§ 28.2.28 - Legge 8 agosto 1972, n. 462.
Conguaglio al 10 novembre 1972 del pagamento dei canoni di affitto dei fondi rustici scadenti anteriormente alla data predetta relativi all'annata [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:28. Contratti
Capitolo:28.2 contratti agrari
Data:08/08/1972
Numero:462


Sommario
Art. 1.      Per l'annata agraria 1971-72, le somme dovute alle varie scadenze anche consuetudinarie sino al 10 novembre 1972, in base ai canoni stabiliti ai sensi della legge 11 [...]
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 28.2.28 - Legge 8 agosto 1972, n. 462.

Conguaglio al 10 novembre 1972 del pagamento dei canoni di affitto dei fondi rustici scadenti anteriormente alla data predetta relativi all'annata agraria 1971-1972.

(G.U. 23 agosto 1972, n. 218)

 

 

     Art. 1.

     Per l'annata agraria 1971-72, le somme dovute alle varie scadenze anche consuetudinarie sino al 10 novembre 1972, in base ai canoni stabiliti ai sensi della legge 11 febbraio 1971, n. 11, per l'affitto dei fondi rustici, saranno soggette a conguaglio secondo quanto sarà stabilito da apposita legge sostitutiva delle norme dichiarate illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 155 del 1972 [1].

 

          Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


[1]  Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 15 marzo 1973 dall'art. unico della L. 23 dicembre 1972, n. 844 e fino al termine dell'annata agraria in corso, secondo le scadenze consuetudinarie, dall'art. 1 della L. 9 agosto 1973, n. 508.