§ 28.2.a - Legge 4 agosto 1948, n. 1094.
Proroga dei contratti di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:28. Contratti
Capitolo:28.2 contratti agrari
Data:04/08/1948
Numero:1094


Sommario
Art. 1.      La proroga dei contratti verbali e di quelli scritti di mezzadria, di colonia parziaria e di compartecipazione con coltivatori manuali, sancita nell'art. 1 del decreto [...]
Art. 2.      Nei contratti di mezzadria propria, la proroga non è ammessa, oltre che nei casi indicati nel citato art. 1 del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 273, quando la [...]
Art. 3.      Le norme del presente capo si applicano esclusivamente al contratto di mezzadria contemplate dall'articolo 2141 e seguenti del Codice civile
Art. 4.      E' dato valore di legge, per tutti i contratti di mezzadria, all'accordo stipulato il 24 giugno 1947, quale risulta dal testo allegato alla presente legge, e al [...]
Art. 5.      Le prestazioni di lavoro gratuite dovute dal mezzadro o colono a titolo di obbligo personale, non aventi attinenza con la normale coltivazione del fondo, le regalie ed i [...]
Art. 6.      Il riferimento alle annate agrarie 1947 - 48 e 1948 - 49, contenuto nei precedenti articoli, è sostituito da quello 1948 - 49 e 1949 - 50 nei casi previsti dall'art. 6 [...]
Art. 7.      La decisione di tutte le controversie dipendenti dalla presente legge e dal decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 273, comprese quelle per risoluzione di contratto e [...]
Art. 8.      Nel termine di 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge il concedente deve riproporre istanza contro la proroga, ove sia già intervenuta convalida [...]
Art. 9.      Le rinuncie alla proroga, prevista dalla presente legge, sono efficaci solo se risultano da documenti di data certa successiva all'entrata in vigore della presente legge [...]
Art. 10.      In deroga alle vigenti norme fiscali, tutti gli atti e i documenti sono in esenzione da bolli, proventi e diritti di ogni specie
Art. 11.      Per tutto quanto non sia diversamente disciplinato dalla presente legge valgono le norme contenute nel decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 273, e nelle successive [...]
Art. 12.      I cittadini chiamati a far parte delle Sezioni specializzate di cui all'art. 7 della presente legge non possono rifiutare l'incarico
Art. 13.      Agli esperti previsti all'art. 7 della presente legge è dovuto, per ogni giornata di adunanza, un gettone di presenza di lire 250 se sono impiegati dello Stato e di lire [...]
Art. 14.      Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, un regolamento per l'applicazione della presente legge
Art. 15.      La costituzione delle Sezioni specializzate, di cui all'art. 7, deve aver luogo entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella "Gazzetta Ufficiale"
Art. 16.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale"


§ 28.2.a - Legge 4 agosto 1948, n. 1094. [1]

Proroga dei contratti di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione.

(G.U. 20 agosto 1948, n. 193).

 

 

Capo I

NORME SUI CONTRATTI DI MEZZADRIA, COLONIA PARZIARIA E COMPARTECIPAZIONE

 

     Art. 1.

     La proroga dei contratti verbali e di quelli scritti di mezzadria, di colonia parziaria e di compartecipazione con coltivatori manuali, sancita nell'art. 1 del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 273, ha effetto anche nell'annata agraria 1948 - 49, salvo il disposto dell'articolo successivo.

 

          Art. 2.

     Nei contratti di mezzadria propria, la proroga non è ammessa, oltre che nei casi indicati nel citato art. 1 del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 273, quando la capacità lavorativa della famiglia mezzadrile risulti gravemente sperequata in meno rispetto alle esigenze di coltivazione del fondo e il concedente abbia dato o dia tempestiva disdetta nel corso dell'anno agrario 1947 - 48.

     L'insufficiente capacità lavorativa non è tuttavia di ostacolo alla proroga se il mezzadro s'impegna entro trenta giorni ad integrare stabilmente la constatata sperequazione. In ogni caso, il mezzadro ha diritto alla proroga qualora non venga sostituito da altro mezzadro entro due mesi dalla data della presente legge.

 

Capo II

NORME PARTICOLARI SULLA MEZZADRIA

 

          Art. 3.

     Le norme del presente capo si applicano esclusivamente al contratto di mezzadria contemplate dall'articolo 2141 e seguenti del Codice civile.

