§ 13.1.4 - D.Lgs.C.P.S. 25 ottobre 1947, n. 1152 .
Adozione di una bandiera per l'Esercito e per l'Aeronautica nonché per i reparti a terra della Marina militare.


Settore:Normativa nazionale
Materia:13. Bandiere
Capitolo:13.1 bandiere
Data:25/10/1947
Numero:1152


Sommario
Art. 1.      Per tutti gli enti dell'Esercito e dell'Aeronautica militare e per i reparti a terra della Marina militare, attualmente concessionari di bandiera, labaro o stendardo, è [...]
Art. 2.      Detta bandiera si compone di
Art. 3.      La freccia è in ottone dorato della lunghezza complessiva di cm. 35
Art. 4.      L'asta è in legno rivestita di velluto color verde ed ornata con bullette d'ottone poste a linea spirale. Ha una lunghezza di metri 2,20 compresi il codolo (cm. 10) che [...]
Art. 5.      Il drappo, intessuto di seta naturale, è di forma quadrata delle dimensioni di cm. 99 per ogni lato. E' suddiviso nei colori verde, bianco e rosso, ciascuno della [...]
Art. 6.      La fascia è di seta naturale colore turchino azzurro. E' fermata, a nodo, alla parte inferiore della freccia in modo che le due strisce che ne risultano siano della [...]
Art. 7.      Il cordone, anch'esso argentato, è annodato alla base della freccia: i tratti liberi che ne risultano hanno una lunghezza di cm. 67 e terminano ciascuno con un fiocco [...]
Art. 7 bis.  [2]
Art. 8.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 13.1.4 - D.Lgs.C.P.S. 25 ottobre 1947, n. 1152 [1] .

Adozione di una bandiera per l'Esercito e per l'Aeronautica nonché per i reparti a terra della Marina militare.

(G.U. 31 ottobre 1947, n. 251)

 

 

     Art. 1.

     Per tutti gli enti dell'Esercito e dell'Aeronautica militare e per i reparti a terra della Marina militare, attualmente concessionari di bandiera, labaro o stendardo, è adottata una bandiera avente le caratteristiche di cui alla tavola annessa al presente decreto, firmata dal Ministro proponente.

 

          Art. 2.

     Detta bandiera si compone di:

     una freccia,

     un'asta,

     un drappo,

     una fascia,

     un cordone.

 

          Art. 3.

     La freccia è in ottone dorato della lunghezza complessiva di cm. 35.

     Su di essa sono incisi:

     il nominativo dell'Ente concessionario;

     l'epoca della sua creazione, delle successive sue formazioni ed ordinamenti;

     i fatti d'arme cui prese parte;

     le ricompense al valore di cui la bandiera è fregiata;

     tutte quelle altre onorifiche indicazioni stabilite con speciali decreti del Ministro per la difesa.

 

          Art. 4.

     L'asta è in legno rivestita di velluto color verde ed ornata con bullette d'ottone poste a linea spirale. Ha una lunghezza di metri 2,20 compresi il codolo (cm. 10) che si conficca nella freccia ed il calcio (cm. 10).

 

          Art. 5.

     Il drappo, intessuto di seta naturale, è di forma quadrata delle dimensioni di cm. 99 per ogni lato. E' suddiviso nei colori verde, bianco e rosso, ciascuno della larghezza di cm. 33.

 

          Art. 6.

     La fascia è di seta naturale colore turchino azzurro. E' fermata, a nodo, alla parte inferiore della freccia in modo che le due strisce che ne risultano siano della lunghezza di cm. 66 ciascuna. Dette strisce sono completate, all'estremità libera, da una frangia argentata di cm. 8x8.

 

          Art. 7.

     Il cordone, anch'esso argentato, è annodato alla base della freccia: i tratti liberi che ne risultano hanno una lunghezza di cm. 67 e terminano ciascuno con un fiocco argentato della lunghezza di cm. 10.

 

          Art. 7 bis. [2]

     1. Per i corpi dell'arma di cavalleria, per i reggimenti carri e per il reggimento artiglieria a cavallo in luogo della bandiera di cui all'articolo 1 è adottato uno stendardo, avente composizione e caratteristiche analoghe a quelle della bandiera, ad eccezione della lunghezza dell'asta, pari a centimetri 138, e delle dimensioni del drappo, pari a centimetri 60 per lato, suddiviso in bande verticali dai colori verde, bianco e rosso, della larghezza ciascuna di centimetri 20.

 

          Art. 8.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


[1] Ratificato dall'art. unico della L. 31 gennaio 1953, n. 72. Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] Articolo inserito dall'art. 2 della L. 2 agosto 1999, n. 276.