§ 13.1.30 - Legge 2 agosto 1999, n. 276.
Concessione dell'uso della bandiera nazionale al Corpo speciale volontario ausiliario dell'Esercito dell'Associazione dei cavalieri italiani del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:13. Bandiere
Capitolo:13.1 bandiere
Data:02/08/1999
Numero:276


Sommario
Art. 1.      1. Al Corpo speciale volontario ausiliario dell'Esercito dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano militare ordine di Malta è concesso l'uso della bandiera [...]
Art. 2.      1. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152, è inserito il seguente


§ 13.1.30 - Legge 2 agosto 1999, n. 276. [1]

Concessione dell'uso della bandiera nazionale al Corpo speciale volontario ausiliario dell'Esercito dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano militare ordine di Malta e introduzione dell'articolo 7-bis del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152, in materia di adozione dello stendardo per i corpi dell'arma di cavalleria, per i reggimenti carri e per il reggimento artiglieria a cavallo

(G.U. 11 agosto 1999, n. 187)

 

 

     Art. 1.

     1. Al Corpo speciale volontario ausiliario dell'Esercito dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano militare ordine di Malta è concesso l'uso della bandiera nazionale, prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152.

 

          Art. 2.

     1. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152, è inserito il seguente:

     "Art. 7-bis. - 1. Per i corpi dell'arma di cavalleria, per i reggimenti carri e per il reggimento artiglieria a cavallo in luogo della bandiera di cui all'articolo 1 è adottato uno stendardo, avente composizione e caratteristiche analoghe a quelle della bandiera, ad eccezione della lunghezza dell'asta, pari a centimetri 138, e delle dimensioni del drappo, pari a centimetri 60 per lato, suddiviso in bande verticali dai colori verde, bianco e rosso, della larghezza ciascuna di centimetri 20".

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.