§ 27.7.15a - Legge 15 giugno 1978, n. 279.
Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 110, recante provvedimenti urgenti per le società già inquadrate nel [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.7 leggi di spesa
Data:15/06/1978
Numero:279


Sommario
Art. 1.      È convertito in legge il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 110, recante provvedimenti urgenti per le società già inquadrate nel gruppo EGAM, con le seguenti modificazioni
Art. 2.      In rapporto ai programmi di cui all'articolo 3 del decreto - legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267, le [...]
Art. 3.      Le partecipazioni azionarie di cui alla tabella allegato B sono inquadrate nell'IRI o nell'ENI con le modalità prescritte dal quinto e dal sesto comma dell'articolo [...]
Art. 4.      Le partecipazioni azionarie di cui alla tabella allegato C restano assegnate, all'IRI o all'ENI, in autonoma gestione fiduciaria
Art. 5.      Il comitato di liquidazione provvede, con i ricavi delle alienazioni di cui all'articolo precedente, con le somme stanziate dall'art. 7, D.L. 7 aprile 1977, n. 103, [...]
Art. 6.      Alla erogazione delle somme necessarie per far fronte ad inderogabili esigenze finanziarie delle società di cui agli artt. 2 e 3, nonché, alla copertura delle perdite [...]
Art. 7.      Il comitato di liquidazione è autorizzato a trattare, in sede di sistemazione dell'indebitamento verso istituti bancari, il consolidamento, anche parziale, delle [...]
Art. 8.      Per le finalità di cui alla presente legge sono autorizzate le seguenti spese
Art. 9.      All'onere di lire 1.212 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, quanto a lire 40 miliardi ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 14 [...]


§ 27.7.15a - Legge 15 giugno 1978, n. 279. [1]

Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 110, recante provvedimenti urgenti per le società già inquadrate nel gruppo EGAM e norme per l'attuazione e il finanziamento del programma per il riordinamento delle società stesse

(G.U. 16 giugno 1978, n. 167)

 

 

     Art. 1.

     È convertito in legge il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 110, recante provvedimenti urgenti per le società già inquadrate nel gruppo EGAM, con le seguenti modificazioni:

     All'articolo 2, primo comma, le parole: la cui durata è prorogata fino al 30 giugno 1978, sono sostituite dalle seguenti: la cui durata è prorogata ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della legge di conversione del presente decreto.

 

          Art. 2.

     In rapporto ai programmi di cui all'articolo 3 del decreto - legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267, le partecipazioni azionarie di cui alla tabella allegato A sono inquadrate nell'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI o nell'Ente nazionale idrocarburi - ENI.

     Alla revisione ed all'aggiornamento dei programmi provvede, con riferimento agli obiettivi ed alle previsioni dei piani di settore, il CIPI, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, previa acquisizione dei pareri della commissione interregionale prevista dall'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori presenti in seno al CNEL, nonché delle organizzazioni imprenditoriali delle aziende a prevalente partecipazione statale. I pareri devono pervenire al CIPI entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. In tale sede e con specifico riferimento alla realizzazione, in concorso con terzi, di attività sostitutive da questi promosse, che assicurino lo stabile reimpiego di lavoratori dipendenti dalle imprese di cui alle allegate tabelle, l'IRI e l'ENI possono essere autorizzati ad assumere, in maniera temporanea e limitata, partecipazioni finanziarie, anche in deroga ai limiti definiti dalle norme concernenti i propri scopi ed ambiti statutari di attività.

     Le somme di cui all'articolo 8, lettera a), della presente legge di conversione, stanziate per gli anni 1979 e successivi, sono erogate all'IRI ed all'ENI, previa autorizzazione del Ministro delle partecipazioni statali concessa successivamente all'approvazione dei piani di settore, formulati, per quanto riguarda il settore minerario-metallurgico, dall'ENI, sulla base delle indicazioni della costituenda società capogruppo.

     I piani predetti sono corredati dalle indicazioni di cui all'articolo 12 della legge 12 agosto 1977, n. 675. I progetti esecutivi, recanti le firme dei responsabili tecnici ed amministrativi della loro formulazione e corredati dalle previste autorizzazioni ed approvazioni, sono comunicati alla commissione di cui all'articolo 13, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

     Le partecipazioni azionarie sono trasferite dal comitato di liquidazione all'IRI o all'ENI senza corrispettivo.

     Alla compensazione delle eventuali minusvalenze, nella misura che risulterà definitivamente accertata dagli enti cessionari sulla scorta di motivate valutazioni, con riferimento alle verificazioni che le società di certificazione di bilancio hanno operato sulla base dell'articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267, si provvede imputandone l'importo al valore delle partecipazioni cedute e, per la eventuale differenza, agli stanziamenti di cui al successivo articolo 8, primo comma, lettera a).

