§ 98.1.500 - D.M. 1 agosto 2002, n. 199.
Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato


Settore:Normativa nazionale
Data:01/08/2002
Numero:199


Sommario
Art. 1.  Bando di concorso
Art. 2.  Esclusione dal concorso
Art. 3.  Presentazione delle domande
Art. 4.  Commissione esaminatrice
Art. 5.  Titoli
Art. 6.  Formazione ed approvazione della graduatoria
Art. 7.  Bando di concorso
Art. 8.  Possesso dei requisiti ed esclusione dal concorso
Art. 9.  Domande di partecipazione e diario della prova scritta
Art. 10.  Commissione esaminatrice
Art. 11.  Prova scritta
Art. 12.  Titoli
Art. 13.  Formazione ed approvazione della graduatoria
Art. 13 bis.  (Procedure e modalità concorsuali semplificate).
Art. 13 ter.  (Bando di concorso)
Art. 13 quater.  (Titoli)
Art. 13 quinquies.  (Formazione ed approvazione della graduatoria)
Art. 13 sexies.  (Rinvio)
Art. 13 septies.  (Ambito di applicazione)
Art. 14.  Durata e finalità
Art. 15.  Aree di formazione
Art. 16.  Assenze
Art. 17.  Verifiche intermedie
Art. 18.  Esame finale
Art. 19.  Commissione d'esame finale
Art. 20.  Comitato di vigilanza
Art. 21.  Graduatoria finale
Art. 22.  Rinvio


§ 98.1.500 - D.M. 1 agosto 2002, n. 199. [1]

Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato

(G.U. 13 settembre 2002, n. 215)

 

     IL MINISTRO DELL'INTERNO

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modifiche ed integrazioni, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, con il quale è stato approvato il regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;

     Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, recante l'attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato, così come modificato dalla legge 28 febbraio 2001, n. 53;

     Visto l'articolo 2, comma 5, lettera b), del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12 [2];

     Considerato che ai sensi dell'articolo 24-quater del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, inserito dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 53 del 2001, occorre individuare con apposito regolamento le modalità di svolgimento del concorso per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione d'esami, nonché le modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale ed i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso;

     Ritenuto di dover procedere ad una compiuta disciplina di quanto testé richiamato;

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Acquisito il parere delle Organizzazioni Sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

     Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 giugno 2002;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 333.A/9806.E.2.3 del 3 luglio 2002;

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Capo I

Concorso interno per titoli

 

     Art. 1. Bando di concorso

     1. Il concorso di cui all'articolo 24-quater, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, da pubblicare nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, nel quale sono indicati:

     a) il numero dei posti messi a concorso e le sedi disponibili a livello provinciale;

     b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;

     c) le modalità di presentazione delle domande di partecipazione;

     d) le categorie di titoli ammessi a valutazione ed i punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse;

     e) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

 

          Art. 2. Esclusione dal concorso

     1. L'esclusione dal concorso è disposta con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

     2. Per il personale di cui all'articolo 24-quater, comma 2, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nei cui confronti sia intervenuto l'annullamento del provvedimento disciplinare che ha determinato l'esclusione dal concorso, trova applicazione la previsione contenuta nell'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

          Art. 3. Presentazione delle domande

     1. Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta libera, ovvero su apposito modulo predisposto per la lettura ottica dall'Amministrazione, dirette al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane, devono essere presentate agli uffici o reparti di appartenenza entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

 

          Art. 4. Commissione esaminatrice

     1. La commissione esaminatrice del concorso è composta da un presidente scelto tra i funzionari della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore e da altri quattro funzionari con qualifica di vice questore aggiunto.

     2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del ruolo dei Commissari della Polizia di Stato, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

 

          Art. 5. Titoli

     1. Le categorie di titoli di servizio ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:

     a) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 12;

     b) qualità delle mansioni svolte con particolare riferimento alla specifica competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunta, fino a punti 8;

     c) incarichi e servizi speciali conferiti con specifico provvedimento dell'amministrazione, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale, fino a punti 6;

     d) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione frequentati e superati, fino a punti 4;

     e) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciale incarico conferitogli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi o tecnici ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'amministrazione, fino a punti 4;

     f) speciali riconoscimenti, fino a punti 6;

     g) anzianità complessiva di servizio, fino a punti 10.

