§ 10.10.11 - Legge 31 marzo 1955, n. 240.
Erogazione di cinque miliardi di lire all'Ente nazionale per le Tre Venezie, per l'esecuzione di un programma di trasformazione fondiaria e di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.10 rifugiati e profughi
Data:31/03/1955
Numero:240


Sommario
Art. 1.  Acquisto od espropriazione di terreni per l'occupazione di profughi giuliani
Art. 2.  Esecuzione dei piani
Art. 3.  Assegnazione dei terreni acquistati od espropriati
Art. 4.  Modalità per la cessione
Art. 5.  Finanziamento del piano
Art. 6.  Deposito - Amministrazione del fondo
Art. 7.  Agevolazioni fiscali
Art. 8.  Copertura
Art. 9.  Integrazione del Comitato consultivo dell'Ente nazionale delle Tre Venezie
Art. 10.  Entrata in vigore


§ 10.10.11 - Legge 31 marzo 1955, n. 240.

Erogazione di cinque miliardi di lire all'Ente nazionale per le Tre Venezie, per l'esecuzione di un programma di trasformazione fondiaria e di stabile sistemazione produttiva dei profughi dai territori della Venezia Giulia amministrati o posseduti dalla Repubblica Popolare Federativa Jugoslava.

(G.U. 16 aprile 1955, n. 88)

 

 

     Art. 1. Acquisto od espropriazione di terreni per l'occupazione di profughi giuliani

     L'Ente nazionale delle Tre Venezie è autorizzato a predisporre e ad eseguire, con inizio dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano particolareggiato per l'acquisto o l'espropriazione, per la bonifica e per la trasformazione fondiaria di terreni, da destinarsi alla stabile sistemazione produttiva, nel territorio delle Tre Venezie, di contadini coltivatori diretti profughi dalle zone della Venezia Giulia amministrate o possedute dalla Repubblica popolare federativa jugoslava.

     L'Ente anzidetto è, altresì, autorizzato a costruire, nel territorio indicato nel precedente comma e su terreni che saranno all'uopo acquistati od espropriati, uno o più villaggi per la stabile sistemazione di pescatori profughi dalle anzidette zone della Venezia Giulia.

 

          Art. 2. Esecuzione dei piani

     Il piano per l'esecuzione delle opere di bonifica e trasformazione fondiaria e quello per la costruzione di villaggi ai sensi del precedente articolo sono sottoposti all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e sono eseguiti - sotto la vigilanza del Ministero anzidetto - secondo le norme della legge 27 novembre 1939, n. 1780, e del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340, in quanto applicabili.

     Qualora i terreni acquistati o trasferiti in proprietà all'Ente nell'attuazione del piano di bonifica e trasformazione fondiaria ricadano in comprensori nei quali già operano Consorzi di bonifica, l'esecuzione delle opere di bonifica è affidata a questi ultimi dall'Ente anzidetto, sulla base di progetti da sottoporsi alle normali istruttorie tecniche, salva diversa disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

 

          Art. 3. Assegnazione dei terreni acquistati od espropriati

     I terreni acquistati od espropriati con i finanziamenti disposti dalla presente legge e le abitazioni nei villaggi costruiti in esecuzione dei piani predisposti ai sensi dei precedenti articoli, sono assegnati in proprietà con precedenza ai profughi indicati nell'art. 1, che ne facciano richiesta e non abbiano altra stabile occupazione od altre risorse sufficienti ai bisogni propri e dei conviventi a carico, nè siano proprietari od enfiteuti, nel territorio di Trieste e delle Tre Venezie o nel rimanente territorio italiano, di fondi rustici sufficienti all'impiego della mano d'opera della famiglia.

     Le assegnazioni hanno luogo con deliberazioni del commissario dell'Ente, sentito il Comitato consultivo, in relazione alla progressiva situazione dei programmi e con riguardo alle esigenze tecniche di questi, dando la precedenza, compatibilmente con tali esigenze, ai profughi in stato di maggiore bisogno o con maggiore carico di conviventi non occupati.

     E' fatto salvo il diritto degli attuali coltivatori dei fondi al prosieguo del rapporto in corso, ove questo non ostacoli l'opera di bonifica e di trasformazione fondiaria e, qualora ne facciano richiesta, alla assegnazione in proprietà del terreno coltivato con precedenza su ogni altro richiedente.

 

          Art. 4. Modalità per la cessione

     Il trasferimento in proprietà dei terreni soggetti a bonifica ed a trasformazione fondiaria ai sensi dell'art. 1, primo comma, ha luogo con le modalità stabilite negli articoli 17, 18 e 19 della legge 12 maggio 1950, n. 230.

     Il trasferimento in proprietà delle abitazioni che saranno costruite in esecuzione del programma previsto nel secondo comma del citato art. 1 ha luogo con le modalità stabilite negli articoli 14 e 17 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, e negli articoli 14 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340, in quanto applicabili.

 

          Art. 5. Finanziamento del piano

     All'esecuzione del programma previsto nell'art. 1 si provvede mediante la costituzione di un fondo di rotazione dell'ammontare di cinque miliardi di lire, la cui gestione è affidata all'Ente nazionale delle Tre Venezie.

     Affluiscono al fondo le somme per capitale ed interessi recuperate in conseguenza dei trasferimenti secondo quanto sarà stabilito nelle convenzioni previste dal successivo art. 6.

 

          Art. 6. Deposito - Amministrazione del fondo

     Il fondo costituito ai sensi del precedente articolo e le somme che ad esso affluiscono sono depositate in conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato e sono erogate a favore dell'Ente nazionale delle Tre Venezie con le modalità e secondo i criteri che saranno stabiliti in apposite convenzioni da stipularsi fra l'Ente stesso ed i Ministeri del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste.

 

          Art. 7. Agevolazioni fiscali

     Sono estese a favore dell'Ente nazionale per le Tre Venezie, per gli atti occorrenti e consequenziali all'esecuzione del programma previsto nel primo comma dell'art. 1, le agevolazioni di cui agli articoli 11 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629, e 29 della legge 12 maggio 1950, n. 230.

     Sono concessi il beneficio dell'imposta fissa di registro e quello della riduzione al quarto dell'imposta ipotecaria per gli acquisti o gli espropri di aree e per i contratti di appalto che abbiano per oggetto la costruzione dei villaggi di cui al secondo comma del citato articolo.

     Il godimento delle agevolazioni accordate dal presente articolo è subordinato alla condizione che ogni singolo atto contenga la contestuale dichiarazione che esso è stipulato ai sensi della presente legge.

 

          Art. 8. Copertura

     Alla copertura della spesa prevista nell'art. 5 si fa fronte con una corrispondente aliquota dell'entrata derivante dal prestito nazionale redimibile 5 per cento, denominato "Trieste", emesso con legge 22 ottobre 1954, n. 974.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 9. Integrazione del Comitato consultivo dell'Ente nazionale delle Tre Venezie

     Ai fini dell'applicazione della presente legge e per la trattazione dei relativi affari, il Comitato consultivo dell'Ente nazionale delle Tre Venezie è integrato con due membri aggiunti, da nominarsi dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in rappresentanza dei profughi.

 

          Art. 10. Entrata in vigore

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.