§ 98.1.2581 - D.M. 1 settembre 2000, n. 318.
Regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e l'esercizio [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:01/09/2000
Numero:318


Sommario
Art. 1.  Ripartizione dei contributi complessivi
Art. 2.  Contributi per l'esercizio associato di funzioni comunali
Art. 3.  Determinazione dei contributi per le unioni dei comuni in base alla popolazione
Art. 4.  Determinazione dei contributi per le unioni dei comuni in base al numero degli enti associati
Art. 5.  Determinazione dei contributi per le unioni dei comuni e le comunità montane in base ai servizi esercitati in forma associata.
Art. 6.  Contributi per le fusioni di comuni
Art. 7.  Disposizioni finali e transitorie


§ 98.1.2581 - D.M. 1 settembre 2000, n. 318. [1]

Regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali

(G.U. 3 novembre 2000, n. 257)

 

IL MINISTRO DELL'INTERNO

 

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto l'articolo 6, comma 8, della legge 3 agosto 1999, n. 265;

     Visti gli articoli 26, 26-bis e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche ed integrazioni;

     Ritenuta la necessità di disciplinare i criteri di utilizzo dei contributi erariali disponibili per il finanziamento delle procedure di unione e fusione di comuni;

     Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni;

     Visto l'articolo 1, comma 2, lettera e), del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5;

     Visto l'articolo 1, comma 164, lettera d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

     Visto l'articolo 31, comma 12, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

     Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

     Visto il parere espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza del 27 luglio 2000;

     Vista la comunicazione effettuata al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

 

Adotta

il seguente regolamento:

 

     Art. 1. Ripartizione dei contributi complessivi

     1. La ripartizione dei contributi spettanti ai comuni derivanti da procedure di fusione, alle unioni di comuni ed alle comunità montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali è disciplinata dalle disposizioni del presente decreto.

     2. Ai comuni derivanti da procedure di fusione, alle unioni di comuni ed alle comunità montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali spettano rispettivamente il 15, il 60 ed il 25 per cento del totale dei fondi erariali annualmente a ciò destinati in base alle disposizioni di legge vigenti.

     3. Le risorse annualmente non utilizzate risultanti dalla partizione di cui al comma 1 possono essere utilizzate nel caso di insufficienza dei fondi per l'una o l'altra delle destinazioni previste.

 

          Art. 2. Contributi per l'esercizio associato di funzioni comunali

     1. Alle unioni di comuni è attribuito un contributo in base:

     a) alla popolazione della unione dei comuni secondo quanto previsto dall'articolo 3;

     b) al numero di comuni facenti parte dell'unione secondo quanto previsto dall'articolo 4;

     c) ai servizi esercitati in forma associata secondo quanto previsto dall'articolo 5.

     2. [Nel caso in cui tutti i comuni costituenti una unione facciano parte della medesima comunità montana, i contributi determinati ai sensi del comma 1, lettera c), sono diminuiti del 10 per cento] [2].

     3. Il contributo determinato secondo i criteri di cui ai commi 1 e 2 è aumentato del 5 per cento ove l'unione di comuni coincida esattamente con gli ambiti territoriali ottimali di esercizio delle funzioni individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. A tale fine gli enti interessati attestano l'esistenza della predetta condizione secondo i modelli di certificazione da definire con il decreto del Ministero dell'interno di cui all'articolo 5, comma 2.

     4. Alle comunità montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali è attribuito un contributo in base ai servizi esercitati in forma associata secondo quanto previsto dall'articolo 5.

     5. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, in caso di insufficienza dei fondi erariali destinati al finanziamento delle unioni e delle funzioni comunali esercitate in forma associata dalle comunità montane, il contributo spettante ai singoli enti come determinato a norma del presente decreto è proporzionalmente ridotto.

     6. Entro il 30 settembre dell'anno di prima istituzione delle unioni, di ampliamento delle stesse o di conferimento di nuovi servizi, ed in sede di primo conferimento in forma associata di servizi comunali alle comunità montane o di nuovi conferimenti, le unioni di comuni e le comunità montane trasmettono la richiesta di contributo, unitamente alla certificazione di cui all'articolo 5, comma 1, per l'attribuzione entro il 31 ottobre dello stesso anno. Il contributo è attribuito in proporzione al periodo temporale di istituzione. Ove l'esercizio associato di funzioni abbia termine l'ente interessato deve darne immediata comunicazione ai fini della interruzione della corresponsione del contributo. Agli enti che inviano la richiesta di contributo successivamente il termine del 30 settembre e non oltre il 31 dicembre viene attribuito sia per lo stesso anno che per il successivo un contributo nei limiti delle disponibilità di fondi risultanti a seguito dei predetti riparti.