     2. Nell'ambito delle suddette categorie, la commissione esaminatrice determina i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi.

     3. Il Direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla commissione esaminatrice copia del foglio matricolare nonché le domande di partecipazione corredate da un foglio notizie contenente l'elenco dei titoli di servizio e ogni altra indicazione utile afferente il concorso, redatto dal dirigente l'ufficio o reparto di appartenenza e sottoscritto per conferma dal candidato.

     4. La commissione esaminatrice annota i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede individuali sottoscritte da tutti i componenti ed allegate ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante.

 

          Art. 6. Formazione ed approvazione della graduatoria

     1. Il punteggio complessivo di ciascun candidato è dato dalla somma dei punteggi relativi alle singole categorie di titoli.

     2. A parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.

     3. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarità del procedimento, è approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso.

     4. Il decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso è pubblicato nel bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

 

Capo II

Concorso interno per titoli ed esame scritto

 

          Art. 7. Bando di concorso

     1. Il concorso di cui all'articolo 24-quater, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, da pubblicare nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, nel quale sono indicati:

     a) il numero dei posti messi a concorso e le sedi disponibili a livello provinciale;

     b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;

     c) le modalità di presentazione delle domande di partecipazione;

     d) le categorie di titoli ammessi a valutazione ed i punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse;

     e) la data di svolgimento dell'esame scritto e le materie oggetto del questionario costituente la prova d'esame;

     f) la votazione minima da conseguire nella prova scritta;

     g) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

 

          Art. 8. Possesso dei requisiti ed esclusione dal concorso

     1. E' ammesso al concorso il personale del ruolo degli agenti e assistenti che abbia compiuto al 31 dicembre di ogni anno quattro anni di effettivo servizio.

     2. L'esclusione dal concorso è disposta con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

     3. Per il personale di cui all'articolo 24-quater, comma 2, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nei cui confronti sia intervenuto l'annullamento del provvedimento disciplinare che ha determinato l'esclusione dal concorso, trova applicazione la previsione contenuta nell'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

          Art. 9. Domande di partecipazione e diario della prova scritta

     1. Le domande di partecipazione al concorso, redatte, su carta libera, ovvero su apposito modulo predisposto per la lettura ottica dall'Amministrazione, dirette al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane, devono essere presentate agli uffici o reparti di appartenenza entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso.

     2. Nel bando di concorso viene data comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo di svolgimento della prova scritta ovvero della data del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno nel quale sarà pubblicato il diario di detta prova.

     3. Il candidato che non si presenti nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova scritta è escluso dal concorso.

 

          Art. 10. Commissione esaminatrice

     1. La commissione esaminatrice del concorso è composta da un presidente scelto tra i funzionari della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore e da altri quattro funzionari con qualifica di vice questore aggiunto.

     2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del ruolo dei Commissari della Polizia di Stato, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

 

          Art. 11. Prova scritta

     1. La prova scritta consiste in risposte ad un questionario somministrabile dall'Amministrazione mediante supporti informatici e/o audiovisivi, articolato su domande tendenti ad accertare prevalentemente il grado di preparazione professionale dei candidati.

     2. Il questionario può essere articolato in domande a risposta sintetica ovvero a scelta multipla, vertenti per il venti per cento su argomenti di cultura generale e per la restante parte su materie professionali.

     3. Le materie che possono formare oggetto del questionario sono italiano, storia d'Italia a partire dal 1815, geografia fisica, politica ed economica dell'Italia, educazione civica, diritto penale, procedura penale, legislazione di pubblica sicurezza e leggi speciali, ordinamento e regolamenti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

     4. La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a 60 punti. La votazione massima attribuibile alla prova scritta è di 100 punti.

     5. La predisposizione del questionario può essere affidata a qualificati istituti pubblici o privati e la relativa prova può essere gestita con l'ausilio di società specializzate.

 

          Art. 12. Titoli

     1. Le categorie di titolo di servizio ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabilite come segue:

     a) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 12;

     b) qualità delle mansioni svolte con particolare riferimento alla specifica competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunta, fino a punti 8;

     c) incarichi e servizi speciali conferiti con specifico provvedimento dell'amministrazione, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale, fino a punti 6;

     d) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione frequentati e superati, fino a punti 4;

     e) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciale incarico conferitogli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi o tecnici ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'amministrazione, fino a punti 4;

     f) speciali riconoscimenti, fino a punti 6;

     g) anzianità complessiva di servizio, fino a punti 10.

