§ 42.2.75 - Legge 23 aprile 1965, n. 458.
Attribuzione di personalità giuridica pubblica all'Unione generale invalidi civili.


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.2 organizzazione
Data:23/04/1965
Numero:458


Sommario
Art. 1.      All'Unione generale invalidi civili, con sede in Roma, è attribuita personalità giuridica pubblica. L'Ente assume la denominazione di "Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili".
Art. 2.      L'Ente, che associa liberamente i mutilati e invalidi civili, ha per scopo, l'assistenza morale e materiale dei medesimi, anche se non associati, nonchè la rappresentanza e la tutela dei loro [...]
Art. 3.      Agli effetti della presente legge sono considerati mutilati e invalidi civili coloro che siano affetti da minorazioni fisiche che ne riducano la capacità lavorativa in misura non inferiore ad un [...]
Art. 4.      L'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili provvede alla attuazione dei propri scopi con i seguenti mezzi:
Art. 5.      Sono organi centrali della Associazione:
Art. 6.      L'assemblea generale si compone dei delegati dei soci eletti in assemblee provinciali e, ove esistano le delegazioni di cui all'art. 14, in assemblee sezionali.
Art. 7.      Il Comitato centrale è nominato con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per la sanità, ed è composto:
Art. 8.      Il presidente dell'Associazione è nominato con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per la sanità, tra i componenti elettivi sentito il Comitato centrale, dura in [...]
Art. 9.      Il Collegio dei sindaci è nominato con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per la sanità, ed è composto di:
Art. 10.      L'assemblea provinciale si compone dei soci della Provincia e si riunisce almeno ogni tre anni.
Art. 11.      I Consigli provinciali sono nominati dal prefetto e composti di:
Art. 12.      I delegati di cui all'art. 6 e i componenti dei Consigli provinciali di cui al precedente articolo sono eletti a maggioranza assoluta dai soci residenti nella Provincia riuniti in assemblea [...]
Art. 13.      Le funzioni di presidente e di componente degli organi previsti dalla presente legge sono gratuite.
Art. 14.      Per uno o più Comuni non capoluogo di Provincia possono essere istituite delegazioni sezionali.
Art. 15.      Con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per la sanità, in caso di impossibilità di costituzione o di funzionamento del Comitato centrale per mancata o irregolare elezione [...]
Art. 16.      I bilanci dell'Associazione, deliberati dal Comitato centrale e corredati dalla relazione del Collegio dei sindaci, sono approvati dal Ministero dell'interno di concerto con quelli del tesoro e [...]
Art. 17.      Il regolamento organico del personale è deliberato dal Comitato centrale dell'Associazione ed è approvato dal Ministro per l'interno, di concerto con quelli per il tesoro e per la sanità.
Art. 18.      Le norme di attuazione della presente legge sono emanate su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per il tesoro e per la sanità, sentito il Comitato centrale [...]
Art. 19.      Fino a che non saranno costituiti, ai sensi dello statuto di cui all'art. 1, gli organi previsti dagli articoli precedenti, l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili sarà retta dagli [...]


§ 42.2.75 - Legge 23 aprile 1965, n. 458.

Attribuzione di personalità giuridica pubblica all'Unione generale invalidi civili.

(G.U. 22 maggio 1965, n. 128).

 

     Art. 1.

     All'Unione generale invalidi civili, con sede in Roma, è attribuita personalità giuridica pubblica. L'Ente assume la denominazione di "Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili".

     L'Associazione è sottoposta al controllo del Ministero dell'interno e del Ministero della sanità, per le rispettive competenze.

     Lo statuto, deliberato dall'assemblea generale dei soci, è approvato con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quello per la sanità.

 

          Art. 2.

     L'Ente, che associa liberamente i mutilati e invalidi civili, ha per scopo, l'assistenza morale e materiale dei medesimi, anche se non associati, nonchè la rappresentanza e la tutela dei loro interessi presso le pubbliche Amministrazioni e presso tutti gli Enti e Istituti che hanno per scopo l'educazione, il lavoro e l'assistenza ai mutilati e invalidi civili.

     La non iscrizione alla Associazione non pregiudica i diritti e le agevolazioni previsti dalla legge.

 

          Art. 3.

     Agli effetti della presente legge sono considerati mutilati e invalidi civili coloro che siano affetti da minorazioni fisiche che ne riducano la capacità lavorativa in misura non inferiore ad un terzo, non per cause di guerra, di lavoro o di servizio ed esclusi i ciechi e i sordomuti.

 

          Art. 4.

     L'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili provvede alla attuazione dei propri scopi con i seguenti mezzi:

     1) redditi derivanti dal proprio patrimonio o dalle proprie attività;

     2) quote sociali;

     3) donazioni, lasciti ed elargizioni di privati o di Enti pubblici.

 

          Art. 5.

     Sono organi centrali della Associazione:

     l'assemblea generale;

     il Comitato centrale;

     il presidente;

     il Collegio dei sindaci.

     Sono organi periferici:

     l'assemblea provinciale;

     il Consiglio provinciale;

     il presidente del Consiglio provinciale.

