§ 59.10.10 - Legge 4 marzo 1958, n. 143.
Norme sulla tariffa degli ingegneri e degli architetti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.10 ingegneri e architetti
Data:04/03/1958
Numero:143


Sommario
Art. unico.      Le tariffe degli onorari e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese agli ingegneri ed agli architetti sono stabilite mediante decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di [...]


§ 59.10.10 - Legge 4 marzo 1958, n. 143.

Norme sulla tariffa degli ingegneri e degli architetti.

(G.U. 15 marzo 1958, n. 65)

 

     Art. unico.

     Le tariffe degli onorari e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese agli ingegneri ed agli architetti sono stabilite mediante decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, su proposta dei Consigli nazionali riuniti degli ingegneri e degli architetti, sentite, da parte dei Consigli stessi, le organizzazioni sindacali a carattere nazionale delle due categorie.[Omissis]

     I minimi di tariffa per gli onorari a vacazione, a percentuale ed a quantità, fissati dalla legge 2 marzo 1949, n. 143, o stabiliti secondo il disposto della presente legge, sono inderogabili. L'inderogabilità non si applica agli onorari a discrezione per le prestazioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con la citata legge 2 marzo 1949, n. 143 [1] .

 


[1]  Comma aggiunto dall'art. unico della L. 5 maggio 1976, n. 340.