     2. Nell'ambito delle suddette categorie, la commissione esaminatrice determina i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi.

     3. Il Direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla commissione esaminatrice copia del foglio matricolare aggiornato, nonché le domande di partecipazione corredate da un foglio notizie contenente l'elenco dei titoli di servizio e ogni altra indicazione utile afferente il concorso, redatto dal dirigente l'ufficio o reparto di appartenenza e sottoscritto per conferma dal candidato.

     4. La commissione esaminatrice annota i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede individuali sottoscritte da tutti i componenti ed allegate ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante.

     5. La valutazione dei titoli è effettuata nei confronti dei soli candidati che abbiano superato la prova scritta.

 

          Art. 13. Formazione ed approvazione della graduatoria

     1. La valutazione complessiva di ciascun candidato è data dalla somma della votazione riportata nella prova scritta e del punteggio attribuito ai titoli.

     2. A parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.

     3. Gli assistenti capo vincitori del concorso interno per titoli ed esame scritto, già vincitori del concorso interno per titoli, indetto lo stesso anno, ed ammessi alla frequenza del corso di formazione professionale, sono esclusi dalla graduatoria del concorso per titoli ed esame scritto.

     4. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarità del procedimento, è approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso.

     5. Il decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso è pubblicato nel bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

 

Capo II-bis [3]

Concorso con procedure e modalità concorsuali semplificate

 

     Art. 13 bis. (Procedure e modalità concorsuali semplificate). [4]

     1. Per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente con procedure e modalità concorsuali semplificate, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, lettera b), del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12, si provvede, per i posti disponibili nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2004 e il 31 dicembre 2012, attraverso un concorso interno per titoli, fermi restando i limiti percentuali dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, e all'articolo 24-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, comma 1, lettere a) e b), riservati al personale in possesso dei requisiti ivi previsti, nonchè di quelli di cui al comma 2 del medesimo articolo 24-quater.

     2. I posti del concorso di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 24-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, relativi a quelli disponibili dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2012, sono riservati agli assistenti capo che ricoprono, a quest'ultima data, una posizione di ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti complessivamente riservati a tale personale, fermo restando il possesso della stessa qualifica al 31 dicembre di ciascun anno per i corrispondenti posti disponibili alle stesse date.

     3. La valutazione dei titoli per il personale di cui al comma 2 ai fini della formazione della relativa graduatoria precede quella dei titoli del personale di cui alla lettera b), comma 1, del medesimo articolo 24-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. I posti non coperti per ciascun anno di riferimento, dal 2004 al 2012, sono portati in aumento di quelli riferiti all'anno successivo, nell'ambito del limite percentuale della rispettiva riserva, di cui alle predette lettere a) e b), comma 1, dello stesso articolo 24-quater. I posti eventualmente non coperti al termine della complessiva procedura concorsuale semplificata sono portati in aumento, in proporzione alle rispettive percentuali del 60 e del 40 per cento, di quelli disponibili al 31 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 24-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

 

     Art. 13 ter. (Bando di concorso) [5]

     1. Il concorso di cui all'articolo 13-bis è indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, da pubblicare nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, nel quale sono indicati:

     a) il numero dei posti messi a concorso per ciascun anno disponibili al 31 dicembre di ogni anno;

     b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso dei quali i candidati devono essere in possesso al 31 dicembre di ogni anno riferiti ai corrispondenti posti disponibili alla stessa data;

     c) le modalità di presentazione, per via telematica, delle domande di partecipazione;

     d) le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed i punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse;

     e) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

 

     Art. 13 quater. (Titoli) [6]

     1. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria per il personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 24-quater, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono stabiliti come segue:

     a) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a 8 punti;

     b) anzianità complessiva di servizio, fino a 14 punti;

     c) speciali riconoscimenti e ricompense, fino a 4 punti;

     d) titoli di studio, fino a 3 punti;

     e) conoscenza della lingua inglese, punti 0,5;

     f) conoscenza delle procedure e dei sistemi informatici, punti 0,5;

     g) per il superamento della prova selettiva in precedenti analoghi concorsi e ai vincitori di analoghi concorsi che non abbiano partecipato al corso di formazione o si siano dimessi durante la frequenza, attribuzione di 5 punti.