     I fondi stanziati, con separata legge, per incentivare la ricerca mineraria e l'approvvigionamento di minerali, sono versati, per la parte di competenza all'ENI.

     Resta ferma la disposizione di cui all'ultima parte del primo comma del citato articolo 3 del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267.

     Il Ministro delle partecipazioni statali riferisce al Parlamento entro il 31 ottobre di ciascun anno sullo stato di attuazione della presente legge, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267.

 

          Art. 3.

     Le partecipazioni azionarie di cui alla tabella allegato B sono inquadrate nell'IRI o nell'ENI con le modalità prescritte dal quinto e dal sesto comma dell'articolo precedente.

     Gli enti di gestione sono abilitati ad alienare le predette partecipazioni, in tutto o in parte, a valore di mercato, previa autorizzazione del Ministro delle partecipazioni statali e salvo diversa indicazione dei piani di settore.

     Gli interventi per la ristrutturazione, previsti dai programmi di cui all'articolo 2, sono posti in essere, dall'IRI o dall'ENI, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel corso degli interventi e successivamente ad essi le partecipazioni azionarie possono essere cedute a condizione che si tenga conto, nella determinazione del prezzo, delle somme erogate per la ristrutturazione.

     Il corrispettivo delle cessioni di cui al comma precedente e le somme comunque erogate all'IRI e all'ENI in applicazione della presente legge sono finalizzati alla realizzazione dei programmi di cui all'articolo 2.

 

          Art. 4.

     Le partecipazioni azionarie di cui alla tabella allegato C restano assegnate, all'IRI o all'ENI, in autonoma gestione fiduciaria.

     Il comitato di liquidazione, titolare delle partecipazioni medesime, è abilitato ad alienarle, in tutto o in parte, a valore di mercato, procedendo, ove occorra per la salvaguardia dell'occupazione, alla ricapitalizzazione delle società non ancora alienate, con imputazione ai fondi di cui alla presente legge, previa intesa con gli enti mandatari ed autorizzazione del Ministro delle partecipazioni statali [2] .

     (Omissis) [3]

     Alla chiusura degli stabilimenti e delle unità produttive, prevista nei programmi di cui all'articolo 2, provvedono, previa intesa con l'ente di gestione interessato, le singole società titolari degli stabilimenti e delle unità produttive.

     Si applicano le norme della L. 12 agosto 1977, n. 675.

 

          Art. 5.

     Il comitato di liquidazione provvede, con i ricavi delle alienazioni di cui all'articolo precedente, con le somme stanziate dall'art. 7, D.L. 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella L. 6 giugno 1977, n. 267, nonché con le somme stanziate dal successivo art. 8 del decreto - legge medesimo, nonché in particolare:

     a) alla sistemazione dell'indebitamento del soppresso Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie e metallurgiche - EGAM, della Società italiana miniere - Italminiere società per azioni, della SIMATES società per azioni, della SIAS società per azioni e della Società iniziative e sviluppo di attività industriali - ISAI società per azioni;

     b) alla erogazione delle somme necessarie ad assicurare, per il tempo di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la prosecuzione della attività delle società di cui al precedente art. 4, nonché la liquidazione delle società medesime, previa copertura delle perdite maturate fino alla data della liquidazione;

     c) alla erogazione delle somme necessarie a ripianare le ulteriori perdite delle società di cui agli artt. 2, 3 e 4 nell'anno 1977;

     d) alla erogazione delle somme necessarie alla liquidazione dei rapporti di debito esistenti tra le società inquadrate, direttamente o indirettamente, nel gruppo EGAM.

 

          Art. 6.

     Alla erogazione delle somme necessarie per far fronte ad inderogabili esigenze finanziarie delle società di cui agli artt. 2 e 3, nonché, alla copertura delle perdite delle società di cui all'art. 2 e, se non alienate, delle società di cui all'art. 3, per gli anni 1978, 1979 e 1980, provvedono l'IRI o l'ENI, previo loro puntuale accertamento, formato anche sulla base di verificazione effettuata da una delle società di cui all'art. 5 del D.L. 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni nella L. 6 giugno 1977, n. 267.

     In nessun caso perdite patrimoniali prodotte successivamente al 31 dicembre 1980 possono far carico ai fondi stanziati con la presente legge.

 

          Art. 7.

