennaio 2004, n. 9, convertito dalla L. 12 marzo 2004, n. 68.

[4]

[5] Comma così modificato dalla legge di conversione. Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 11 della L. 11 agosto 2003, n. 231.

[6] Articolo inserito dalla legge di conversione. Il termine di cui al presente articolo è stato differito al 30 giugno 2004 dall'art. 3 del D.L. 20 gennaio 2004, n. 9, convertito dalla L. 12 marzo 2004, n. 68.

[7] Articolo inserito dalla legge di conversione.

[8] Comma così sostituito dalla legge di conversione. Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 11 della L. 11 agosto 2003, n. 231.

[9] Comma aggiunto dalla legge di conversione. Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 11 della L. 11 agosto 2003, n. 231.

[10] Comma così modificato dalla legge di conversione.