     2. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria per il personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 24-quater, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono stabiliti come segue:

     a) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a 8 punti;

     b) anzianità complessiva di servizio, fino a 10 punti;

     c) speciali riconoscimenti e ricompense, fino a 4 punti;

     d) titoli di studio, fino a 8 punti;

     e) conoscenza della lingua inglese, punti 0,5;

     f) conoscenza delle procedure e dei sistemi informatici, punti 0,5;

     g) per il superamento della prova selettiva in precedenti analoghi concorsi e ai vincitori di analoghi concorsi che non abbiano partecipato al corso di formazione o si siano dimessi durante la frequenza, attribuzione di 5 punti.

     3. Nell'ambito delle suddette categorie, la Commissione esaminatrice stabilisce, in sede di prima riunione, i criteri di massima per la graduale valutazione dei titoli e per l'attribuzione dei relativi punteggi, dandone comunicazione secondo idonee forme di pubblicità anche sul sito dell'Amministrazione.

 

     Art. 13 quinquies. (Formazione ed approvazione della graduatoria) [7]

     1. La formazione e approvazione della graduatoria assicurano la distinzione dei posti disponibili per ciascun anno dei candidati ammessi per la copertura dei medesimi posti.

     2. Prima dell'avvio al corso di formazione professionale, sono pubblicate le sedi disponibili a livello provinciale, assicurando il mantenimento della sede di servizio agli assistenti capo vincitori della procedura di cui all'articolo 13-bis, comma 2.

 

     Art. 13 sexies. (Rinvio) [8]

     1. Per quanto non previsto dal presente Capo, si applicano le disposizioni del presente regolamento relative al concorso interno per titoli di cui al Capo I, nonchè quelle di cui al Capo III, relative alla modalità del corso di formazione professionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24-quater, commi 3, 4 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

 

     Art. 13 septies. (Ambito di applicazione) [9]

     1. Le disposizioni del presente Capo, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, lettera b), del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12, si applicano ai fini dell'accesso alla qualifica di vice sovrintendente relativamente ai posti disponibili dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2012.

 

Capo III

Modalità di svolgimento del corso di formazione professionale

 

          Art. 14. Durata e finalità

     1. Il corso di formazione professionale di cui all'articolo 24-quater, comma 1, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ha carattere teorico-pratico ed ha durata di tre mesi, di cui uno di tirocinio applicativo presso la sede di servizio, secondo le modalità, anche telematiche e informatiche, stabilite con decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza; esso persegue obiettivi didattici finalizzati all'esercizio delle funzioni previste per gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti ed in particolare a quelle connesse all'attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria [10].

 

          Art. 15. Aree di formazione

     1. I contenuti didattici del corso sono ripartiti in aree di formazione giuridica, professionale e tecnico-operativa.

     2. I programmi, l'individuazione delle prove e delle materie degli esami finali - fatto salvo quanto previsto dal presente regolamento - sono definiti con provvedimento adottato dal Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del Direttore centrale per gli istituti di istruzione.

 

          Art. 16. Assenze

     1. Ai fini del raggiungimento dei limiti massimi di assenza previsti per le dimissioni dal corso si computano le giornate di effettiva attività didattica.

     2. La mancata partecipazione, anche in giornate diverse, alle attività previste dall'orario delle lezioni, per un totale di otto ore, costituisce assenza da una giornata didattica.

     3. Non sono computate nel limite massimo di assenza le giornate in cui i frequentatori abbiano dovuto prestare testimonianza innanzi all'Autorità giudiziaria.

 

          Art. 17. Verifiche intermedie

     1. Durante il corso i frequentatori possono essere sottoposti a verifiche didattiche nelle aree di formazione mediante prove orali, prove pratiche, nonché risposte a quesiti scritti relativi al programma svolto, anche attraverso test a controllo computerizzato.

     2. Al fine di garantire l'omogeneità delle procedure di verifica di cui al comma 1, la tipologia delle prove, i quesiti ed i criteri di correzione sono predisposti dalla Direzione della scuola ove si svolge il corso, sulla base di direttive impartite in materia dalla Direzione centrale per gli istituti di istruzione.