     Il comitato di liquidazione è autorizzato a trattare, in sede di sistemazione dell'indebitamento verso istituti bancari, il consolidamento, anche parziale, delle situazioni debitorie delle società di cui agli artt. 2 e 3 verso gli stessi istituti, a tassi di interesse che agevolino il risanamento economico delle società medesime, ed a sottoscrivere le relative convenzioni, occorrendo, con l'IRI e con l'ENI. Le convenzioni sono approvate con decreto del Ministro delle partecipazioni statali, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale del credito e del risparmio. L'erogazione agli istituti di credito delle somme stanziate per gli scopi di cui all'art. 5, lettera a), è subordinata all'approvazione delle predette convenzioni.

     Il termine di cui all'art. 5, primo comma, del D.L. 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella L. 6 giugno 1977, n. 267, è prorogato per il tempo strettamente necessario all'adempimento dei compiti attribuiti dalla presente legge al comitato istituito con D.M. 14 aprile 1977.

     Le operazioni di liquidazione debbono essere concluse entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 8.

     Per le finalità di cui alla presente legge sono autorizzate le seguenti spese:

     a) di lire 983 miliardi, restando in essa assorbita l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 del D.L. 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella L. 6 giugno 1977, n. 267, da portare quanto a lire 406 miliardi in aumento del fondo di dotazione dell'IRI e quanto a lire 577 miliardi in aumento del fondo di dotazione dell'ENI, per provvedere alla ricapitalizzazione delle società di cui agli artt. 2 e 3, all'attuazione dei programmi di investimento ed alla copertura delle perdite relative agli anni 1978, 1979 e 1980. La somma di lire 406 miliardi è erogata all'IRI:

     quanto a lire 90 miliardi nell'anno 1978;

     quanto a lire 141 miliardi nell'anno 1979;

     quanto a lire 50 miliardi nell'anno 1980;

     quanto a lire 60 miliardi nell'anno 1981;

     quanto a lire 65 miliardi nell'anno 1982;

     la somma di lire 557 miliardi è erogata all'ENI:

     quanto a lire 82 miliardi nell'anno 1978;

     quanto a lire 118 miliardi nell'anno 1979;

     quanto a lire 152 miliardi nell'anno 1980;

     quanto a lire 116 miliardi nell'anno 1981;

     quanto a lire 109 miliardi nell'anno 1982;

     b) di lire 229 miliardi, restando in essa assorbita la somma stanziata dal decreto-legge 14 aprile 1978, n. 110, così come convertito ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, per provvedere: quanto a lire 180 miliardi alla definitiva sistemazione di cui al precedente articolo 5, lettera a); quanto a lire 19 miliardi alle erogazioni di cui allo stesso articolo, lettera b); quanto a lire 30 miliardi alle erogazioni di cui allo stesso articolo, lettere c) e d). La somma complessiva di lire 229 miliardi è versata al comitato di liquidazione:

     quanto a lire 58 miliardi nell'anno 1978;

     quanto a lire 171 miliardi nell'anno 1979.

     Con decreto del Ministro delle partecipazioni statali, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, il comitato può essere autorizzato, in caso di necessità, ad erogare parte delle somme di cui a ciascun titolo della precedente lettera b) per titolo diverso fra quelli indicati nella stessa lettera b).

     L'autorizzazione di cui al comma precedente non può essere concessa per variare lo stanziamento di 180 miliardi inteso alla finalità di cui all'articolo 5, lettera a).

     Restano ferme le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 7 del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267.

     Le eventuali attività che risulteranno a chiusura delle operazioni di liquidazione demandate al comitato a norma della presente legge, saranno versate all'IRI e all'ENI in proporzione alle somme a ciascuno di tali enti assegnate ai sensi della lettera a), primo comma, del presente articolo.

     Delle somme ricevute ai sensi del presente articolo, il comitato rende il conto, entro tre mesi dal termine della liquidazione, al Ministro delle partecipazioni statali, che lo approva con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro.

 

          Art. 9.

     All'onere di lire 1.212 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, quanto a lire 40 miliardi ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 1978, numero 110, così come convertito in legge con l'articolo 1 della presente legge; quanto a lire 350 miliardi in conformità dell'articolo 8 del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267, e, quanto a lire 822 miliardi, mediante ulteriori operazioni di ricorso al mercato finanziario, da effettuare in ragione di lire 90 miliardi nell'anno 1978, di lire 330 miliardi nell'anno 1979, di lire 102 miliardi nell'anno 1980, di lire 126 miliardi nell'anno 1981 e di lire 174 miliardi nell'anno 1982.

     Le operazioni finanziarie di cui al precedente comma possono essere effettuate nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio o a lungo termine, a ciò autorizzati in deroga anche a disposizioni di legge o di statuto, oppure nella forma di emissioni di buoni poliennali del tesoro o di certificati speciali di credito. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 394.

