§ 11.1.77 - D.P.R. 12 novembre 2009, n. 203.
Regolamento concernente il riordino dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (UNUCI), a norma dell'articolo 26, comma 1, del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:11. Associazioni
Capitolo:11.1 associazioni
Data:12/11/2009
Numero:203


Sommario
Art. 1.  Natura e finalità dell'ente
Art. 2.  Soci ordinari
Art. 3.  Organi centrali
Art. 4.  Statuto
Art. 5.  Articolazioni territoriali
Art. 6.  Entrate
Art. 7.  Amministrazione e contabilità
Art. 8.  Disposizioni transitorie e finali


§ 11.1.77 - D.P.R. 12 novembre 2009, n. 203. [1]

Regolamento concernente il riordino dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (UNUCI), a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

(G.U. 16 gennaio 2010, n. 12)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

    

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

     Visto il regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, convertito dalla legge 12 febbraio 1928, n. 261, concernente la costituzione dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (UNUCI);

     Vista la legge 24 dicembre 1928, n. 3242, sul riordino dell'UNUCI;

     Visto il regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1697, convertito dalla legge 17 dicembre 1934, n. 2137, concernente modificazioni alla legge 24 dicembre 1928, n. 3242;

     Visto il regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, ed in particolare l'articolo 5, con il quale l'UNUCI è stata posta alle dipendenze del Ministero della guerra;

     Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 24 aprile 1979, con il quale l'UNUCI è stata dichiarata non assoggettabile alla procedura di cui all'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1981, n. 735, concernente l'approvazione del nuovo statuto dell'UNUCI;

     Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, concernente il riordino del sistema degli enti pubblici nazionali a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, emanato a norma della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni;

     Visto l'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

     Visto l'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

     Considerato che, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa in data 19 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2009, adottato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 del decreto-legge n. 112 del 2008, l'UNUCI è stato confermato quale ente pubblico;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 marzo 2009;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 7 maggio 2009;

     Visto l'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

     Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 2009;

     Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, per l'attuazione del programma di Governo e dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Natura e finalità dell'ente

     1. L'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, di seguito denominata: «UNUCI», costituita e dotata di personalità giuridica propria con regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, convertito dalla legge 12 febbraio 1928, n. 261, è riordinato quale ente di diritto pubblico a base associativa, avente lo scopo di concorrere alla formazione morale e professionale del personale militare di ogni ruolo e grado delle categorie in congedo, nonchè alle connesse attività divulgative e informative, per il loro impiego nell'ambito delle forze di completamento delle unità militari in vita. A tale fine, svolge le seguenti funzioni:

     a) collabora con le competenti autorità militari, anche su base convenzionale, all'addestramento e alla preparazione fisica e sportiva del citato personale, che abbia prestato adesione al reimpiego in servizio nelle forze di completamento;

     b) mantiene rapporti con organizzazioni internazionali fra ufficiali in congedo per lo svolgimento di programmi addestrativi per il pronto inserimento dei riservisti nelle formazioni militari, e opera in vari contesti internazionali anche con finalità culturali e promozionali;

     c) promuove i valori di difesa e sicurezza della Patria, la fedeltà alle istituzioni democratiche, rafforzando i vincoli di solidarietà fra il mondo militare e la società civile;

     d) sensibilizza l'opinione pubblica sulle questioni della difesa e della sicurezza nazionale, sul ruolo e l'importanza dei riservisti, sulla cultura della sostenibilità ambientale e sociale, sugli interventi di difesa e protezione civile;

     e) realizza, nell'ambito delle proprie disponibilità, assistenza morale e materiale nei confronti degli iscritti.

 

     Art. 2. Soci ordinari

     1. Possono fare parte dell'UNUCI, in qualità di soci ordinari, gli ufficiali in congedo dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, dei Corpi ausiliari delle Forze armate della Croce rossa italiana, del Sovrano ordine militare di Malta, i cappellani militari, nonchè gli ufficiali dei disciolti Corpi, ad ordinamento militare, della polizia di Stato, degli agenti di custodia e della giustizia militare.

 

     Art. 3. Organi centrali

     1. Sono organi dell'UNUCI:

     a) il presidente nazionale;

     b) il consiglio nazionale;

     c) il consiglio di amministrazione;

     d) il collegio dei revisori.

     2. Il presidente è tratto dai soci dell'UNUCI provenienti dalle Forze armate e nominato, su proposta del Ministro della difesa, secondo le modalità previste dall'articolo 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. E' coadiuvato da un vicepresidente nazionale, nominato con le modalità di cui al comma 4.

