§ 28.2.36 - Legge 23 dicembre 1972, n. 844.
Proroga delle disposizioni contenute nella legge 8 agosto 1972, n. 462.


Settore:Normativa nazionale
Materia:28. Contratti
Capitolo:28.2 contratti agrari
Data:23/12/1972
Numero:844


Sommario
Art. unico.      Il termine fissato dall'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 462, è prorogato al 15 marzo 1973.


§ 28.2.36 - Legge 23 dicembre 1972, n. 844.

Proroga delle disposizioni contenute nella legge 8 agosto 1972, n. 462.

(G.U. 4 gennaio 1973, n. 4)

 

     Art. unico.

     Il termine fissato dall'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 462, è prorogato al 15 marzo 1973.

     Le disposizioni contenute nella legge 8 agosto 1972, n. 462, si applicano, sino al 15 marzo 1973, anche per i pagamenti comunque dovuti dagli affittuari per l'annata agraria 1972-1973; salvo conguaglio in base a quanto sarà stabilito da apposita legge sostitutiva delle norme dichiarate illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 155 del 1972.

     I pagamenti effettuati dagli affittuari a titolo provvisorio per l'annata agraria 1970-1971 saranno conguagliati in base alle norme che saranno emanate ai sensi del precedente comma.

     Gli affittuari che abbiano effettuato pagamenti in base alle disposizioni contenute nella presente legge non possono essere considerati inadempienti per morosità.