§ 42.2.48 - D.P.R. 15 gennaio 1956, n. 32.
Regolamento dell'Opera nazionale per i ciechi civili ed altre norme per l'esecuzione e l'attuazione della legge 9 agosto 1954, n. 632.


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.2 organizzazione
Data:15/01/1956
Numero:32


Sommario
Art. 1.  Fini dell'opera.
Art. 2.  Consiglio d'amministrazione.
Art. 3.  Collegio dei revisori dei conti.
Art. 4.  Controllo dei Ministeri.
Art. 5.  Controllo sulle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.
Art. 6.  Deliberazioni soggette ad approvazione.
Art. 7.  Approvazione dei bilanci.
Art. 8.  Ispezioni.
Art. 9.  Potere sostitutivo.
Art. 10.  Scioglimento del Consiglio e nomina di un commissario.
Art. 11.  Contratti.
Art. 12.  Servizio di cassa.
Art. 13.  Personale.
Art. 14.  Uffici periferici dell'Opera.
Art. 15.  Beneficiari dell'assegno.
Art. 16.  Misure dell'assegno.
Art. 17.  Ricoverati in istituti di istruzione.
Art. 18.  Ricoverati in istituti di ospitalità.
Art. 19.  Documentazione delle istanze.
Art. 20.  Condizioni economiche degli assistibili e istruttoria delle istanze.
Art. 21.  Accertarmenti oculistici.
Art. 22.  Decorrenza dell'assegno, accertamenti periodici, esclusioni.
Art. 23.  Comitato di liquidazione.
Art. 24.  Composizione del Comitato per il primo anno.
Art. 25.  Commissione di revisione.
Art. 26.  Nomina del Comitato e della Commissione.
Art. 27.  Disposizioni finali.


§ 42.2.48 - D.P.R. 15 gennaio 1956, n. 32.

Regolamento dell'Opera nazionale per i ciechi civili ed altre norme per l'esecuzione e l'attuazione della legge 9 agosto 1954, n. 632.

(G.U. 8 febbraio 1956, n. 32).

 

Titolo I

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'OPERA NAZIONALE PER I CIECHI CIVILI

 

     Art. 1. Fini dell'opera.

     Per il raggiungimento degli scopi previsti agli articoli 1 e 4 della legge istitutiva, l'Opera nazionale per i ciechi civili:

     1) provvede alla concessione dell'assegno a vita ai ciechi civili; secondo le disposizioni contenute nel titolo II del presente regolamento;

     2) ferme restando le competenze dei Ministeri dell'interno della pubblica istruzione e del lavoro e previdenza sociale, attua il coordinamento e lo sviluppo delle attività a favore dei ciechi civili svolte, nel campo della qualificazione e riqualificazione professionale e dell'applicazione al lavoro, da enti pubblici e privati.

     A tal fine l'Opera:

     a) promuove intese tra gli enti suddetti, ne richiede la collaborazione e compie presso di essi ogni altro intervento ritenuto idoneo;

     b) ha facoltà di chiedere ogni notizia intorno a programmi o iniziative particolari degli enti di cui sopra;

     c) esprime parere sulle domande di erezione in ente morale nonchè sulle proposte di riforma degli enti medesimi.

 

          Art. 2. Consiglio d'amministrazione.

     Il presidente del Consiglio d'amministrazione dell'Opera e i consiglieri durano in carica quattro anni. I consiglieri che siano comunque nominati nel corso del quadriennio durano in carica fino alla scadenza di esso.

     Il presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal consigliere rappresentante del Ministero dell'interno.

 

          Art. 3. Collegio dei revisori dei conti.

     La revisione della gestione dell'Opera è affidata ad un Collegio di revisori dei conti così composto:

     a) un revisore effettivo, con funzioni di presidente, ed uno supplente designati dal Ministero del tesoro;

     b) un revisore effettivo ed uno supplente designati dal Ministero dell'interno;

     c) un revisore effettivo ed uno supplente designati dal Ministero del lavoro e previdenza sociale.

     Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quelli per il tesoro e per il lavoro e previdenza sociale, e dura in carica quattro anni.

 

          Art. 4. Controllo dei Ministeri.

     Il controllo sull'Opera è esercitato dal Ministero dell'interno il quale vi provvede di concerto col Ministero del tesoro in materia finanziaria, patrimoniale e di personale, e col Ministero del lavoro e previdenza sociale in materia di qualificazione e riqualificazione professionale e di avviamento al lavoro.