 

          Art. 4.

     E' dato valore di legge, per tutti i contratti di mezzadria, all'accordo stipulato il 24 giugno 1947, quale risulta dal testo allegato alla presente legge, e al regolamento che l'accompagna.

     L'efficacia delle norme del detto accordo è prorogata anche all'anno agrario 1947 - 48.

     Si conservano in vigore le norme più favorevoli ai mezzadri, che siano contenute in patti, individuali o collettivi, liberamente stipulati.

 

Capo III

DISPOSIZIONI PROCESSUALI E FINALI

 

          Art. 5.

     Le prestazioni di lavoro gratuite dovute dal mezzadro o colono a titolo di obbligo personale, non aventi attinenza con la normale coltivazione del fondo, le regalie ed i compensi dovuti per gli animali di bassa corte, ovini e suini allevati, secondo la consuetudine locale, per il fabbisogno della famiglia, sono sospesi per la durata della tregua contemplata nel precedente articolo.

 

          Art. 6.

     Il riferimento alle annate agrarie 1947 - 48 e 1948 - 49, contenuto nei precedenti articoli, è sostituito da quello 1948 - 49 e 1949 - 50 nei casi previsti dall'art. 6 del decreto legislativo 19 febbraio 1948, n. 82.

 

          Art. 7.

     La decisione di tutte le controversie dipendenti dalla presente legge e dal decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 273, comprese quelle per risoluzione di contratto e conseguente rilascio, è attribuita ad una Sezione specializzata del Tribunale, composta, oltre che del presidente di essa, di due giudici togati e di quattro esperti nominati dal presidente del Tribunale, su designazione, in numero doppio, per due di essi, della organizzazione provinciale dei concedenti e, per gli altri due, della organizzazione provinciale dei mezzadri. [2]

     Le sentenze sono appellabili innanzi a Sezioni specializzate istituite presso le Corti di appello e composte del presidente, di quattro consiglieri togati e quattro esperti, nominati dal presidente della Corte di appello nei modi di cui al comma precedente. [3]

     Il termine per l'appello è di giorni quindici dalla notifica della sentenza; quello per il ricorso in Cassazione è di giorni trenta dalla notifica stessa.

     Le attuali Commissioni continueranno ad esercitare la loro attività giurisdizionale limitatamente ai giudizi in corso e fino al loro esaurimento.

 

          Art. 8.

     Nel termine di 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge il concedente deve riproporre istanza contro la proroga, ove sia già intervenuta convalida definitiva di sfratto.

 

          Art. 9.

     Le rinuncie alla proroga, prevista dalla presente legge, sono efficaci solo se risultano da documenti di data certa successiva all'entrata in vigore della presente legge o da accordi stipulati con l'assistenza delle rispettive associazioni sindacali.

 

          Art. 10.

     In deroga alle vigenti norme fiscali, tutti gli atti e i documenti sono in esenzione da bolli, proventi e diritti di ogni specie.

     Per le controversie di cui alla presente legge, si applicano le disposizioni procedurali previste dal decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 639, in quanto non sia diversamente stabilito nella presente legge.

 

          Art. 11.

     Per tutto quanto non sia diversamente disciplinato dalla presente legge valgono le norme contenute nel decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 273, e nelle successive modificazioni.

 

          Art. 12.

     I cittadini chiamati a far parte delle Sezioni specializzate di cui all'art. 7 della presente legge non possono rifiutare l'incarico.

 

          Art. 13.

     Agli esperti previsti all'art. 7 della presente legge è dovuto, per ogni giornata di adunanza, un gettone di presenza di lire 250 se sono impiegati dello Stato e di lire 600 negli altri casi. Per la missione è dovuta l'indennità spettante agli impiegati di grado 6°.

     Le spettanze al tecnico per il suo parere sono liquidate dalla sezione del Tribunale nella sentenza.

     Le spese dipendenti dall'applicazione della presente legge sono a carico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     Alla erogazione di esse si procederà mediante emissione di ordini di accreditamento a favore dei prefetti, nelle cui provincie hanno sede le Sezioni specializzate.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare nel bilancio le occorrenti variazioni.

 

          Art. 14.

     Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, un regolamento per l'applicazione della presente legge.

 

          Art. 15.

     La costituzione delle Sezioni specializzate, di cui all'art. 7, deve aver luogo entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella "Gazzetta Ufficiale".

