§ 10.6.9 - D.Lgs.Lgt. 22 marzo 1945, n. 173.
Istituzione di Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.6 istituzioni
Data:22/03/1945
Numero:173


Sommario
Art. 1.      E' istituito in ogni provincia un Comitato di assistenza e beneficenza pubblica.
Art. 2.      I Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica curano il coordinamento delle varie attività assistenziali nelle rispettive province, sovraintendono alle attività medesime, [...]
Art. 3.      I Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica esercitano le attribuzioni qui sotto elencate, oltre a quelle ad essi eventualmente deferite da leggi e decreti speciali:
Art. 4.      Spetta ai Comitati provinciali di dar parere:
Art. 5.      Anche fuori dei casi previsti negli articoli precedenti sono demandate ai Comitati provinciali tutte le materie relative alla assistenza e beneficenza pubblica, di cui alla legge 17 luglio 1890, [...]
Art. 6.      I Comitati provinciali, prima di deliberare intorno agli atti che sono di loro competenza, possono ordinare le verifiche e perizie che credono necessarie al loro controllo. Le spese sono a [...]
Art. 7.      Il Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica si compone:
Art. 8.      Non possono essere componenti il Comitato provinciale e, se ne fanno parte, ne decadono, quando si trovino in alcuna delle condizioni prevedute in questo articolo:
Art. 9.      I membri del Comitato provinciale durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Art. 10.      Non possono essere contemporaneamente membri dello stesso Comitato provinciale i congiunti e gli affini entro il secondo grado civile.
Art. 11.      Il Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica si riunisce normalmente una volta al mese. Può riunirsi straordinariamente per invito del Ministro per l'interno o per convocazione [...]
Art. 12.      I Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica possono essere sciolti con decreto del Ministro per l'interno, in seguito a motivato rapporto del prefetto, per accertata [...]
Art. 13. 
Art. 14.      Per l'esplicazione dell'attività di sua competenza, il Comitato provinciale si vale della collaborazione dell'Ente comunale di assistenza. Spetta a questo di promuovere l'intervento del Comitato [...]
Art. 15.      E' istituito, in ogni comune, a cura dell'Ente comunale di assistenza, un elenco delle persone ivi dimoranti assistite o bisognose di assistenza perché si trovano in istato di povertà o di [...]
Art. 16.      Contro i provvedimenti del Comitato provinciale le rappresentanze delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli istituti di assistenza in genere, il prefetto e chiunque vi [...]
Art. 17.      Con successivo provvedimento saranno emanate le norme occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.
Art. 18.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno.


§ 10.6.9 - D.Lgs.Lgt. 22 marzo 1945, n. 173. [1]

Istituzione di Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica.

(G.U. 9 maggio 1945, n. 56).

 

Art. 1.

     E' istituito in ogni provincia un Comitato di assistenza e beneficenza pubblica.

 

     Art. 2.

     I Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica curano il coordinamento delle varie attività assistenziali nelle rispettive province, sovraintendono alle attività medesime, promuovono l'intervento degli istituti che svolgono tali attività e, in caso di urgenza, intervengono con i fondi eventualmente messi all'uopo a disposizione dei prefetti dal Ministero dell'interno.

 

     Art. 3.

     I Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica esercitano le attribuzioni qui sotto elencate, oltre a quelle ad essi eventualmente deferite da leggi e decreti speciali:

     a) vigilano la gestione degli Enti comunali di assistenza e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza poste sotto la disciplina della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, affinché la erogazione della beneficenza si compia secondo le norme legislative e regolamentari in vigore;

     b) promuovono, a norma della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, i consorzi e le federazioni fra le istituzioni di pubblica assistenza della provincia per la migliore utilizzazione dei mezzi e per l'integrazione delle diverse forme di beneficenza, fra loro, e ne approvano gli statuti e i regolamenti;

     c) curano la regolare esecuzione, nell'ambito della provincia, delle disposizioni relative al libretto di assistenza di cui al successivo articolo 15;

     d) ricevono le istanze di ricovero e di sussidio trasmesse o presentate da chiunque e le indirizzano a quelle tra le istituzioni pubbliche o private di assistenza, qualunque sia la loro natura giuridica, esistenti nella provincia, che ritengano più adatte a provvedere;

     e) decidono sui ricorsi contro la concessione ed il diniego di assegni continuativi e dei posti di ricovero e le erogazioni di qualunque natura fatte dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che siano sotto l'alta vigilanza del Ministero dell'interno, quando si adduca che importano violazioni di leggi, di regolamenti o di statuti speciali aventi forza di legge. Se accolgono i ricorsi, annullano le deliberazioni impugnate e provvedono in merito. Possono annullare d'ufficio le concessioni ed erogazioni che siano state fatte illegalmente o con favoritismo;

     f) [2].