 

          Art. 5. Controllo sulle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

     Di tutte le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione, eccettuate quelle indicate nell'articolo seguente e quelle che riguardano la mera esecuzione di provvedimenti precedenti, è inviato un elenco sommario ai Ministeri dell'interno, del tesoro e del lavoro e previdenza sociale, il primo dei quali, anche su richiesta degli altri, può chiedere copia delle deliberazioni e chiarimenti sulle medesime, ai fini del controllo di legittimità.

     L'esecutività delle deliberazioni, che formino oggetto delle richieste di cui al comma precedente da effettuarsi entro venti giorni dal ricevimento degli elenchi, resta sospesa e il Ministero dell'interno può pronunciarne l'annullamento entro il termine di venti giorni dal ricevimento degli atti.

 

          Art. 6. Deliberazioni soggette ad approvazione.

     Sono rimesse in copia ai tre Ministeri, entro dieci giorni, le deliberazioni del Consiglio di amministrazione concernenti le seguenti materie:

     a) contratti di acquisto e di alienazione di beni immobili e accettazioni o rifiuti di lasciti e donazioni;

     b) locazioni e conduzioni per un periodo superiore ai nove anni;

     c) diminuzione o trasformazione di patrimonio per un valore superiore a L. 5.000.000;

     d) regolamento del personale, di cui all'art. 13;

     e) determinazioni relative all'attribuzione dei compensi al presidente, ai consiglieri d'amministrazione, ai revisori dei conti e ai componenti, non funzionari dell'Opera, del Comitato di liquidazione e della Commissione di revisione;

     f) determinazioni relative ai servizi di riscossione e di tesoreria e alle cauzioni degli incaricati di tali servizi;

     g) regolamento di amministrazione e relative modifiche;

     h) determinazioni di stare in giudizio nelle liti che, in prima istanza, siano di competenza del Tribunale, fatta eccezione per i provvedimenti conservativi in caso di urgenza e salvo in questi casi l'obbligo di chiedere immediatamente l'approvazione.

     Le anzidette deliberazioni sono soggette all'approvazione del Ministero dell'interno, di concerto col Ministero del tesoro e, quando occorra, col Ministero del lavoro e previdenza sociale.

 

          Art. 7. Approvazione dei bilanci.

     I bilanci preventivi e consuntivi deliberati dal Consiglio d'amministrazione in conformità alle norme dello statuto sono approvati con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per il tesoro e per il lavoro e previdenza sociale.

 

          Art. 8. Ispezioni.

     Il Ministero dell'interno, d'intesa o su richiesta dei Ministeri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale, può in ogni tempo e deve almeno una volta all'anno, disporre ispezioni agli uffici dell'Opera.

 

          Art. 9. Potere sostitutivo.

     Il Ministero dell'interno, d'intesa o su richiesta dei Ministeri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale per le materie rispettivamente indicate all'art. 4, adotta i provvedimenti del caso quando gli organi dell'Opera abbiano omessi atti obbligatori per legge e, benchè sollecitati, si siano resi inadempienti nel termine assegnato.

 

          Art. 10. Scioglimento del Consiglio e nomina di un commissario.

     Per gravi ragioni di carattere amministrativo o per ripetute e persistenti violazioni di leggi, il Consiglio d'amministrazione dell'Opera può essere sciolto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla proposta del Ministro per l'interno, sentiti i Ministri per il tesoro e per il lavoro e previdenza sociale. Con lo stesso decreto è nominato un commissario straordinario per la durata non superiore a sei mesi prorogabile di un uguale periodo in casi di assoluta necessità.

 

          Art. 11. Contratti.

     I contratti riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, amministrazioni od appalti di opere, per un valore complessivo di oltre due milioni di lire, devono di regola essere preceduti, sotto pena di nullità, da pubblici incanti con le forme stabilite per i contratti dello Stato.

     Il Ministero dell'interno, d'intesa con quello del tesoro, può consentire con autorizzazione motivata la licitazione o la trattativa privata.

 

          Art. 12. Servizio di cassa.

     Il servizio di cassa dell'Opera deve essere affidato a un Istituto di credito di diritto pubblico o d'interesse nazionale e disciplinato da una convenzione deliberata dal Consiglio di amministrazione.

 

          Art. 13. Personale.

     Un apposito regolamento deliberato dal Consiglio di amministrazione stabilisce il numero, le qualifiche e il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Opera.

 

          Art. 14. Uffici periferici dell'Opera.

