§ 98.1.6611 - D.M. 28 dicembre 1995, n. 586.
Regolamento recante modalità per la concessione di proroghe al rilascio degli alloggi di servizio delle Forze armate


Settore:Normativa nazionale
Data:28/12/1995
Numero:586


Sommario
Art. 1.      1. Il presente regolamento si applica ai seguenti alloggi di servizio delle Forze armate di cui all'art. 6, numeri 1, 2 e 3, della legge 18 agosto 1978, n. 497
Art. 2.      1. Le proroghe temporanee al rilascio degli alloggi di servizio, previste dall'art. 43, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, possono essere concesse
Art. 3.      1. Gli organi competenti per la concessione delle proroghe di cui all'art. 2 sono


§ 98.1.6611 - D.M. 28 dicembre 1995, n. 586.

Regolamento recante modalità per la concessione di proroghe al rilascio degli alloggi di servizio delle Forze armate

(G.U. 8 marzo 1996, n. 57)

 

 

     IL MINISTRO DELLA DIFESA

     Vista la legge 18 agosto 1978, n. 497, concernente autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessioni;

     Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica ed, in particolare, l'art. 43, comma 1, il quale demanda ad un regolamento ministeriale la definizione delle modalità per la concessione di proroghe termporanee al rilascio degli alloggi di servizio delle Forze armate da parte degli utenti che hanno perso titolo alla concessione;

     Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 28 settembre 1995;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 30 novembre 1995;

     A D O T T A

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1.

     1. Il presente regolamento si applica ai seguenti alloggi di servizio delle Forze armate di cui all'art. 6, numeri 1, 2 e 3, della legge 18 agosto 1978, n. 497:

     a) alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi (ASGC);

     b) alloggi di servizio connessi all'incarico con o senza annessi locali di rappresentanza (ASIR-ASI);

     c) alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari (AST).

 

          Art. 2.

     1. Le proroghe temporanee al rilascio degli alloggi di servizio, previste dall'art. 43, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, possono essere concesse:

     a) ai concessionari di alloggi ASGC, ASIR e ASI quando non vi siano esigenze di reimpiego immediato dell'alloggio;

     b) ai concessionari di alloggi AST che non siano incorsi nella revoca anticipata della concessione. In tal caso, salvo quanto previsto al successivo comma 2, la proroga o l'insieme di proroghe concesse in tempi successivi non possono superare la durata massima di un anno decorrente dalla data in cui si è verificata la perdita del titolo;

     c) alla vedova del concessionario dell'alloggio o ad altro familiare già convivente, finché permanga inalterato lo stato civile, per una durata massima pari a tre mesi decorrenti dal novantesimo giorno successivo al decesso del concessionario per gli alloggi ASGC, ASIR e ASI e pari al periodo occorrente per il completamento dei previsti anni di utilizzazione aumentati di un ulteriore anno, per gli alloggi AST.

     2. Le proroghe di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 1 possono essere rinnovate oltre la durata massima prevista, qualora non vi siano richieste di alloggi.

 

          Art. 3.

     1. Gli organi competenti per la concessione delle proroghe di cui all'art. 2 sono:

     a) il capo di stato maggiore della Difesa, per i concessionari di alloggi ASIR interforze e NATO;

     b) il capo di stato maggiore di Forza armata per le vedove o altri familiari conviventi e per i concessionari di alloggi ASIR di Forza armata;

     c) l'organo che ha disposto la revoca della concessione in tutti gli altri casi.

     2. L'istanza di proroga è inoltrata ai suddetti organi, secondo la rispettiva competenza, almeno due mesi prima della data in cui deve aver luogo il rilascio dell'alloggio. In caso di decesso del concessionario, l'istanza è inoltrata dagli aventi titolo entro due mesi da tale evento. Non sono prese in considerazione le domande presentate oltre i suddetti termini.

     3. Le determinazioni dell'amministrazione in ordine alle istanze di proroga sono comunicate agli interessati entro trenta giorni dal ricevimento delle istanze stesse.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.