 

     Art. 4.

     Spetta ai Comitati provinciali di dar parere:

     a) sulle proposte di scioglimento delle amministrazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; resta ferma la facoltà del Ministro per l'interno di provvedere in materia a norma del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

     b) sulle domande di erezione in ente morale di nuove istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e sugli statuti relativi, nonché sulle domande delle dette istituzioni per l'accettazione di lasciti e donazioni o per l'acquisto di beni stabili;

     c) sulle questioni relative alla dichiarazione della natura giuridica delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

     d) sulle proposte, comunque formulate, di riforma delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

     e) sui decreti per ordinare la chiusura degli istituti privati di assistenza e beneficenza aventi per iscopo il ricovero, anche momentaneo, da emettersi dal prefetto nei casi di abuso della pubblica fiducia o di cattivo funzionamento in rapporto ai buoni costumi od all'esercizio della beneficenza.

     Sono salve le attribuzioni spettanti al prefetto in materia di pubblica igiene e sanità pubblica, ed è pure, nei casi d'urgenza, fatta salva al prefetto la facoltà di provvedere, in via provvisoria, senza richiedere il parere del Comitato.

 

     Art. 5.

     Anche fuori dei casi previsti negli articoli precedenti sono demandate ai Comitati provinciali tutte le materie relative alla assistenza e beneficenza pubblica, di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, ora devolute alla Giunta provinciale amministrativa, della quale, però, resta ferma la competenza giurisdizionale.

 

     Art. 6.

     I Comitati provinciali, prima di deliberare intorno agli atti che sono di loro competenza, possono ordinare le verifiche e perizie che credono necessarie al loro controllo. Le spese sono a carico degli Istituti di assistenza e beneficenza, salva la rivalsa contro chi di ragione.

     I Comitati provinciali possono richiedere che l'autorità governativa proceda ad ispezioni dei servizi di pubblica assistenza e delle locali istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per accertarne il funzionamento.

 

     Art. 7.

     Il Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica si compone:

     1) del prefetto che lo presiede;

     2) del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

     3) di tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Consiglio provinciale fra gli esperti in materia di assistenza e beneficenza o tra persone che ne siano particolarmente benemerite. Uno dei membri effettivi deve essere scelto fra le persone appartenenti alle categorie di cui all'art. 1 del decreto legislativo 31 luglio 1945, n. 425 [3];

     4) di due membri effettivi e due supplenti eletti dalle organizzazioni dei lavoratori;

     5) di un membro effettivo ed uno supplente nominati dalla Federazione provinciale dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia;

     6) del consigliere di prefettura incaricato della vigilanza sul servizio delle opere pie, che è membro di diritto;

     7) del medico provinciale, che è membro di diritto;

     8) del ragioniere capo di prefettura, che è membro di diritto.

     Alle sedute nelle quali vengono discusse questioni generali interessanti l'organizzazione dell'assistenza e della beneficenza in provincia interviene, con voto consultivo, il presidente dell'Ente comunale di assistenza del capoluogo.

     Nelle province che hanno una popolazione superiore ad un milione di abitanti, i membri effettivi da eleggersi dalla Deputazione provinciale e dalle organizzazioni dei lavoratori sono tre in luogo di due.

     Il Comitato ha la sua sede presso la prefettura.

     Un impiegato di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno, di gruppo non superiore al 9°, designato dal prefetto, esercita le funzioni di segretario del Comitato [4].

 

     Art. 8.

     Non possono essere componenti il Comitato provinciale e, se ne fanno parte, ne decadono, quando si trovino in alcuna delle condizioni prevedute in questo articolo:

     1) coloro che non hanno titolo per essere iscritti nelle liste elettorali;

     2) gli impiegati ed agenti amministrativi o contabili degli istituti pubblici di assistenza qualunque sia la loro natura giuridica;

     3) i funzionari del Governo che debbono vigilare sull'amministrazione dei medesimi e gli impiegati dei loro uffici, eccettuati quelli indicati nell'art. 7 del presente decreto;

     4) coloro che hanno il maneggio del denaro delle istituzioni sottoposte alla vigilanza e alla tutela del Comitato, o non hanno reso il conto ovvero hanno un debito liquido ed esigibile verso le medesime o sono stati dichiarati responsabili in via amministrativa o civile;

     5) coloro i quali direttamente o indirettamente abbiano parte nei servizi od appalti degli istituti di assistenza.