 

          Art. 16.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale".

 

 

Accordo per la tregua mezzadrile

     Riuniti sotto la presidenza del'on. Segni Antonio, Ministro per l'agricoltura e per le foreste, presso il Ministero dell'agricoltura, oggi 24 giugno 1947, i signori:

     Sansone avv. Attilio, Jandolo prof. Eliseo, Andalò dott. Giuseppe, in rappresentanza della Confederazione italiana degli agricoltori;

     Gotti Lega avv. Augusto e Bandini prof. Mario, in rappresentanza dell'Associazione ricostruzione e rinnovamento agrario (A.R.A.);

     Bosi on. Ilio, Zini Antonio, Fabbri Luigi, in rappresentanza della Confederazione nazionale lavoratori della terra;

     Anchisi dott. Luigi, in rappresentanza della Confederazione nazionale coltivatori diretti;

     Hanno convenuto quanto appresso circa il contratto di mezzadria classica, nel proposito di instaurare un regime di cordiale collaborazione tra le parti contraenti che giovi agli interessi della produzione, nonchè a quelli dell'intero popolo italiano ed in specie delle classi consumatrici più disagiate:

     1) Le parti, tenuto conto che la stagione ormai avanzata, assorbendo ogni attività a causa della imminenza dei raccolti, non consente una esauriente discussione del nuovo patto di mezzadria e dei relativi patti aggiunti, ne rinviano la relativa trattazione ad un ulteriore periodo, impegnandosi a concluderlo entro il 31 maggio 1948, per la sua entrata in vigore per la prossima annata agraria.

     2) Le parti dichiarano che le norme del presente accordo non potranno comunque costituire precedente per la stipulazione dei patti futuri, nè pregiudicare le rispettive posizioni di principio sul contratto di mezzadria, che resta invariato in ogni sua parte, compresa la divisione del prodotto al 50 per cento.

     Tuttavia, a titolo di traduzione anticipata di quei miglioramenti economici che avrebbero potuto derivare da una ponderata revisione dei patti, si stabilisce:

     a) al colono sarà assegnata una quota del 3 per cento della produzione lorda vendibile del podere, da prelevarsi sulla parte padronale;

     b) detta quota verrà pagata in denaro al prezzo di ammasso per i prodotti vincolati ed in natura per i prodotti liberi, oppure in danaro anche per questi se vi sarà accordo sul prezzo tra concedente e mezzadro;

     c) il ricavato del 4 per cento della produzione lorda vendibile del podere, da prelevarsi sulla parte padronale, verrà impiegato per opere di miglioria nell'azienda da fare eseguire da operai agricoli della zona preferibilmente nel periodo invernale di massima disoccupazione;

     d) restano delegate al Ministro per l'agricoltura e foreste l'emanazione di norme regolamentatrici del presente accordo, per quello che riguarda i rapporti relativi agli obblighi di miglioria tra l'affittuario conduttore di aziende a mezzadria e il proprietario del fondo, nonchè per una attenuazione dell'onere relativo a detti obblighi di miglioria per i piccoli proprietari.

     3) La Confederazione nazionale dei lavoratori della terra si impegna con la firma del presente accordo a far cessare ogni agitazione mezzadrile per tutta l'annata agraria in corso ed a sconfessare pubblicamente con apposito comunicato tutte le agitazioni che potessero eventualmente sorgere nelle zone ed aziende dove il presente accordo è stato applicato.

     4) La Confederazione nazionale italiana degli agricoltori e la Confederazione nazionale dei coltivatori diretti si impegnano, da parte loro, all'integrale rispetto ed esecuzione del presente accordo.

     5) Il presente rappresenta un accordo di tregua mezzadrile valevole per l'annata in corso.

     6) Per il prodotto lordo vendibile di parte padronale deve intendersi il prodotto totale al netto di quella parte di esso che viene reimpiegata nell'azienda come mezzo produttivo (sementi, mangimi, foraggi, erbai, ecc.). Non costituiscono prodotto lordo vendibile della stalla gli utili commerciali per compra e vendita di bestiame (quelli derivati dal cosiddetto giro di bestiame).

     7) Ogni eventuale controversia per l'interpretazione ed esecuzione del presente accordo viene deferita all'on. prof. Segni Antonio il quale giudicherà inappellabilmente, come arbitro amichevole compositore, senza vincoli di procedura.

