§ 98.1.4986 - D.M. 3 settembre 1997, n. 417.
Regolamento recante adeguamento dei compensi a vacazione per le prestazioni professionali degli ingegneri ed architetti


Settore:Normativa nazionale
Data:03/09/1997
Numero:417


Sommario
Art. 1.      1. I compensi a vacazione previsti dall'articolo 4 della legge 2 marzo 1949, n. 143, come modificati, da ultimo, con decreto ministeriale 11 giugno 1987, n. 233, sono [...]


§ 98.1.4986 - D.M. 3 settembre 1997, n. 417.

Regolamento recante adeguamento dei compensi a vacazione per le prestazioni professionali degli ingegneri ed architetti

(G.U. 4 dicembre 1997, n. 283)

 

 

     IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

     di concerto con

     IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

     Visto l'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, in base al quale le tariffe per le prestazioni professionali degli ingegneri ed architetti sono stabilite mediante decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, su proposta dei Consigli nazionali degli ingegneri e degli architetti;

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Ritenuta l'opportunità di adeguare i compensi a vacazione previsti dalla tariffa per le prestazioni professionali degli ingegneri e degli architetti, approvata con decreto ministeriale 11 giugno 1987, n. 233;

     Viste le proposte avanzate dai Consigli nazionali degli ingegneri nelle sedute del 12 ottobre l992 e del 20 gennaio e del 18 febbraio 1994, nonché quelle del Consiglio nazionale degli architetti nelle sedute del 15 ottobre 1992, del 22 dicembre 1993 e del 7 aprile 1994;

     Visto il parere espresso dal C.I.P.E. nella riunione del 23 aprile 1997;

     Udito il parere della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 30 giugno 1997;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 7/09002004/217 del 7 agosto 1997);

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1.

     1. I compensi a vacazione previsti dall'articolo 4 della legge 2 marzo 1949, n. 143, come modificati, da ultimo, con decreto ministeriale 11 giugno 1987, n. 233, sono fissati in ragione di L. 110.000 per ogni ora o frazione di ora per il professionista incaricato, di L. 73.500 per ogni aiuto iscritto all'albo e di L. 55.000 per ogni altro aiuto di concetto.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osserv arlo e di farlo osservare.