§ 14.5.28 - Legge 17 aprile 2003, n. 91.
Istituzione del Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah .


Settore:Normativa nazionale
Materia:14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico
Capitolo:14.5 musei e pinacoteche
Data:17/04/2003
Numero:91


Sommario
Art. 1.      1. E' istituito in Ferrara il Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah, di seguito denominato "Museo", quale testimonianza delle vicende che hanno caratterizzato la bimillenaria [...]
Art. 2.      1. Il Museo, alla cui gestione provvede una apposita fondazione costituita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 27 novembre 2001, n. 491, è [...]
Art. 3.      1. E' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2003 per la realizzazione della sede del Museo, nonché la spesa di 1 milione di euro annui, a decorrere dal 2003, quale contributo per [...]


§ 14.5.28 - Legge 17 aprile 2003, n. 91.

Istituzione del Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah [1].

(G.U. 26 aprile 2003, n. 96)

 

     Art. 1.

     1. E' istituito in Ferrara il Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah, di seguito denominato "Museo", quale testimonianza delle vicende che hanno caratterizzato la bimillenaria presenza ebraica in Italia [2].

     2. Il Museo ha i seguenti compiti:

     a) far conoscere la storia, il pensiero e la cultura dell’ebraismo italiano; in esso un reparto dovrà essere dedicato alle testimonianze delle persecuzioni razziali ed alla Shoah in Italia;

     b) promuovere attività didattiche nonchè organizzare manifestazioni, incontri nazionali ed internazionali, convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di film e di spettacoli sui temi della pace e della fratellanza tra i popoli e dell’incontro tra culture e religioni diverse [3].

     3. Per le attività di ricerca e documentazione scientifica il Museo si avvale della collaborazione dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI) e della fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea (CDEC) di Milano [4].

 

          Art. 2.

     1. Il Museo, alla cui gestione provvede una apposita fondazione costituita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 27 novembre 2001, n. 491, è posto sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali.

     2. Alla fondazione di cui al comma 1, oltre al Ministero per i beni e le attività culturali, possono partecipare il comune di Ferrara, la provincia di Ferrara, la regione Emilia-Romagna, l'Unione delle comunità ebraiche italiane, le comunità ebraiche, il CDEC e altri soggetti pubblici e privati.

     3. Il direttore scientifico del Museo è nominato dall'organo con funzioni di indirizzo della fondazione, su proposta del CDEC.

 

          Art. 3.

     1. E' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2003 per la realizzazione della sede del Museo, nonché la spesa di 1 milione di euro annui, a decorrere dal 2003, quale contributo per le spese di funzionamento.

     2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

     3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Titolo così sostituito dall'art. 1, comma 1144, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1144, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1144, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

[4] Comma così modificato dall'art. 1, comma 1144, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.