     7. Alle unioni di comuni istituite prima della entrata in vigore della legge 3 agosto 1999, n. 265, che già percepiscono il contributo quest'ultimo viene rideterminato in base ai criteri del presente decreto.

 

          Art. 3. Determinazione dei contributi per le unioni dei comuni in base alla popolazione

     1. A ciascuna unione di comuni spetta in base alla popolazione un contributo per abitante pari ad una percentuale del valore nazionale medio per abitante dei contributi erariali. Le percentuali da applicare sono le seguenti:

     a) 5 per cento per le unioni di comuni con popolazione complessiva sino a 3.000 abitanti;

     b) 6 per cento per le unioni di comuni con popolazione complessiva da 3.001 a 5.000 abitanti;

     c) 7 per cento per le unioni di comuni con popolazione complessiva da 5.001 a 10.000 abitanti;

     d) 8 per cento per le unioni di comuni con popolazione complessiva da 10.001 a 15.000 abitanti;

     e) 9 per cento per le unioni di comuni con popolazione complessiva da 15.001 a 20.000 abitanti;

     f) 5 per cento per le unioni di comuni con popolazione complessiva da 20.001 a 30.000 abitanti;

     g) 3 per cento per le unioni di comuni con popolazione complessiva superiore a 30.000 abitanti;

     g-bis) 3 per cento per le unioni di comuni ove siano presenti almeno due comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti [3].

     2. Il contributo di cui al comma 1 è rideterminato ogni dieci anni. Il contributo è comunque rideterminato a seguito di variazione del numero dei comuni che costituiscono l'unione.

 

          Art. 4. Determinazione dei contributi per le unioni dei comuni in base al numero degli enti associati

     1. A ciascuna unione di comuni, in relazione al numero dei comuni associati, spetta in base alla popolazione dei comuni interessati, un contributo per abitante pari ad una percentuale del valore nazionale medio per abitante dei contributi erariali. Le percentuali da applicare sono le seguenti:

     a) 5 per cento per le unioni di comuni costituite da due comuni;

     b) 7 per cento per le unioni di comuni costituite con un massimo di 4 comuni;

     c) 8 per cento per le unioni di comuni costituite con un massimo di 10 comuni;

     d) 10 per cento per le unioni di comuni costituite con oltre 10 comuni.

     2. Il contributo di cui al comma 1 è rideterminato a seguito di variazione del numero dei comuni che costituiscono l'unione.

 

          Art. 5. Determinazione dei contributi per le unioni dei comuni e le comunità montane in base ai servizi esercitati in forma associata.

     1. In sede di prima istituzione delle unioni, di variazione del numero dei comuni che costituiscono le stesse unioni, di variazione del numero dei servizi, ed in sede di primo conferimento in forma associata di servizi comunali alle comunità montane o di variazione del numero degli stessi, i comuni interessati inviano attraverso le unioni di comuni e le comunità montane entro il termine di cui all'articolo 2, comma 6, apposita certificazione al fine di ottenere il contributo erariale. Le notizie sono riferite all'ultimo rendiconto approvato dai singoli enti. Per i servizi di cui non si dispongano di dati finanziari i comuni indicano dati di previsione corredati da apposita relazione esplicativa, in modo analitico, dei dati stessi [4].

     2. Con decreto del Ministero dell'interno da emanarsi entro il 31 maggio di ciascun anno vengono definiti i modelli per le certificazioni di cui al comma 1.

     3. A ciascuna unione di comuni ed a ciascuna comunità montana spetta in base ai servizi esercitati in forma associata un contributo pari:

     a) al 15 per cento delle spese correnti ed in conto capitale certificate ove l'ente gestisca in forma associata due servizi;

     b) al 19 per cento delle spese correnti ed in conto capitale certificate ove l'ente gestisca in forma associata da tre a cinque servizi;

     c) al 26 per cento delle spese correnti ed in conto capitale certificate ove l'ente gestisca in forma associata più di cinque servizi [5].

