§ 10.5.2g - Legge 22 marzo 1967, n. 161.
Istituzione del "Fondo assistenza sociale lavoratori portuali".


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.5 interventi specifici
Data:22/03/1967
Numero:161


Sommario
Art. 1.      E' istituito presso il Ministero della marina mercantile il "Fondo di assistenza sociale per i lavoratori portuali", ai fini di cui al successivo art. 3
Art. 2.      Al "Fondo di assistenza sociale per i lavoratori portuali" affluiscono le addizionali percentuali sulle tariffe compensative delle prestazioni dei lavoratori portuali [...]
Art. 3.      Col Fondo si provvede
Art. 4.      L'amministrazione del Fondo è affidata ad un Comitato composto come segue
Art. 5.      Sono compiti del Comitato
Art. 6.      Il riscontro sulle regolarità della gestione del Fondo viene esercitato da un Collegio di revisori dei conti composto di cinque membri effettivi e due supplenti. I [...]
Art. 7.      Sono soppressi i "Fondi" indicati nell'art. 2 della presente legge e le relative attività e passività sono trasferite al nuovo "Fondo" di cui all'art. 1, secondo le [...]
Art. 8.      In attesa del riordinamento generale dell'assicurazione di malattia, per i lavoratori portuali di cui all'art. 110 del Codice della navigazione ed all'art. 194 del [...]


§ 10.5.2g - Legge 22 marzo 1967, n. 161. [1]

Istituzione del "Fondo assistenza sociale lavoratori portuali".

(G.U. 10 aprile 1967, n. 90)

 

 

     Art. 1.

     E' istituito presso il Ministero della marina mercantile il "Fondo di assistenza sociale per i lavoratori portuali", ai fini di cui al successivo art. 3.

 

          Art. 2.

     Al "Fondo di assistenza sociale per i lavoratori portuali" affluiscono le addizionali percentuali sulle tariffe compensative delle prestazioni dei lavoratori portuali finora versate dalle compagnie e dai gruppi portuali:

     a) al "Fondo contributi previdenziali e assistenziali compagnie e gruppi portuali";

     b) al "Fondo gratifica speciale lavoratori portuali";

     c) al "Fondo assistenza economica lavoratori compagnie portuali";

     d) al Fondo "Cassa mutua malattia lavoratori portuali", gestito dalla Federazione italiana lavoratori dei porti sotto la vigilanza del Ministero della marina mercantile, comprese quelle relative ai contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ai sensi della legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni e integrazioni;

     e) al "Fondo assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro dei lavoratori portuali";

     f) al "Fondo assistenza malattia ai pensionati".

     Il Fondo tiene gestioni separate per le singole contribuzioni e prestazioni.

     Il servizio di tesoreria e di cassa del Fondo sarà espletato da un Istituto di credito di diritto pubblico in base ad apposita convenzione.

     Nulla è innovato per quel che riguarda gli obblighi posti a carico delle compagnie e gruppi portuali dalle vigenti disposizioni in materia di contribuzioni per le forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa l'assicurazione contro le malattie ai sensi della legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni e integrazioni.

 

          Art. 3.

     Col Fondo si provvede:

     a) al pagamento alle compagnie e ai gruppi portuali delle somme occorrenti per il versamento dei contributi da essi dovuti, nell'interesse dei lavoratori portuali, all'Istituto nazionale della previdenza sociale per le assicurazioni obbligatorie invalidità e vecchiaia, tubercolosi, disoccupazione involontaria, assegni familiari, adeguamento pensioni e quelli dovuti all'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani;

     b) ad assicurare ai lavoratori portuali una integrazione mensile di salario sostitutiva di quella prevista per gli operai dell'industria dal decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, modificato con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869;

     c) a corrispondere a fine d'anno ai lavoratori portuali uno speciale compenso a titolo di gratifica natalizia, di ferie e per festività nazionali ed infrasettimanali;

     d) al pagamento all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie dei contributi ad esso dovuti nella misura prevista dalle vigenti disposizioni e con le modalità di pagamento che saranno determinate con apposita convenzione da stipularsi con il predetto Istituto.

     Ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni economiche possono essere fissate - con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per la marina mercantile, sentite le organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori portuali maggiormente rappresentative - retribuzioni e periodi di occupazione medi e convenzionali.

     Per quanto riguarda il pagamento a conguaglio dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, per il periodo dal 1° gennaio 1955 alla data di entrata in vigore della presente legge, verrà provveduto - con gli stessi criteri di cui al comma precedente e per il periodo globale - con determinazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per la marina mercantile;

     e) a prestazioni assistenziali supplementari di malattia a favore dei lavoratori portuali;

     f) al pagamento alle Compagnie ed ai Gruppi portuali delle somme occorrenti per il versamento all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dei premi ad esso dovuti nella misura prevista dalle vigenti disposizioni;

     g) ad altre provvidenze a favore dei lavoratori portuali.

 

          Art. 4.

