§10.5.2a - Legge 31 gennaio 1960, n. 32.
Distribuzione di grano a categorie di bisognosi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.5 interventi specifici
Data:31/01/1960
Numero:32


Sommario
Art. 1.      Per l'assistenza invernale ai bisognosi è autorizzata la cessione gratuita di quantitativi di grano della gestione di ammasso obbligatorio provenienti da vecchi raccolti [...]
Art. 2.      I quantitativi di grano ceduti ai sensi del precedente articolo, saranno ritirati franco magazzino ammasso
Art. 3.      Il grano ceduto verrà dal Ministero dell'interno ripartito tra le Provincie della Repubblica in conformità al disposto dell'art. 17 del decreto del Presidente della [...]


§10.5.2a - Legge 31 gennaio 1960, n. 32.

Distribuzione di grano a categorie di bisognosi.

(G.U. 22 febbraio 1960, n. 45).

 

 

     Art. 1.

     Per l'assistenza invernale ai bisognosi è autorizzata la cessione gratuita di quantitativi di grano della gestione di ammasso obbligatorio provenienti da vecchi raccolti riscontrati non più idonei ad ulteriore prolungata conservazione.

     Detta cessione avverrà entro i limiti che saranno stabiliti dal Comitato interministeriale della ricostruzione fino al massimo di due milioni di quintali di prodotto e previ accertamenti tecnici ed igienici eseguiti presso i magazzini e nei depositi dai competenti organi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

 

          Art. 2.

     I quantitativi di grano ceduti ai sensi del precedente articolo, saranno ritirati franco magazzino ammasso.

     Alle operazioni di ritiro e di distribuzione provvederà l'Amministrazione dell'interno e l'onere relativo graverà sugli stanziamenti della predetta Amministrazione.

 

          Art. 3.

     Il grano ceduto verrà dal Ministero dell'interno ripartito tra le Provincie della Repubblica in conformità al disposto dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968.

     I prefetti distribuiranno il quantitativo assegnato fra gli E.C.A. delle rispettive Provincie fino alla concorrenza di almeno il 50 per cento ed il rimanente tra gli Enti e le Istituzioni di assistenza e beneficenza pubblica.