 

          Art. 18. Esame finale

     1. Al termine del corso i frequentatori sostengono un esame consistente in:

     a) una verifica scritta, che può articolarsi su più prove, relativa alle materie delle aree giuridica e professionale;

     b) una verifica, che può articolarsi su più prove orali e pratiche, relativa ad altre materie previste dal programma di studi.

     2. La commissione d'esame di cui all'articolo 19 provvede a stabilire il contenuto ed il metodo per la valutazione delle prove d'esame, i criteri per la valutazione del rendimento ottenuto durante il corso, anche sulla base delle verifiche di cui all'articolo 17, nonché i criteri per l'attribuzione del giudizio finale.

     3. L'esame si intende superato se il frequentatore riporta un giudizio finale complessivo di: "profitto", "segnalato profitto", "ottimo profitto". Il frequentatore che consegue la valutazione di "insufficiente profitto" nel giudizio finale complessivo non supera il corso.

     4. Il frequentatore che, senza giustificato motivo, non si presenti ad una prova d'esame viene considerato rinunciatario e dimesso dal corso.

     5. Il frequentatore che, per malattia o per altro giustificato grave motivo valutato dalla Commissione d'esame, non ha potuto partecipare all'esame finale, è ammesso a sostenerlo in una sessione straordinaria da effettuarsi entro quarantacinque giorni dalla conclusione dell'esame finale.

     6. Le prove già sostenute nella sessione ordinaria non devono essere ripetute.

 

          Art. 19. Commissione d'esame finale

     1. La Commissione d'esame è nominata con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

     2. La Commissione è composta:

     a) dal direttore dell'Istituto d'istruzione ove si svolge il corso con funzioni di presidente;

     b) da un numero di membri non inferiori a quattro scelti, di norma, tra i docenti del corso;

     c) da un segretario con qualifica non inferiore ad ispettore superiore della Polizia di Stato, od equiparata.

     3. La Commissione può avvalersi, per l'espletamento delle prove di carattere tecnico-specialistico, di personale qualificato nelle specifiche materie.

     4. La Commissione esaminatrice può essere articolata, per particolari esigenze organizzative, unico restando il presidente, in più sottocommissioni costituite da non meno di tre componenti.

     5. Con lo stesso decreto di nomina vengono designati uno o più componenti supplenti.

 

          Art. 20. Comitato di vigilanza

     1. Per lo svolgimento dell'esame finale, con provvedimento del Direttore dell'istituto d'istruzione ove si svolge il corso, è nominato un comitato di vigilanza. Qualora l'esame abbia luogo in più sedi sono nominati più comitati secondo le specifiche esigenze.

 

          Art. 21. Graduatoria finale

     1. Ai fini della nomina alla qualifica di vice sovrintendente e della determinazione del posto in ruolo, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 24-quater, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, la graduatoria finale è formata in base al giudizio di cui all'articolo 18, comma 3, dando precedenza nell'ordine a coloro che hanno riportato il giudizio di: "ottimo profitto", "segnalato profitto", "profitto". A parità di valutazione precede il frequentatore che si è collocato prima nella graduatoria del concorso.

 

          Art. 22. Rinvio

     1. Per quanto non previsto nel capo I e II del presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, e successive modifiche ed integrazioni.

     2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


[1] Abrogato dall'art. 136 del D.M. 9 settembre 2022, n. 168, ad esclusione del Capo II-bis limitatamente all'espletamento dei concorsi per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), a-bis), a-ter), a-quater), b), b-bis) del decreto legislativo n. 95 del 2017.

[2] Inserito dall'art. 1 del D.M. 3 dicembre 2013, n. 144.

[3] Capo inserito dall'art. 1 del D.M. 3 dicembre 2013, n. 144.

[4] Articolo inserito dall'art. 1 del D.M. 3 dicembre 2013, n. 144.

[5] Articolo inserito dall'art. 1 del D.M. 3 dicembre 2013, n. 144.

[6] Articolo inserito dall'art. 1 del D.M. 3 dicembre 2013, n. 144.

[7] Articolo inserito dall'art. 1 del D.M. 3 dicembre 2013, n. 144.

[8] Articolo inserito dall'art. 1 del D.M. 3 dicembre 2013, n. 144.

[9] Articolo inserito dall'art. 1 del D.M. 3 dicembre 2013, n. 144.

[10] Comma già modificato dall'art. 1 del D.M. 3 dicembre 2013, n. 144 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.M. 19 novembre 2015, n. 196.