     L'Opera può istituire nei capoluoghi di Regione un ufficio regionale retto da un segretario facente parte del personale dell'Ente e nominato dal Consiglio d'amministrazione con il trattamento previsto dal regolamento del personale.

     In altri centri ove se ne manifesti l'opportunità l'Opera può nominare suoi fiduciari senza rapporto d'impiego, ai quali verranno rimborsate le sole spese effettivamente sostenute per espresso incarico e debitamente comprovato.

 

Titolo II

NORME PER LA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO A VITA

 

          Art. 15. Beneficiari dell'assegno.

     Possono beneficiare dell'assegno a vita i richiedenti che, oltre ad essere affetti da cecità o da minorazione visiva nei limiti stabiliti dalla legge, si trovino nelle seguenti condizioni:

     a) siano cittadini italiani residenti in Italia;

     b) abbiano compiuto gli anni 18;

     c) siano inabili a proficuo lavoro;

     d) siano comunque sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 433 e seguenti del Codice civile;

     e) comprovino di aver assolto o di assolvere l'obbligo scolastico di cui all'art. 32 del regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449, ovvero di aver seguito o di seguire altri ordini di studi invece della istruzione professionale obbligatoria. Questa condizione non si applica nei confronti di coloro che documentino di essere impediti all'assolvimento dell'obbligo scolastico da altre anormalità ovvero da altri motivi di forza maggiore, nè si applica nei confronti di coloro che abbiano compiuto gli anni 45.

     Agli effetti del precedente punto d) si intendono sprovvisti dei mezzi necessari per vivere i richiedenti che, se soli, dispongano comunque di proventi non superiori alle lire 15.000 mensili e, se conviventi con familiari, usufruiscano comunque di condizioni di vita stimate equivalenti.

 

          Art. 16. Misure dell'assegno.

     L'assegno mensile è concesso nelle seguenti misure:

     L. 14.000 ai ciechi assoluti;

     L. 12.000 ai minorati con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione;

     L. 10.000 ai minorati con residuo visivo superiore ad un ventesimo e non superiore ad un decimo, in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

 

          Art. 17. Ricoverati in istituti di istruzione.

     Ai richiedenti che siano ricoverati in istituti di istruzione o qualificazione o riqualificazione professionale a carico di enti pubblici, è attribuito l'assegno nella misura unica di lire 10.000, salvo la concessione del maggiore assegno corrispondente al grado di minorazione nei periodi di vacanze trascorse fuori dell'istituto.

 

          Art. 18. Ricoverati in istituti di ospitalità.

     Ai richiedenti che siano ricoverati in istituti di ospitalità a carico di enti pubblici, è concesso l'assegno nella misura di 10.000 lire mensili per tutti i gradi di minorazione.

 

          Art. 19. Documentazione delle istanze.

     Chi intenda richiedere l'assegno deve inoltrare all'Opera un'istanza corredata dei seguenti documenti:

     1) certificato di nascita;

     2) certificato di cittadinanza italiana;

     3) certificato di cecità o di minorazione con indicazione della diagnosi, della prognosi o del residuo visivo per ciascun occhio, con eventuale correzione, espresso in ventesimi o in cinquantesimi o in sessantesimi quando esso sia inferiore ad un decimo; il certificato deve essere vistato dall'ufficiale sanitario del luogo di residenza dell'interessato;

     4) stato di famiglia con a tergo annotazione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette relativa agli imponibili dell'interessato e dei familiari;

     5) certificato del Comune di residenza dal quale risulti se l'interessato e i familiari siano iscritti nei ruoli dei tributi locali con la specificazione del titolo e dell'ammontare dell'imponibile;

     6) se del caso, ogni utile documento relativo alle condizioni di cui alla lettera e) del precedente art. 15.

 

          Art. 20. Condizioni economiche degli assistibili e istruttoria delle istanze.

     Il richiedente deve dichiarare per iscritto, sotto la sua personale responsabilità, se è provvisto o meno di stipendio, assegno o pensione a carico dello Stato, di Regioni, di Province, di Comuni o di altri Enti pubblici o privati e, in caso affermativo, indicare l'ammontare della somma riscossa continuativamente o di quella percepita in capitale, nonchè denunciare le pratiche eventualmente iniziate per il riconoscimento di qualsiasi diritto.

     Deve inoltre precisare il reddito derivantegli da eventuale esercizio professionale, da qualsiasi attività continuativa o da beni immobili e mobili.

     Ogni istanza di concessione dell'assegno è istruita dall'Opera con la raccolta delle opportune informazioni ai fini dell'accertamento che il richiedente si trovi in possesso dei requisiti voluti.