     Ai componenti del Comitato provinciale sono applicabili le disposizioni degli articoli 15, 16 e 17 della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

 

     Art. 9.

     I membri del Comitato provinciale durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

     Ai membri del Comitato, aventi la residenza fuori del capoluogo della provincia, quando intervengono alle riunioni del Comitato, spetta la indennità di trasferta pari a quella dovuta in base alle leggi vigenti, da computarsi per gli estranei alla Amministrazione dello Stato nella misura spettante agli impiegati dello Stato di grado 65 ed il rimborso delle spese di viaggio calcolato a norma delle leggi stesse.

     La medesima indennità è altresì corrisposta ai membri indicati nel n. 4 del precedente art. 7, estranei alla Amministrazione dello Stato i quali, per l'intervento alle riunioni del Comitato, perdano la giornata lavorativa.

     Le indennità sono a carico del bilancio dell'Amministrazione provinciale.

 

     Art. 10.

     Non possono essere contemporaneamente membri dello stesso Comitato provinciale i congiunti e gli affini entro il secondo grado civile.

Nessuno può essere contemporaneamente membro di più di un Comitato provinciale.

 

     Art. 11.

     Il Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica si riunisce normalmente una volta al mese. Può riunirsi straordinariamente per invito del Ministro per l'interno o per convocazione del prefetto ovvero su richiesta della maggioranza dei suoi componenti.

     Le sedute del Comitato sono legalmente valide se vi intervengono almeno i due terzi dei suoi componenti.

 

     Art. 12.

     I Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica possono essere sciolti con decreto del Ministro per l'interno, in seguito a motivato rapporto del prefetto, per accertata impossibilità di funzionare.

     In caso di scioglimento, l'amministrazione è affidata ad una commissione amministratrice straordinaria formata dai membri di diritto del Comitato e presieduta dal prefetto fino all'insediamento del nuovo Comitato.

     La Commissione amministratrice esercita le funzioni che la legge conferisce al Comitato e dura in carica non oltre sei mesi dalla data del decreto di scioglimento. Entro tale termine deve provvedersi alla ricostituzione del Comitato.

 

     Art. 13. [5]

 

     Art. 14.

     Per l'esplicazione dell'attività di sua competenza, il Comitato provinciale si vale della collaborazione dell'Ente comunale di assistenza. Spetta a questo di promuovere l'intervento del Comitato provinciale, quando lo ritenga necessario e, nei casi di assoluta urgenza, di adottare i provvedimenti necessari e indilazionabili nell'interesse dei bisognosi, con obbligo di riferirne subito al Comitato stesso.

 

     Art. 15.

     E' istituito, in ogni comune, a cura dell'Ente comunale di assistenza, un elenco delle persone ivi dimoranti assistite o bisognose di assistenza perché si trovano in istato di povertà o di bisogno.

Sulla base dell'iscrizione in detto elenco viene rilasciato agli interessati, d'ufficio, o su richiesta, un libretto di assistenza nel quale sono notate le singole prestazioni.

     E' fatto obbligo agli Enti comunali di assistenza ed alle altre istituzioni pubbliche e private di assistenza di esigere, da coloro che ne richiedono l'assistenza, il possesso del libretto di cui al precedente comma e di annotarvi i provvedimenti adottati.

     Con decreto del Ministro per l'interno verranno dettate le norme relative alla disciplina del libretto di assistenza.

 

     Art. 16.

     Contro i provvedimenti del Comitato provinciale le rappresentanze delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli istituti di assistenza in genere, il prefetto e chiunque vi abbia interesse possono ricorrere, nel termine di trenta giorni, al Ministro per l'interno il quale provvede definitivamente.

 

     Art. 17.

     Con successivo provvedimento saranno emanate le norme occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

 

     Art. 18.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno.


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.

[2] Lettera abrogata dall'art. 19 del D.P.R. 19 agosto 1954, n. 968.

[3] Numero così sostituito dall'art. 19 del D.P.R. 19 agosto 1954, n. 968.

[4] Comma aggiunto dall'art. 19 del D.P.R. 19 agosto 1954, n. 968.

[5] Articolo abrogato dall'art. 19 del D.P.R. 19 agosto 1954, n. 968.