     4. Le percentuali di cui al comma 3 sono elevate del 5 per cento per le spese certificate relative ai seguenti servizi: anagrafe e stato civile, ufficio tecnico, urbanistica e gestione del territorio e polizia locale. La percentuale di incremento spetta anche se l'esercizio associato riguarda solo tali servizi [6].

     4-bis. Ove vengano conferite integralmente in gestione associata una o più funzioni, composte da più di due servizi individuati ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194, il contributo determinato ai sensi dei commi 3 e 4 ad esse riferibile è incrementato del 10 per cento [7].

     4-ter. Per la determinazione del contributo spettante alle unioni di comuni nelle fattispecie di cui al comma 1, le spese certificate dai singoli comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono calcolate con riferimento alla spesa media nazionale per abitante sostenuta dai comuni sino a 5.000 abitanti. Tale spesa è moltiplicata per il numero di 5.000 abitanti [8].

     4-quater. Le unioni di comuni e le comunità montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali che hanno ricevuto il contributo in relazione alle fattispecie previste dal comma 1 sono tenute a dimostrare l'effettivo avvio della funzionalità dei servizi per i quali è stato attribuito il contributo statale. A tale fine, con il decreto di cui al comma 2, sono stabiliti gli elementi in base ai quali è possibile valutare l'effettivo avvio dei servizi nel primo anno di funzionamento. I predetti enti sono tenuti comunque a certificare le spese correnti ed in conto capitale sostenute nel primo anno di funzionamento. Ove dette spese risultino inferiori di almeno il 10 per cento di quelle certificate per ottenere il contributo nelle fattispecie di cui al comma 1, tale differenza è recuperata in sede di attribuzione dei successivi contributi annuali. In tale caso il recupero è proporzionale al rapporto esistente tra le spese certificate per le fattispecie di cui al comma 1 ed il contributo spettante ai sensi del presente articolo. Nel caso in cui si accerti che le unioni di comuni e le comunità montane, nelle fattispecie di cui al comma 1, non abbiano esercitato effettivamente i servizi il contributo di cui al presente articolo è revocato. Per le unioni di comuni il raffronto è effettuato tra le spese prese in considerazione ai fini dell'attribuzione del contributo per le fattispecie di cui al comma 1 e le spese sostenute nel primo anno di funzionamento definite secondo i criteri di cui al comma 5-bis [9].

     5. Mediante apposita certificazione, da trasmettere al Ministero dell'interno, il contributo di cui al comma 1 a decorrere dall'anno successivo quello cui si riferisce la certificazione di cui al comma 4-ter, è rideterminato ogni triennio sulla base dei dati relativi alle spese correnti ed in conto capitale impegnate per i servizi esercitati in forma associata attestate dalle unioni di comuni e dalle comunità montane, nonché in relazione al miglioramento dei servizi misurato sulla base di parametri fissati con il decreto di cui al comma 2. Il contributo è comunque rideterminato a seguito di variazione del numero dei servizi esercitati in forma associata. Il contributo è aumentato del 5 per cento a favore delle unioni di comuni e delle comunità montane la cui spesa media complessiva per abitante per la gestione dei servizi sia superiore alla spesa media nazionale per abitante risultante dalle certificazioni trasmesse rispettivamente dalle unioni di comuni e dalle comunità montane [10].

     5-bis. Il contributo da rideterminare triennalmente nei confronti delle unioni di comuni ai sensi del comma 5 è calcolato in misura pari al prodotto della spesa media per abitante certificata per il numero degli abitanti dei singoli comuni facenti parte dell'unione, considerando comunque la popolazione di ciascun ente sino ad un massimo di 5.000 abitanti. In sede di rideterminazione triennale del contributo, dalle spese certificate dalle unioni di comuni sono detratte quelle attribuibili ai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. A tale fine la spesa da detrarre è pari al prodotto risultante tra la spesa media per abitante delle unioni di comuni e la popolazione dei comuni superiori a 30.000 abitanti [11].

     5-ter. Ove le unioni di comuni e le comunità montane non trasmettano la certificazione di cui al comma 5, la quota del contributo determinata ai sensi del presente articolo e le quote di contributo di cui agli articoli 3 e 4 sono sospese con la possibilità della corresponsione delle stesse, all'atto della presentazione della certificazione, solo ove residuino fondi disponibili [12].