     Agli oneri relativi agli interessi, alle spese ed alla eventuale rata di capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si farà fronte, nell'anno 1978, mediante una corrispondente maggiorazione delle operazioni finanziarie predette.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

     Tabella Allegato A

     I. - Partecipazioni inquadrate nell'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI:

     Acciaierie del Tirreno S.p.a. (e, indirettamente, Siderurgica del Belice S.p.a.);

     Breda Siderurgica S.p.a.;

     Nazionale Cogne S.p.a.;

     SIAS - Società italiana acciai speciali S.p.a. (e, indirettamente, SIAS France S.p.a.);

     SADEA - Società azionaria derivati acciai S.p.a.;

     Tecnocogne S.p.a.;

     CERIMET - Centro ricerche metallurgiche Società per azioni.

     II. - Partecipazioni inquadrate nell'Ente nazionale idrocarburi - ENI:

     a) Settore minero-metallurgico:

     AMMI S.p.a.;

     AMMI Abrasivi S.p.a.;

     AMMI Bario S.p.a.;

     AMMI Sarda S.p.a.;

     Carbosulcis S.p.a.;

     Cokitalia Società anonima p.a.;

     COMEMIN S.p.a.;

     COMSAL - Compagnia sarda alluminio S.p.a.;

     Cuprifera Sarda S.p.a.;

     FIASA - Fabbrica italiana abrasivi sintetici & affini S.p.a.;

     G. Foschi & C. S.p.a.;

     Industrie minerarie meridionali S.p.a.;

     Mineraria Alpi orientali S.p.a.;

     Nuova Fornicoke S.p.a.;

     RIMIN - Società per la ricerca mineraria e la lavorazione del sottosuolo - S.p.a.;

     Solmine - Società lavorazione minerali e derivati S.p.a (e, indirettamente, Fluormine Società per azioni);

     Mercurifera Monte Amiata S.p.a.;

     Società Mineraria dell'Argentario S.p.a.;

     SOGERSA - Società ricerca gestione e ristrutturazione miniere sarde S.p.a.;

     Vetrocoke Cokapuania S.p.a.;

     b) Settore meccano-tessile:

     Cognetex - Cogne macchine tessili S.p.a.;

     Cosimates - Commerciale Simates S.p.a.;

     MATEC - Macchine tessili circolari S.p.a.;

     Nuova San Giorgio S.p.a.;

     Officine Savio S.p.a.;

     Tematex S.p.a.;

     SICEA - Società italiana per il commercio estero S.p.a.

 

     Tabella allegato B

     I. - Partecipazioni inquadrate nell'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI e cedibili dallo stesso:

     Acciaierie di Modena S.p.a. (cedibili in rapporto alle previsioni dei piani di settore);

     ISAI International S.p.a. (e, indirettamente, RIVOIRA s.p.a. e RIVOIRA Sud S.p.a., cedibili in rapporto alle previsioni dei piani di settore);

     NUI - Nuova utensileria italiana S.p.a.;

     PANTOX S.p.a.;

     Promedo Italia S.p.a.;

     Promedo Sud S.p.a.;

     SBE - Società bulloneria europea S.p.a.;

     Romanelli S.p.a. (partecipazione della Cintia S.p.a.);

     Sisma S.p.a. (e, indirettamente, Comfede - Saprometa S.p.a.) (cedibile in rapporto alle previsioni dei piani di settore).

     II. - Partecipazioni inquadrate nell'Ente nazionale idrocarburi - ENI, e cedibili dallo stesso:

     IMEG - Industrie marmi e graniti S.p.a. (e, indirettamente, Società apuana marmi S.p.a.) (cedibile in rapporto alle previsioni dei piani di settore).

 

     Tabella allegato C

     I. - Partecipazioni in gestione fiduciaria allo Istituto per la la ricostruzione industriale - I.R.I.:

     Cintia S.p.a.;

     Indusnova S.p.a;

     Metalsud S.p.a.;

     SMAS - Società meridionale acciai speciali S.p.a.;

     II. - Partecipazioni in gesione fiduciaria all'ente nazionale idrocarburi - ENI:

     AIDIRU - Azienda italiana investimenti immobiliari rustici e urbani S.p.a.;

     Mineraria Senna S.p.a.;

     Nuova Arredotecnica S.p.a.;

     Samaveda S.p.a.;

     Società metallurgica siciliana S.p.a.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2]  Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 22 dicembre 1981, n. 795.

[3]  Comma abrogato dall'art. 1 della L. 22 dicembre 1981, n. 795.