     3. Il consiglio nazionale delibera in ordine alle scelte strategiche, alle politiche generali di pianificazione e alle verifiche delle attività dell'ente. E' composto dal presidente nazionale, che lo presiede, dal vicepresidente nazionale e dai delegati regionali designati dalle sezioni di cui all'articolo 5.

     4. Il consiglio di amministrazione ha poteri di indirizzo, programmazione e controllo strategico. E' composto dal presidente nazionale, che lo presiede, e da cinque consiglieri, tratti dai soci dell'UNUCI in modo che sia assicurata la presenza di un ufficiale per l'Esercito, la Marina, l'Aeronautica, l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente. Ciascuno dei cinque consiglieri è designato dal consiglio nazionale, sulla base di una terna proposta dal presidente dell'ente, e nominato con decreto del Ministro della difesa. Uno dei consiglieri, appartenente a Forza armata diversa da quella di provenienza del presidente, è nominato vice presidente nazionale con decreto del Ministro della difesa, previo parere delle commissioni permanenti parlamentari di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14, su proposta del medesimo presidente.

     5. Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre membri effettivi e un supplente, di cui uno designato dal Ministero dell'economia e delle finanze, che svolge le funzioni di presidente, e i restanti designati dal consiglio nazionale. I componenti del collegio sono nominati con decreto del Ministro della difesa.

     6. I componenti degli organi di cui al presente articolo svolgono le proprie funzioni a titolo gratuito, fatti salvi i rimborsi di cui all'articolo 4, restano in carica per cinque anni e possono essere confermati una sola volta per un ulteriore mandato.

 

     Art. 4. Statuto

     1. L'organizzazione e il funzionamento dell'UNUCI sono disciplinati con statuto redatto in base ai principi contenuti nell'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonchè al presente regolamento. Lo statuto è deliberato dal consiglio nazionale, su proposta del consiglio di amministrazione, e approvato con decreto del Ministro della difesa.

     2. Lo statuto, tra l'altro, definisce, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e semplificazione:

     a) le categorie di soci;

     b) i compiti e il funzionamento degli organi di cui all'articolo 3;

     c) le modalità di svolgimento dell'attività di istituto;

     d) eventuali rimborsi spese per lo svolgimento di incarichi istituzionali e di collaborazioni su base volontaria;

     e) la costituzione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento delle sezioni;

     f) i compiti di direzione e controllo degli organi centrali dell'UNUCI nei confronti delle sezioni, nonchè le modalità di versamento delle entrate alla gestione nazionale e di erogazione delle spese anche per le esigenze delle articolazioni territoriali;

     g) criteri di amministrazione del patrimonio complessivo, la cui titolarità è attribuita agli organi centrali con possibilità di delegare la gestione alle sezioni.

 

     Art. 5. Articolazioni territoriali

     1. Le sezioni sono articolazioni territoriali dell'UNUCI, dotate di organizzazione amministrativa e gestionale definita con lo statuto di cui all'articolo 4, secondo criteri di semplificazione e principi di diritto privato.

 

     Art. 6. Entrate

     1. Le entrate dell'UNUCI sono costituite da:

     a) quote dei soci;

     b) rendite patrimoniali;

     c) corrispettivi per servizi resi;

     d) donazioni, liberalità e lasciti, previa accettazione deliberata dal consiglio di amministrazione;

     e) eventuali contributi pubblici;

     f) entrate eventuali e diverse.

 

     Art. 7. Amministrazione e contabilità

     1. La gestione amministrativa, contabile e finanziaria, la tenuta delle scritture, nonchè la predisposizione dei documenti contabili preventivi e consuntivi sono disciplinati con regolamento di amministrazione e contabilità adottato ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.

     2. Il regolamento di cui al comma 1 recepisce le disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 2003 e le integra in ragione dell'assetto e delle esigenze dell'UNUCI.

 

     Art. 8. Disposizioni transitorie e finali

     1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è adottato lo statuto di cui all'articolo 4.

     2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il consiglio nazionale è convocato dal presidente dell'UNUCI, in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, per procedere alla designazione dei componenti del consiglio di amministrazione, a norma dell'articolo 3, comma 4.

     3. Fino alla nomina del consiglio di amministrazione, è confermato nelle funzioni il comitato centrale di amministrazione, ivi compresi i vicepresidenti in carica, di cui all'articolo 17 dello statuto dell'UNUCI, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1981, n. 735.

     4. Il presidente nazionale e il collegio dei revisori in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono confermati nelle funzioni, fino al completamento della durata del mandato ovvero dell'eventuale rinnovo, secondo le condizioni di cui all'articolo 3, comma 6.

 

     Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2009  Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 193


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.