§ 46.9.194 - D.M. 3 dicembre 2013, n. 144.
Regolamento recante modifica al decreto 1° agosto 2002, n. 199, concernente il «Regolamento recante modalità di accesso alla qualifica iniziale del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.9 polizia di Stato
Data:03/12/2013
Numero:144


Sommario
Art. 1 . Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 1° agosto 2002, n. 199
Art. 2 . Clausola di invarianza finanziaria
Art. 3 . Entrata in vigore


§ 46.9.194 - D.M. 3 dicembre 2013, n. 144.

Regolamento recante modifica al decreto 1° agosto 2002, n. 199, concernente il «Regolamento recante modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato».

(G.U. 21 dicembre 2013, n. 299)

 

     IL MINISTRO DELL'INTERNO

 

     Visto l'articolo 24-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, che disciplina le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, ed in particolare il comma 6, ai sensi del quale le modalità di svolgimento dei concorsi, le categorie di titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciscuna di esse, la composizione delle commissioni d'esami, nonchè le modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale e i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso sono stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da emanarsi ai sensi dell'articolo17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto l'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, che stabilisce aliquote diverse di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti per i posti disponibili al 31 dicembre 2004;

     Visto l'articolo 2, comma 5, lettera b), del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12, con il quale il Ministero dell'interno è stato autorizzato, per l'anno 2013, ad attivare procedure e modalità concorsuali semplificate per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato, nei limiti dei posti complessivamente disponibili in organico al 31 dicembre 2012, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

     Visto il proprio decreto 1° agosto 2002, n. 199, recante il regolamento delle modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, adottato ai sensi del citato articolo 24-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335;

     Ritenuto necessario, allo scopo di dare attuazione al richiamato articolo 2, comma 5, lettera b), del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, definire le procedure e modalità concorsuali semplificate per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente, attraverso il ricorso al predetto decreto 1° agosto 2002, n. 199;

     Ritenuto, pertanto, di integrare e modificare il proprio decreto in data 1° agosto 2002, n. 199;

     Acquisito il parere delle Organizzazioni Sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 ottobre 2013;

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 46/A2013-003097 del 20 novembre 2013;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 1° agosto 2002, n. 199

     1. Al regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, di cui al decreto del Ministro dell'interno 1° agosto 2002, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nelle premesse, dopo il terzo «Visto» è inserito il seguente: «Visto l'articolo 2, comma 5, lettera b), del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12;»;

     b) dopo il Capo II - Concorso interno per titoli ed esame scritto, è inserito il seguente:

     «Capo II-bis - Concorso con procedure e modalità concorsuali semplificate»;

     c) al Capo II-bis, dopo l'articolo 13, sono inseriti i seguenti:

     «13-bis (Procedure e modalità concorsuali semplificate). - 1. Per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente con procedure e modalità concorsuali semplificate, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, lettera b), del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12, si provvede, per i posti disponibili nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2004 e il 31 dicembre 2012, attraverso un concorso interno per titoli, fermi restando i limiti percentuali dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, e all'articolo 24-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, comma 1, lettere a) e b), riservati al personale in possesso dei requisiti ivi previsti, nonchè di quelli di cui al comma 2 del medesimo articolo 24-quater.

     2. I posti del concorso di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 24-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, relativi a quelli disponibili dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2012, sono riservati agli assistenti capo che ricoprono, a quest'ultima data, una posizione di ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti complessivamente riservati a tale personale, fermo restando il possesso della stessa qualifica al 31 dicembre di ciascun anno per i corrispondenti posti disponibili alle stesse date.

