§ 28.2.10 - Legge 3 giugno 1950, n. 392.
Rettifica degli articoli 2 e 5 della legge 25 giugno 1949, n. 353, sulla proroga dei contratti agrari di affitto dei fondi rustici, mezzadria, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:28. Contratti
Capitolo:28.2 contratti agrari
Data:03/06/1950
Numero:392


Sommario
Art. 1.  [2]
Art. 2.      Le cause tuttora pendenti presso le commissioni circondariali o regionali di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 aprile 1947, n. 273, debbono essere [...]
Art. 3.      Le decisioni delle commissioni circondariali di cui all'art. 6 del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 273, pubblicate e notificate prima dell'entrata in vigore della [...]
Art. 4.      Il testo dell'art. 5 della legge 25 giugno 1949, n. 353, è sostituito dal seguente
Art. 5.  Disposizione transitoria
Art. 6.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 28.2.10 - Legge 3 giugno 1950, n. 392. [1]

Rettifica degli articoli 2 e 5 della legge 25 giugno 1949, n. 353, sulla proroga dei contratti agrari di affitto dei fondi rustici, mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione.

(G.U. 3 luglio 1950, n. 149)

 

 

     Art. 1. [2]

     Il testo dell'art. 2 della legge 25 giugno 1949, n. 353, è sostituito dal seguente:

     "La competenza per tutte le controversie relative alla presente legge e agli altri provvedimenti legislativi di proroga dei contratti di affitto e di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione, comprese quelle per la risoluzione del contratto e il conseguente rilascio del fondo, è attribuita alle Sezioni specializzate dei Tribunali e delle Corti d'appello, costituite ai sensi dell'art. 7 della legge 4 agosto 1948, n. 1094, le quali, per le controversie relative a rapporti d'affitto, giudicheranno con l'intervento dei magistrati togati e di quattro esperti, nominati su designazione, in numero doppio, per due di essi, delle organizzazioni provinciali degli affittuari coltivatori diretti e per gli altri due, delle organizzazioni provinciali dei locatori a coltivatori diretti".

 

          Art. 2.

     Le cause tuttora pendenti presso le commissioni circondariali o regionali di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 aprile 1947, n. 273, debbono essere riassunte, rispettivamente, davanti alle Sezioni specializzate dei Tribunali o delle Corti di appello, di cui all'articolo precedente, a cura della parte più diligente, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

     Se la riassunzione non avviene nel termine su indicato il processo si estingue.

 

          Art. 3.

     Le decisioni delle commissioni circondariali di cui all'art. 6 del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 273, pubblicate e notificate prima dell'entrata in vigore della presente legge, ma non ancora passate in giudicato, possono essere impugnate innanzi alle Sezioni specializzate delle Corti di appello nel termine di trenta giorni dalla entrata in vigore della legge medesima.

     Per le decisioni non ancora notificate il termine per la impugnazione decorre dalla notifica.

 

          Art. 4.

     Il testo dell'art. 5 della legge 25 giugno 1949, n. 353, è sostituito dal seguente:

     "Le Sezioni specializzate del Tribunale istituite dalla legge 4 agosto 1948, n. 1094, che siano adite ai sensi dell'art. 7 della legge predetta, sono competenti a conoscere anche delle controversie individuali dipendenti dall'applicazione del decreto legislativo 27 maggio 1947, n. 495, e di qualsiasi altra domanda relativa a contratti di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione, qualora tra le domande che si propongono sussista connessione.

     "Se una causa pendente davanti una Sezione specializzata del Tribunale di cui alla legge 4 agosto 1948, n. 1094, sia connessa con altra correlativa a contratti di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione, pendente davanti ad altro giudice, ordinario o speciale, la competenza a conoscere di tutte le cause connesse spetta alla Sezione specializzata del Tribunale. La causa che non sia pendente davanti alla Sezione specializzata deve essere riassunta davanti a questa entro il termine perentorio fissato dal giudice che dichiara la connessione.

     "Si osservano in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 40, secondo comma del Codice di procedura civile".

 

          Art. 5. Disposizione transitoria

     L'esecuzione delle sentenze di sfratto emanate in conseguenza della presente legge, anche se relative alla annata agraria 1948-49, rimane sospesa fino alla fine dell'annata agraria 1949-50.

 

          Art. 6.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2]  La Corte costituzionale, con sentenza 20 dicembre 1962, n. 108, ha dichiarato la illegittimità del presente articolo, in riferimento agli artt. 102, secondo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione.