§ 27.7.139 – L. 27 dicembre 1973, n. 908.
Assegnazione straordinaria di lire 50 miliardi ad integrazione dei fondi, per l'assistenza sanitaria a favore dei mutilati ed invalidi civili, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.7 leggi di spesa
Data:27/12/1973
Numero:908


Sommario
Art. 1.      E' autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 50 miliardi ad integrazione dei fondi stanziati, ai sensi dell'art. 31, punto 2), lettera a), della legge 30 marzo [...]
Art. 2.      All'onere di cui al precedente articolo, si provvede con l'entrata derivante dal prelevamento di corrispondente importo dal conto corrente infruttifero di tesoreria [...]
Art. 3.      Il primo e secondo comma dell'art. 7 della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono sostituiti dai seguenti
Art. 4.      All'art. 9 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è aggiunto il seguente comma
Art. 5. 


§ 27.7.139 – L. 27 dicembre 1973, n. 908. [1]

Assegnazione straordinaria di lire 50 miliardi ad integrazione dei fondi, per l'assistenza sanitaria a favore dei mutilati ed invalidi civili, stanziati ai sensi dell'art. 31 della legge 30 marzo 1971, n. 118. Modifica ed integrazione di alcuni articoli della stessa legge 30 marzo 1971, n. 118.

(G.U. 12 gennaio 1974, n. 11).

 

     Art. 1.

     E' autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 50 miliardi ad integrazione dei fondi stanziati, ai sensi dell'art. 31, punto 2), lettera a), della legge 30 marzo 1971, n. 118, per l'assistenza sanitaria a favore dei mutilati e invalidi civili.

 

          Art. 2.

     All'onere di cui al precedente articolo, si provvede con l'entrata derivante dal prelevamento di corrispondente importo dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato "Ministero del tesoro - Conto speciale per il ripiano delle gestioni mutualistiche e per l'avvio della riforma sanitaria".

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 3.

     Il primo e secondo comma dell'art. 7 della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono sostituiti dai seguenti:

     "La commissione sanitaria provinciale è composta:

     dal medico provinciale che la presiede;

     da un ispettore medico del lavoro o da altro medico scelto dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro tra i medici previdenziali o fra gli specialisti in medicina legale o del lavoro;

     da un medico designato dall'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458.

     La commissione può disporre accertamenti diagnostici presso centri sanitari pubblici o enti ospedalieri.

     Qualora si tratti di accertare anomalie neuropsichiche la commissione è integrata da un medico specializzato in discipline neuropsichiatriche ovvero da un medico in servizio presso ospedali o cliniche psichiatriche o altre istituzioni psichiatriche pubbliche, designato dall'ordine dei medici della provincia.

     In questa ipotesi, in caso di parità, prevale il voto del presidente".

 

          Art. 4.

     All'art. 9 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è aggiunto il seguente comma:

     "Le commissioni sanitarie regionali possono disporre gli accertamenti diagnostici, di cui ai precedenti articoli 7 e 8".

 

          Art. 5. [2]


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Articolo abrogato dall'art. 5 della L. 26 maggio 1975, n. 165.