§ 27.6.421 - D.M. 1 ottobre 2004, n. 289.
Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'interno 1° febbraio 2000, n. 318, concernente la ripartizione dei contributi spettanti ai [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.6 finanza locale
Data:01/10/2004
Numero:289


Sommario
Art. 1.  Modifiche ed integrazioni al D.M. 1 settembre 2000, n. 318


§ 27.6.421 - D.M. 1 ottobre 2004, n. 289.

Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'interno 1° febbraio 2000, n. 318, concernente la ripartizione dei contributi spettanti ai Comuni, derivanti da procedure di fusione, alle Unioni di comuni ed alle Comunità montane, svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali.

(G.U. 2 dicembre 2004, n. 283)

 

IL MINISTRO DELL'INTERNO

 

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 6, comma 8, della legge 3 agosto 1999, n. 265;

Visti gli articoli 27, 28, 32 e 33 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'articolo 1-quater, commi 7, 8 e 9, del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, convertito dalla legge 20 maggio 2003, n. 116;

Vista la necessità e l'urgenza di apportare modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n. 318, disciplinante i criteri di utilizzo dei contributi erariali disponibili per il finanziamento delle procedure di unione e fusione di comuni, ai fini di una ordinata gestione transitoria delle risorse finanziarie disponibili per l'anno 2004;

Ritenuto, per le considerazioni sopra riportate, che il presente decreto ha un'efficacia temporale limitata all'anno 2004;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto il parere espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza del 30 agosto 2004;

Vista la comunicazione effettuata al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

 

Adotta

il seguente regolamento:

 

Art. 1. Modifiche ed integrazioni al D.M. 1 settembre 2000, n. 318

     1. Al decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n. 318, sono apportate le modifiche ed integrazioni di cui ai seguenti commi.

     2. Il comma 2 dell'articolo 2 è abrogato.

     3. All'articolo 3, dopo la lettera g) del comma 1, è aggiunta la seguente:

«g-bis) 3 per cento per le unioni di comuni ove siano presenti almeno due comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.».

     4. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 5 la parola «consuntivo» è sostituita dalla seguente: «rendiconto».

     5. I commi 3 e 4 dell'articolo 5 sono sostituiti dai seguenti commi:

     «3. A ciascuna unione di comuni ed a ciascuna comunità montana spetta in base ai servizi esercitati in forma associata un contributo pari:

a) al 15 per cento delle spese correnti ed in conto capitale certificate ove l'ente gestisca in forma associata due servizi;

b) al 19 per cento delle spese correnti ed in conto capitale certificate ove l'ente gestisca in forma associata da tre a cinque servizi;

c) al 26 per cento delle spese correnti ed in conto capitale certificate ove l'ente gestisca in forma associata più di cinque servizi.

4. Le percentuali di cui al comma 3 sono elevate del 5 per cento per le spese certificate relative ai seguenti servizi: anagrafe e stato civile, ufficio tecnico, urbanistica e gestione del territorio e polizia locale. La percentuale di incremento spetta anche se l'esercizio associato riguarda solo tali servizi.».

     6. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 sono aggiunti i seguenti commi:

«4-bis. Ove vengano conferite integralmente in gestione associata una o più funzioni, composte da più di due servizi individuati ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194, il contributo determinato ai sensi dei commi 3 e 4 ad esse riferibile è incrementato del 10 per cento.

4-ter. Per la determinazione del contributo spettante alle unioni di comuni nelle fattispecie di cui al comma 1, le spese certificate dai singoli comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono calcolate con riferimento alla spesa media nazionale per abitante sostenuta dai comuni sino a 5.000 abitanti. Tale spesa è moltiplicata per il numero di 5.000 abitanti.

4-quater. Le unioni di comuni e le comunità montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali che hanno ricevuto il contributo in relazione alle fattispecie previste dal comma 1 sono tenute a dimostrare l'effettivo avvio della funzionalità dei servizi per i quali è stato attribuito il contributo statale. A tale fine, con il decreto di cui al comma 2, sono stabiliti gli elementi in base ai quali è possibile valutare l'effettivo avvio dei servizi nel primo anno di funzionamento. I predetti enti sono tenuti comunque a certificare le spese correnti ed in conto capitale sostenute nel primo anno di funzionamento. Ove dette spese risultino inferiori di almeno il 10 per cento di quelle certificate per ottenere il contributo nelle fattispecie di cui al comma 1, tale differenza è recuperata in sede di attribuzione dei successivi contributi annuali. In tale caso il recupero è proporzionale al rapporto esistente tra le spese certificate per le fattispecie di cui al comma 1 ed il contributo spettante ai sensi del presente articolo. Nel caso in cui si accerti che le unioni di comuni e le comunità montane, nelle fattispecie di cui al comma 1, non abbiano esercitato effettivamente i servizi il contributo di cui al presente articolo è revocato. Per le unioni di comuni il raffronto è effettuato tra le spese prese in considerazione ai fini dell'attribuzione del contributo per le fattispecie di cui al comma 1 e le spese sostenute nel primo anno di funzionamento definite secondo i criteri di cui al comma 5-bis.».

     7. Al primo periodo del comma 5, dell'articolo 5, dopo le parole «il contributo di cui al comma 1,» sono inserite le seguenti parole: «a decorrere dall'anno successivo quello cui si riferisce la certificazione di cui al comma 4-ter,».

     8. Alla fine del comma 5 dell'articolo 5 è aggiunto il seguente periodo: «Il contributo è aumentato del 5 per cento a favore delle unioni di comuni e delle comunità montane la cui spesa media complessiva per abitante per la gestione dei servizi sia superiore alla spesa media nazionale per abitante risultante dalle certificazioni trasmesse rispettivamente dalle unioni di comuni e dalle comunità montane.».

     9. Dopo il comma 5 dell'articolo 5 sono aggiunti i seguenti commi:

«5-bis. Il contributo da rideterminare triennalmente nei confronti delle unioni di comuni ai sensi del comma 5 è calcolato in misura pari al prodotto della spesa media per abitante certificata per il numero degli abitanti dei singoli comuni facenti parte dell'unione, considerando comunque la popolazione di ciascun ente sino ad un massimo di 5.000 abitanti. In sede di rideterminazione triennale del contributo, dalle spese certificate dalle unioni di comuni sono detratte quelle attribuibili ai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. A tale fine la spesa da detrarre è pari al prodotto risultante tra la spesa media per abitante delle unioni di comuni e la popolazione dei comuni superiori a 30.000 abitanti.

5-ter. Ove le unioni di comuni e le comunità montane non trasmettano la certificazione di cui al comma 5, la quota del contributo determinata ai sensi del presente articolo e le quote di contributo di cui agli articoli 3 e 4 sono sospese con la possibilità della corresponsione delle stesse, all'atto della presentazione della certificazione, solo ove residuino fondi disponibili.».

     10. Al comma 6 dell'articolo 5, le parole «di cui al comma 5», sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 4-quater e 5».