§ 10.6.30 - L. 10 agosto 1964, n. 718.
Modifiche alla legge 10 febbraio 1962, n. 66, e al regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 agosto [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.6 istituzioni
Data:10/08/1964
Numero:718


Sommario
Art. 1.      Per i minorati della vista, che siano titolari di assegno a vita alla data di entrata in vigore del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329, la [...]
Art. 2.      L'art. 11 della legge 10 febbraio 1962, n. 66, è modificato come segue:
Art. 3.      L'art. 12 della legge 10 febbraio 1962, n. 66, è modificato come segue:
Art. 4.      Le Commissioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3 dovranno essere costituite entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 5.      Le Commissioni medico-oculistiche provinciali hanno sede presso istituti pubblici sanitari o pubblici ospedali scelti dall'Opera nazionale per i ciechi civili e con essa convenzionati oppure, [...]
Art. 6.      All'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329, è aggiunto il seguente comma:
Art. 7.      Nei riguardi dei minorati previsti dall'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329, la revisione delle condizioni di assistibilità, di cui al secondo comma [...]
Art. 8.      Le domande di concessione dell'assegno a vita presentate prima dell'entrata in vigore della legge 10 febbraio 1962, n. 66, e i ricorsi prodotti ai sensi del decreto del Presidente della [...]
Art. 9.      Il Comitato e la Commissione, integrati ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente, e limitatamente ai casi ivi previsti, deliberano la concessione dell'assegno a vita, per il periodo [...]
Art. 10.      E' abrogata ogni disposizione legislativa e regolamentare incompatibile con la presente legge.


§ 10.6.30 - L. 10 agosto 1964, n. 718.

Modifiche alla legge 10 febbraio 1962, n. 66, e al regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 agosto 1963, n. 1329, sui ciechi civili.

(G.U. 5 settembre 1964, n. 218).

 

Art. 1.

     Per i minorati della vista, che siano titolari di assegno a vita alla data di entrata in vigore del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329, la maggiorazione di cui all'art. 9 della legge 10 febbraio 1962, n. 66, è concessa d'ufficio, ferme restando le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'art. 32 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329.

     Gli accertamenti della cecità assoluta o del residuo visivo previsti dal citato art. 9 saranno eseguiti, entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, dalle Commissioni medico-oculistiche di cui all'articolo successivo.

 

     Art. 2.

     L'art. 11 della legge 10 febbraio 1962, n. 66, è modificato come segue:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     L'art. 12 della legge 10 febbraio 1962, n. 66, è modificato come segue:

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     Le Commissioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3 dovranno essere costituite entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 5.

     Le Commissioni medico-oculistiche provinciali hanno sede presso istituti pubblici sanitari o pubblici ospedali scelti dall'Opera nazionale per i ciechi civili e con essa convenzionati oppure, eccezionalmente, presso ambulatori oculistici privati scelti dall'Opera e convenzionati con la medesima.

     Nei capoluoghi di Regione le Commissioni predette possono aver sede presso gli Uffici regionali dell'Opera.

     Le funzioni di segretario delle Commissioni sono esplicate da funzionari dell'Ufficio del medico provinciale o da funzionari della Prefettura e nei capoluoghi di Regione da funzionari degli Uffici regionali dell'Opera.

     Per le attività delle Commissioni medico-oculistiche provinciali e per i collegamenti con gli Uffici regionali dell'Opera competenti valgono le norme contenute negli articoli 18 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329.

     La visita domiciliare prevista dal secondo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329, può essere effettuata da un sanitario delegato dalla Commissione medico-oculistica.

     La Commissione superiore ha sede negli uffici centrali dell'Opera ovvero presso un istituto pubblico sanitario della capitale, convenzionato con l'Ente.

     Un funzionario della sede centrale dell'Opera esplica le mansioni di segretario della Commissione superiore.

     Le determinazioni dei Collegi medici sono adottate con l'intervento di tutti i componenti.

 

     Art. 6.

     All'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 7.

     Nei riguardi dei minorati previsti dall'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329, la revisione delle condizioni di assistibilità, di cui al secondo comma dell'articolo medesimo, dovrà essere effettuata entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 8.

     Le domande di concessione dell'assegno a vita presentate prima dell'entrata in vigore della legge 10 febbraio 1962, n. 66, e i ricorsi prodotti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1956, n. 32, non ancora definiti all'atto dell'entrata in vigore del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329, sono esaminati rispettivamente dal Comitato centrale per le pensioni ai ciechi civili e dalla Commissione di revisione previsti dagli articoli 24 e 25 del regolamento medesimo.

     Per l'esame di tali domande e ricorsi pendenti e ad esaurimento dei medesimi, il Comitato centrale è integrato da un sanitario oculista effettivo e da uno supplente; la Commissione di revisione è integrata da due sanitari oculisti. Detti sanitari sono nominati dal Presidente dell'Opera nazionale ciechi civili.

     Negli stessi modi, vengono integrati i Comitati straordinari previsti dall'art. 24, comma nono, del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329.

 

     Art. 9.

     Il Comitato e la Commissione, integrati ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente, e limitatamente ai casi ivi previsti, deliberano la concessione dell'assegno a vita, per il periodo precedente all'entrata in vigore della legge 10 febbraio 1962, n. 66, alle condizioni di assistibilità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1956, n. 32.

     Per il periodo successivo all'entrata in vigore della citata legge 10 febbraio 1962, n. 66, detti organi deliberano la concessione della pensione, alle condizioni di assistibilità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329, semprechè a corredo dell'istanza o del ricorso, esista la documentazione dell'accertamento oculistico effettuato da un medico specialista fiduciario dell'Opera nazionale ciechi civili.

     Ove detta documentazione non sia acquisita, l'accertamento della minorazione visiva sarà effettuato da un medico specialista incaricato dall'Opera nazionale ciechi civili.

     Entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge l'Opera dispone accertamenti sulla persistenza delle condizioni di assistibilità, in ordine alla minorazione visiva, dei beneficiari degli assegni o pensioni concessi ai sensi del presente articolo.

     Detti accertamenti saranno effettuati dalle Commissioni medico-oculistiche con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329.

 

     Art. 10.

     E' abrogata ogni disposizione legislativa e regolamentare incompatibile con la presente legge.