     L'importo del 3 per cento spettante al colono e il 4 per cento da impiegarsi in migliorie nell'azienda, devono calcolarsi sul prodotto lordo vendibile, così come sullo stesso prodotto si calcola il reparto fra concedente e colono.

     Posto ciò, i principali prodotti sui quali si calcola l'importo del 3 per cento e 4 per cento sono il latte, la lana, i vitelli, gli agnelli, prodotti dell'anno agrario, la carne.

 

     I. Latte

     Il 3 per cento ed il 4 per cento si calcolano sull'intero prodotto venduto; se nella stalla si impiegano mangimi concentrati, acquistati fuori azienda, l'importo di questi viene dedotto dall'importo del latte, se ciò si pratica già per il reparto normale tra colono e concedente.

     Nessuna altra deduzione è da fare dal ricavato del latte.

     La regola vale anche per tutti i prodotti della trasformazione del latte.

 

     II. Lana

     Il 3 per cento e il 4 per cento si calcola sull'intera produzione della lana.

 

     III. Bovini

     Le percentuali stabilite nella tregua non si applicano al bestiame nato in stalle (o acquistato) e destinato per la rimonta. In quali limiti debba intendersi la rimonta non può a priori stabilirsi, per quanto si ritenga che essa non superi normalmente il 15 per cento della consistenza del bestiame: sorgendo questioni di singoli casi verranno decisi dall'Ispettorato agrario provinciale della rispettiva provincia:

     1) per i vitellini nati nell'anno non destinati alla rimonta, le percentuali del 3 per cento e 4 per cento si calcolano: sul ricavato della vendita dei vitelli, se essi sono stati venduti, sul valore di stima dei vitelli alla fine dell'anno, se non sono stati venduti;

     2) bestiame non adulto allevato: si comprende in esso tutto il bestiame che ha ancora da compiere uno sviluppo corporeo per la crescita, cioè fino ai tre anni, sempre in quanto non sia destinato alla rimonta (vedi punto precedente).

     Le percentuali si calcolano: a) se il capo è stato venduto, sulla parte del prezzo di vendita attribuibile all'incremento nel corso dell'anno agrario al quale si riferisce la tregua; b) se il capo non fosse stato venduto, sulla valutazione dello stesso incremento durante l'anno; c) bestiame acquistato. Da tale bestiame si deve escludere quello di giro, intendendosi per tale tutto quello che ha soggiornato nella stalla meno di 50 giorni.

     Dal bestiame acquistato deve escludersi anche quello che fosse destinato alla rimonta, da comprendersi, assieme con quello eventualmente nato, nella percentuale sopra indicata;

     3) pel bestiame acquistato, che non faccia parte del giro, e in quanto sia ancora in periodo di sviluppo, le percentuali del 3 per cento e 4 per cento si applicano: se il bestiame è venduto, sulla parte di prezzo di realizzo che si riferisce all'incremento di peso dell'annata; se il bestiame resta in stalla alla fine dell'annata, sul valore dell'incremento stesso, nel corso dell'anno;

     4) bestiame di scarto venduto nell'anno. Esso rientra nel prodotto lordo vendibile se è sostituito con bestiame nato ed allevato nell'azienda, in quanto quest'ultimo è escluso dal calcolo del prodotto lordo.

     Se alla sostituzione del bestiame di scarto non si provvede attraverso la rimonta, ma attraverso gli acquisti, questi ultimi e le vendite faranno parte della stima di stalla, e ad essi non si riferiscono le percentuali del 3 per cento e 4 per cento.

 

     IV. Ovini

     Le percentuali del 3 per cento e 4 per cento si applicano sugli agnelli venduti e sul bestiame di scarto venduto, se questo ultimo è sostituito con nati nell'allevamento.

 

     V. Equini e suini

     Valgono norme analoghe a quelle per i bovini.

 

     VI. Migliorie

     Sono tali tutte le opere (piantagioni, scoli, costruzioni, case, strade, impianti meccanici, elettrici, o termici, ecc.), le quali non ricadono nelle normali attività di produzione, nè nelle manutenzioni ordinaria e straordinaria (vedi decreto legislativo presidenziale 16 settembre 1947, n. 929 e circolare Ministro per il lavoro 21 ottobre 1947, n. 10095, n. 4 a).