     6. Con il decreto di cui al comma 2 vengono definiti i modelli per le certificazioni di cui ai commi 4-quater e 5 e le modalità relative alle dichiarazioni finalizzate alla rideterminazione del contributo [13].

 

          Art. 6. Contributi per le fusioni di comuni

     1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche ed integrazioni, ai comuni scaturenti dalla fusione di comuni preesistenti spetta, per un periodo di dieci anni, un contributo straordinario pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali complessivamente attribuiti ai comuni preesistenti per l'ultimo esercizio precedente alla istituzione del nuovo ente.

     2. In caso di allargamento del nuovo ente, mediante la fusione di altri comuni, si applica il comma 1 con riferimento ai trasferimenti attribuiti a tali comuni.

     3. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, in caso di insufficienza dei fondi erariali destinati al finanziamento delle fusioni di comuni, il contributo spettante per la fusione è proporzionalmente ridotto.

     4. I comuni istituiti a seguito della fusione di comuni inviano la richiesta di contributo entro il 30 settembre dell'anno di costituzione per la relativa attribuzione entro il 31 ottobre dello stesso anno. Il contributo è attribuito in proporzione al periodo temporale di istituzione. Ai nuovi enti che inviano la richiesta di contributo successivamente al termine del 30 settembre e non oltre il 31 dicembre dell'anno di costituzione sarà attribuito per lo stesso anno e per l'anno successivo un contributo nei limiti delle disponibilità di fondi esistenti a seguito degli avvenuti riparti.

     5. Ai comuni istituiti a seguito della fusione di comuni alla data anteriore all'entrata in vigore della legge n. 265 del 1999 spetta il contributo in applicazione dei criteri stabiliti dal presente decreto.

 

          Art. 7. Disposizioni finali e transitorie

     1. Alle unioni di comuni istituite successivamente all'entrata in vigore della legge n. 265 del 1999 ed alle comunità montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali spetta un contributo per ciascuno degli anni 1999 e 2000 da determinare sulla base dei criteri stabiliti dal presente decreto. A tale fine entro il 15 novembre 2000 trasmettono apposita richiesta di contributo unitamente alla certificazione di cui all'articolo 5, comma 1.

     2. Alle unioni di comuni istituite prima della entrata in vigore della legge n. 265 del 1999, spetta dall'anno 2000 un contributo da determinare sulla base dei criteri stabiliti dal presente decreto. A tale fine entro il 15 novembre 2000 trasmettono richiesta di contributo unitamente ad apposita certificazione attestante i servizi esercitati in forma associata, nonché l'ammontare complessivo delle spese correnti ed in conto capitale impegnate relative a tali servizi, desunto dall'ultimo rendiconto approvato.

     3. Con decreto del Ministero dell'interno da emanarsi entro il 15 ottobre 2000 vengono definiti i modelli per le certificazioni di cui ai commi 1 e 2 .

     4. I comuni istituiti a seguito di fusione avvenuta successivamente alla entrata in vigore della legge n. 265 del 1999 viene attribuito un contributo a decorrere dall'anno 2000 da determinare sulla base dei criteri stabiliti dal presente decreto. Per l'attribuzione del contributo trasmettono apposita richiesta entro il termine del 15 novembre 2000.


[1] Per una soppressione parziale del presente decreto, vedi l'art. 20 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.

[2] Comma abrogato dall'art. 1 del D.M. 1 ottobre 2004, n. 289.

[3] Lettera aggiunta dall'art. 1 del D.M. 1 ottobre 2004, n. 289.

[4] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 1 ottobre 2004, n. 289.

[5] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.M. 1 ottobre 2004, n. 289.

[6] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.M. 1 ottobre 2004, n. 289.

[7] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.M. 1 ottobre 2004, n. 289.

[8] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.M. 1 ottobre 2004, n. 289.

[9] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.M. 1 ottobre 2004, n. 289.

[10] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 1 ottobre 2004, n. 289.

[11] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.M. 1 ottobre 2004, n. 289.

[12] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.M. 1 ottobre 2004, n. 289.

[13] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 1 ottobre 2004, n. 289.