§ 98.1.7087 - D.M. 5 agosto 1994, n. 534.
Regolamento recante modificazione al regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:05/08/1994
Numero:534


Sommario
Art. 1.      1. Il comma 1 dell'art. 5 del regolamento adottato con decreto ministeriale 17 dicembre 1992, n. 564, è sostituito dal seguente


§ 98.1.7087 - D.M. 5 agosto 1994, n. 534.

Regolamento recante modificazione al regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, adottato con decreto ministeriale 17 dicembre 1992, n. 564.

(G.U. 12 settembre 1994, n. 213)

 

 

     IL MINISTRO DELL'INTERNO

     Visto l'art. 3, comma 1, della legge 25 agosto 1991, n. 287, contenente: "Aggiornamento della normativa nell'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi";

     Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale 17 dicembre 1992, n. 564;

     Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

     Visto il regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

     Visto l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, contenente: "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382";

     Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1994;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, effettuata con nota del 2 agosto 1994;

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1.

     1. Il comma 1 dell'art. 5 del regolamento adottato con decreto ministeriale 17 dicembre 1992, n. 564, è sostituito dal seguente:

     "1. I locali per i quali è già autorizzata, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la somministrazione di alimenti e bevande, dovranno essere resi conformi alle disposizioni degli articoli 2 e 3 del presente decreto entro il 31 ottobre 1994. Entro la stessa data, i circoli privati o enti che siano stati autorizzati, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, a somministrare alimenti e bevande, devono altresì ottemperare al divieto di apporre all'esterno dei locali insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino l'attività di somministrazione effettuata all'interno".

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.