     L'amministrazione del Fondo è affidata ad un Comitato composto come segue:

     a) dal Ministro per la marina mercantile che lo presiede o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato;

     b) dal direttore generale del lavoro marittimo e portuale;

     c) da un funzionario del Ministero della marina mercantile con qualifica non inferiore a direttore di divisione;

     d) da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica non inferiore a direttore di divisione;

     e) da un rappresentante per ciascuna delle categorie degli industriali, dei commercianti, degli armatori, nonchè degli agenti marittimi e raccomandatari, nominati dal Ministro per la marina mercantile, su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali;

     f) da otto rappresentanti dei lavoratori portuali, nominati dal Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su designazione delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative;

     g) dal direttore della divisione Servizi contabili del lavoro portuale o da chi ne fa le veci, con funzioni di segretario.

     I membri durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

     Il Ministro per la marina mercantile, con proprio decreto, nomina tra i membri del Comitato due vice presidenti, di cui uno scelto tra i rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali.

 

          Art. 5.

     Sono compiti del Comitato:

     a) fissare le modalità di versamento dei contributi dovuti al Fondo dalle compagnie e dai gruppi portuali;

     b) determinare i titoli, la misura e le forme delle prestazioni del Fondo alle compagnie ed ai gruppi portuali;

     c) deliberare sulle spese di gestione e su eventuali particolari investimenti delle disponibilità del Fondo;

     d) stabilire le norme contabili e amministrative per la gestione del Fondo;

     e) approvare il rendiconto annuale della gestione;

     f) provvedere a tutto quanto rientra nei compiti istitutivi del Fondo.

 

          Art. 6.

     Il riscontro sulle regolarità della gestione del Fondo viene esercitato da un Collegio di revisori dei conti composto di cinque membri effettivi e due supplenti. I membri effettivi sono nominati: tre, rispettivamente, dal Ministro per il tesoro, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e dal Ministro per la marina mercantile, e due dal Ministro per la marina mercantile, su designazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori portuali maggiormente rappresentative, tramite il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I membri supplenti sono nominati dal Ministro per la marina mercantile; uno di essi, su designazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori portuali maggiormente rappresentative.

     La Presidenza del Collegio è assunta dal membro effettivo nominato dal Ministro per il tesoro.

     Il Collegio dei revisori esercita la sue attribuzioni ai sensi degli articoli 2403 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili; dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

 

          Art. 7.

     Sono soppressi i "Fondi" indicati nell'art. 2 della presente legge e le relative attività e passività sono trasferite al nuovo "Fondo" di cui all'art. 1, secondo le gestioni di pertinenza.

 

          Art. 8.

     In attesa del riordinamento generale dell'assicurazione di malattia, per i lavoratori portuali di cui all'art. 110 del Codice della navigazione ed all'art. 194 del relativo regolamento di attuazione, nonchè per i lavoratori appartenenti ad altre categorie operanti nei porti assistite - alla data di entrata in vigore della presente legge - dalla Cassa generale per la mutualità dei lavoratori portuali di Genova, dalla Cassa di previdenza per i lavoratori del porto di Savona e dalla Cassa malattia per i lavoratori portuali di Venezia, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie - dalla data di entrata in vigore della presente legge - si avvale delle Casse stesse ai fini delle prestazioni stabilite dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni.

     Le Casse di cui al precedente comma continuano a svolgere anche l'attività assistenziale per le prestazioni integrative e migliorative del trattamento di assicurazione obbligatoria generale, compreso il servizio della medicina preventiva.

     Per i lavoratori indicati al primo comma del presente articolo le Compagnie portuali di Genova, Savona e Venezia sono tenute a versare all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie i contributi dovuti nella misura prevista dalle vigenti disposizioni.

     Ai fini di calcolo dei contributi e delle prestazioni economiche si applicano gli stessi criteri indicati nel secondo comma del punto d) del precedente art. 3.

     I rapporti tra l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e le Casse indicate nel primo comma del presente articolo saranno regolati da apposita convenzione da stipularsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le Casse saranno assistite dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori interessati.

     In tale convenzione la somma globale che l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie dovrà versare a ciascuna delle Casse medesime per l'espletamento dei servizi assistenziali obbligatori dalle stesse effettuati per conto dell'Istituto è determinata sulla base dei costi sopportati dall'Istituto medesimo per l'assistenza di malattia ai lavoratori del settore dell'industria.

     Detta somma globale non potrà comunque superare il gettito complessivo dei contributi versati all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, afferenti alla gestione di malattia dei lavoratori di cui al precedente primo comma.

     Alla fine di ciascun anno, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per la marina mercantile - sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative - potrà determinare, con proprio decreto, in relazione alle risultanze di gestione delle singole Casse, la somma da versare all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, da parte delle Casse stesse, a titolo di partecipazione alla mutualità generale.

     La convenzione di cui sopra sarà approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per la marina mercantile, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative dei lavoratori portuali.


[1] Legge abrogata dall'art. 7 della L. 17 febbraio 1981, n. 26.