     3. La valutazione dei titoli per il personale di cui al comma 2 ai fini della formazione della relativa graduatoria precede quella dei titoli del personale di cui alla lettera b), comma 1, del medesimo articolo 24-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. I posti non coperti per ciascun anno di riferimento, dal 2004 al 2012, sono portati in aumento di quelli riferiti all'anno successivo, nell'ambito del limite percentuale della rispettiva riserva, di cui alle predette lettere a) e b), comma 1, dello stesso articolo 24-quater. I posti eventualmente non coperti al termine della complessiva procedura concorsuale semplificata sono portati in aumento, in proporzione alle rispettive percentuali del 60 e del 40 per cento, di quelli disponibili al 31 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 24-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

     13-ter (Bando di concorso) - 1. Il concorso di cui all'articolo 13-bis è indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, da pubblicare nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, nel quale sono indicati:

     a) il numero dei posti messi a concorso per ciascun anno disponibili al 31 dicembre di ogni anno;

     b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso dei quali i candidati devono essere in possesso al 31 dicembre di ogni anno riferiti ai corrispondenti posti disponibili alla stessa data;

     c) le modalità di presentazione, per via telematica, delle domande di partecipazione;

     d) le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed i punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse;

     e) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

     13-quater (Titoli) - 1. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria per il personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 24-quater, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono stabiliti come segue:

     a) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a 8 punti;

     b) anzianità complessiva di servizio, fino a 14 punti;

     c) speciali riconoscimenti e ricompense, fino a 4 punti;

     d) titoli di studio, fino a 3 punti;

     e) conoscenza della lingua inglese, punti 0,5;

     f) conoscenza delle procedure e dei sistemi informatici, punti 0,5;

     g) per il superamento della prova selettiva in precedenti analoghi concorsi e ai vincitori di analoghi concorsi che non abbiano partecipato al corso di formazione o si siano dimessi durante la frequenza, attribuzione di 5 punti.

     2. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria per il personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 24-quater, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono stabiliti come segue:

     a) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a 8 punti;

     b) anzianità complessiva di servizio, fino a 10 punti;

     c) speciali riconoscimenti e ricompense, fino a 4 punti;

     d) titoli di studio, fino a 8 punti;

     e) conoscenza della lingua inglese, punti 0,5;

     f) conoscenza delle procedure e dei sistemi informatici, punti 0,5;

     g) per il superamento della prova selettiva in precedenti analoghi concorsi e ai vincitori di analoghi concorsi che non abbiano partecipato al corso di formazione o si siano dimessi durante la frequenza, attribuzione di 5 punti.

     3. Nell'ambito delle suddette categorie, la Commissione esaminatrice stabilisce, in sede di prima riunione, i criteri di massima per la graduale valutazione dei titoli e per l'attribuzione dei relativi punteggi, dandone comunicazione secondo idonee forme di pubblicità anche sul sito dell'Amministrazione.

     13-quinquies (Formazione ed approvazione della graduatoria) - 1. La formazione e approvazione della graduatoria assicurano la distinzione dei posti disponibili per ciascun anno dei candidati ammessi per la copertura dei medesimi posti.

     2. Prima dell'avvio al corso di formazione professionale, sono pubblicate le sedi disponibili a livello provinciale, assicurando il mantenimento della sede di servizio agli assistenti capo vincitori della procedura di cui all'articolo 13-bis, comma 2.

     13-sexies (Rinvio) - 1. Per quanto non previsto dal presente Capo, si applicano le disposizioni del presente regolamento relative al concorso interno per titoli di cui al Capo I, nonchè quelle di cui al Capo III, relative alla modalità del corso di formazione professionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24-quater, commi 3, 4 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

     13-septies (Ambito di applicazione) - 1. Le disposizioni del presente Capo, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, lettera b), del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12, si applicano ai fini dell'accesso alla qualifica di vice sovrintendente relativamente ai posti disponibili dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2012.

     d) all'articolo 14 le parole: «ed ha la durata di quattro mesi;» sono sostituite dalle seguenti: «ed ha durata di tre mesi, di cui uno di tirocinio applicativo presso la sede di assegnazione, secondo le modalità, anche telematiche e informatiche, stabilite con decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza;».

 

     Art. 2. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

     Art. 3. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2013  Registro n.6 Interno, foglio n. 360