     Le opere di miglioria devono compiersi nell'azienda agraria, e non necessariamente nel podere, al quale si riferisce la percentuale per la miglioria.

     Circa l'accertamento del carattere dell'opera, che il concedente intende fare, o avesse fatto nell'annata cui la tregua si riferisce, ove il colono contestasse il carattere di opera di miglioramento, dispongo che tale questione sia decisa dall'Ispettore agrario della provincia, o da un funzionario da lui delegato.

     Nell'importo della miglioria non devono essere comprese le sole spese per mano d'opera, ma tutte le spese necessarie per eseguirla (esempio: materiali da costruzione, piante, ecc.); la sostituzione di piante deperite o seccate non rientra tra le opere di miglioria, se si tratta di rimpiazzare le piante che manchino per il normale ciclo della vita vegetale; se però la sostituzione comprende più del 10 per cento dell'intera piantagione, esso deve comprendersi tra le opere di miglioramento.

     I lavori di miglioria dovranno essere ultimati entro il 15 aprile 1948.

 

     VII. Piccoli proprietari

     La categoria non può determinarsi, in una norma generale, nè con riferimento alla superficie, nè al reddito catastale, nè al numero dei poderi.

     Il primo criterio è assolutamente inapplicabile, per terreni in condizioni di produttività diversissime; il secondo non è sempre adeguato (per il ritardo negli aggiornamenti) all'attuale produzione del terreno; il terzo ha riferimento a entità (podere) affatto diverso per estensione e produzione.

     Sembra preferibile e più adeguato riferirsi al criterio di interpretazione analogo, quello della legge 1° luglio 1946, n. 31, art. 1, ed al numero delle unità lavorative, stabilendo aversi piccola proprietà sempre che le unità lavorative impiegate nella azienda non superino le dieci.

     Casi speciali potranno essere regolati con particolari disposizioni.

     Per il concedente piccolo proprietario la percentuale del 4 per cento è ridotta alla metà. Il termine per l'esecuzione delle migliorie è prorogato inoltre al 31 maggio 1948.

 

     VIII. Obblighi colonici

     Il patto di tregua firmato il 24 giugno 1947 non esclude l'obbligo della corresponsione degli obblighi colonici.

 

     IX. Suino per uso familiare colonico

     In nessun modo il patto di tregua contempla questa richiesta.

 

     X. Regole generali

     Sono confermate le precedenti disposizioni date con lettera 7 luglio 1947, n. 16143; 25 agosto 1947, n. 1750, e 12 novembre 1947.

     Le percentuali del 3 per cento e 4 per cento si riferiscono all'intero prodotto vendibile.

     Per i prodotti soggetti all'ammasso, le percentuali devono corrispondersi sul prezzo di ammasso effettivamente ricavato (prezzo base più premi eventuali, sovraprezzo per caratteristiche, e deduzioni eventuali per impurità).

     Gli accordi che in precedenza siano stati stipulati liberamente fra le parti, conservano piena validità se più favorevoli al lavoratore.

     Rapporto tra affittuario concedente e proprietario. Poichè il concedente affittuario è obbligato ad eseguire le migliorie, egli deve sottoporre il progetto dei miglioramenti al proprietario, il quale ha facoltà di sostituirsi all'affittuario nell'esecuzione delle migliorie. In caso di disaccordo sulla qualità delle migliorie, la decisione spetta all'Ispettore provinciale dell'agricoltura.

     Se le migliorie sono compiute dall'affittuario, questi ha diritto al rimborso della spesa sostenuta, da detrarsi dal canone di affitto.

     Quando le migliorie determinino un incremento produttivo del fondo, il proprietario che le ha eseguite ha diritto ad un aumento del canone di affitto, dal tempo in cui, per effetto delle migliorie stesse, si verifica l'incremento di produzione. L'aumento del canone, da convenirsi tra le parti, non sarà inferiore all'interesse legale maggiorato di una congrua quota per gli ammortamenti. Se le migliorie fossero state eseguite dall'affittuario, l'aumento del canone a tale titolo sarà portato in detrazione dei rimborsi da avere dall'affittuario, in forza del capoverso precedente.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Con la sentenza 12 febbraio 1963, n. 5, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, per la parte riguardante la nomina degli esperti componenti le Sezioni specializzate.

[3] Con la sentenza 12 febbraio 1963, n. 5, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, per la parte riguardante la nomina degli esperti componenti le Sezioni specializzate.