 

          Art. 21. Accertarmenti oculistici.

     Nel caso che gli uffici dell'Opera in sede istruttoria o il Comitato di cui al successivo art. 23 ritengano comunque insufficiente il certificato oculistico allegato alla domanda, l'Opera rimette all'interessato un questionario a stampa appositamente predisposto per le certificazioni da eseguirsi dal primario oculista dell'ospedale o clinica universitaria più vicini al luogo di residenza del richiedente o da un medico specialista indicato dall'Opera. Nelle riposte al questionario dovranno risultare la diagnosi e la prognosi della infermità o il residuo visivo per ciascun occhio espresso in ventesimi o in cinquantesimi o in sessantesimi quando esso sia inferiore ad un decimo.

     Gli onorari dovuti ai medici per gli accertamenti di cui al comma precedente sono corrisposti dall'Opera a suo carico.

 

          Art. 22. Decorrenza dell'assegno, accertamenti periodici, esclusioni.

     Il godimento dell'assegno decorre dal mese successivo a quello del ricevimento dell'istanza da parte dell'Opera.

     L'Opera dispone periodici accertamenti sulla persistenza delle condizioni richieste per la concessione dell'assegno.

     Sono esclusi dalla concessione dell'assegno o ne decadono:

     a) i detenuti per espiazione di pena;

     b) coloro che, nonostante il godimento dell'assegno, esercitano l'accattonaggio.

 

          Art. 23. Comitato di liquidazione.

     Sulle istanze di concessione dell'assegno decide un Comitato di liquidazione composto: da un rappresentante dell'Opera designato dal Consiglio d'amministrazione, con funzioni di presidente; da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, del tesoro e del lavoro e previdenza sociale, da un rappresentante della categoria dei ciechi civili scelto in una terna designata dall'Unione italiana dei ciechi e da un medico oculista destinato dall'Opera.

     Insieme ai componenti effettivi del Comitato sono designati i rispettivi supplenti.

     Nelle deliberazioni del Comitato, in caso di parità di voti prevale quello del presidente. Un funzionario dell'Opera funge da segretario-relatore.

 

          Art. 24. Composizione del Comitato per il primo anno.

     Per il primo anno di applicazione del presente regolamento, il Comitato di cui all'articolo precedente è composto: da tre funzionari dell'Opera designati dal Consiglio d'amministrazione, da un rappresentante della categoria dei ciechi civili scelto in una terna designata dall'Unione italiana dei ciechi, da un medico oculista designato dal Consiglio d'amministrazione d'intesa con l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

     Insieme ai componenti effettivi sono designati due supplenti per i funzionari dell'Opera ed uno o più supplenti per il rappresentante della categoria e per il medico.

     Le funzioni di presidente del Comitato sono esercitate dal più elevato in grado o, a parità di grado, dal più anziano dei componenti funzionari dell'Opera a presenti alla seduta; un altro di tali componenti funge da segretario-relatore.

     Nel tempo indicato al primo comma e in caso di necessità, può essere nominato un secondo Comitato di liquidazione.

 

          Art. 25. Commissione di revisione.

     Contro le decisioni del Comitato di liquidazione l'interessato, nel termine di trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, può ricorrere alla Commissione di revisione composta dal presidente dell'Opera che la presiede, da un rappresentante per ciascuno del Ministeri dell'interno e del lavoro o previdenza sociale, da due rappresentanti del Ministero del tesoro, da un rappresentante della categoria dei ciechi civili scelto in una terna designata dall'Unione italiana dei ciechi e da un medico oculista designato dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

     La Commissione è assistita da un funzionario dell'Opera in qualità di segretario-relatore.

     Il Ministero dell'interno può promuovere in qualunque tempo la revisione delle decisioni concessive dell'assegno adottate dal Comitato di liquidazione.

 

          Art. 26. Nomina del Comitato e della Commissione.

     Il Comitato di liquidazione di cui ai precedenti articoli 23 e 24, e i componenti non di diritto della Commissione di revisione di cui all'articolo 25, sono nominati con decreto del Ministro per l'interno e durano in carica due anni.

 

          Art. 27. Disposizioni finali.

     Per quanto non è disposto nella legge istitutiva, nello statuto di cui all'ultimo comma dell'art. 7 della legge stessa, nel presente regolamento e nel regolamento interno di amministrazione, valgono per il funzionamento dell'Opera, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella legge e nel regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e le norme vigenti per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.