 

          Art. 6.

     L'assemblea generale si compone dei delegati dei soci eletti in assemblee provinciali e, ove esistano le delegazioni di cui all'art. 14, in assemblee sezionali.

     L'assemblea generale si riunisce almeno ogni tre anni.

 

          Art. 7.

     Il Comitato centrale è nominato con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per la sanità, ed è composto:

     di dieci membri designati tra i soci della assemblea generale;

     di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, del tesoro, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e della pubblica istruzione.

     Il Comitato centrale è presieduto dal presidente dell'Associazione, dura in carica tre anni e si riunisce almeno ogni tre mesi.

     I componenti del Comitato centrale non possono essere confermati più di due volte.

 

          Art. 8.

     Il presidente dell'Associazione è nominato con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per la sanità, tra i componenti elettivi sentito il Comitato centrale, dura in carica tre anni e non può essere confermato più di due volte.

 

          Art. 9.

     Il Collegio dei sindaci è nominato con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per la sanità, ed è composto di:

     un rappresentante del Ministero del tesoro, che lo presiede;

     un rappresentante del Ministero dell'interno;

     un rappresentante del Ministero della sanità;

     tre soci designati dall'assemblea generale.

     A parità di voti è determinante il voto del presidente.

     Il Collegio dei sindaci dura in carica tre anni ed ha il compito di verificare la gestione economica e finanziaria.

     I sindaci non possono essere confermati più di due volte e partecipano, con voto consultivo, alle sedute del Comitato centrale.

 

          Art. 10.

     L'assemblea provinciale si compone dei soci della Provincia e si riunisce almeno ogni tre anni.

 

          Art. 11.

     I Consigli provinciali sono nominati dal prefetto e composti di:

     sette componenti eletti fra i soci residenti nella Provincia;

     un rappresentante della Prefettura;

     un rappresentante dell'Ufficio sanitario provinciale;

     un rappresentante dell'Ufficio provinciale del lavoro;

     un rappresentante del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

     Il presidente del Consiglio provinciale è nominato dal prefetto tra i componenti elettivi.

     Il presidente e i componenti dei Consigli provinciali durano in carica tre anni e non possono essere confermati più di due volte.

 

          Art. 12.

     I delegati di cui all'art. 6 e i componenti dei Consigli provinciali di cui al precedente articolo sono eletti a maggioranza assoluta dai soci residenti nella Provincia riuniti in assemblea provinciale.

     Per la validità delle votazioni, in prima convocazione, occorre la partecipazione di almeno due terzi dei soci. In seconda convocazione, da tenersi dopo 24 ore, la votazione è valida con la partecipazione della maggioranza assoluta dei soci.

     E' ammessa la votazione per delega. Ogni socio non può portare più di una delega.

 

          Art. 13.

     Le funzioni di presidente e di componente degli organi previsti dalla presente legge sono gratuite.

 

          Art. 14.

     Per uno o più Comuni non capoluogo di Provincia possono essere istituite delegazioni sezionali.

     Lo statuto determina il numero minimo dei soci occorrenti, i modi di nomina, la composizione, i compiti e la circoscrizione di dette delegazioni sezionali.

 

          Art. 15.

     Con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per la sanità, in caso di impossibilità di costituzione o di funzionamento del Comitato centrale per mancata o irregolare elezione dei componenti o per gravi irregolarità, può essere nominato un commissario straordinario.

     Analoghi poteri sono attribuiti al prefetto nei confronti dei Consigli provinciali.

     La durata delle gestioni commissariali non può superare i sei mesi.

 

          Art. 16.

     I bilanci dell'Associazione, deliberati dal Comitato centrale e corredati dalla relazione del Collegio dei sindaci, sono approvati dal Ministero dell'interno di concerto con quelli del tesoro e della sanità.

 

          Art. 17.

     Il regolamento organico del personale è deliberato dal Comitato centrale dell'Associazione ed è approvato dal Ministro per l'interno, di concerto con quelli per il tesoro e per la sanità.

     Al suddetto personale non può essere attribuito un trattamento giuridico ed economico più favorevole di quello previsto per il corrispondente personale dello Stato.

     Le dotazioni organiche del suddetto personale non possono comunque superare nel complesso le cento unità e non possono prevedere più di un posto corrispondente alla qualifica statale di direttore di divisione riservato al segretario generale.

     Nel suindicato limite complessivo di personale non possono essere comunque superati i seguenti contingenti percentuali per ciascuna carriera:

     a) carriera direttiva 15 per cento;

     b) carriera di concetto 30 per cento;

     c) carriera esecutiva 40 per cento;

     d) carriera ausiliaria 15 per cento.

 

          Art. 18.

     Le norme di attuazione della presente legge sono emanate su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per il tesoro e per la sanità, sentito il Comitato centrale dell'associazione.

 

          Art. 19.

     Fino a che non saranno costituiti, ai sensi dello statuto di cui all'art. 1, gli organi previsti dagli articoli precedenti, l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili sarà retta dagli organi dell'Unione generale invalidi civili, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.