§ 27.7.104 – L. 31 gennaio 1969, n. 14.
Finanziamento del secondo censimento generale dell'agricoltura, dell'undicesimo censimento generale della popolazione e del quinto censimento [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.7 leggi di spesa
Data:31/01/1969
Numero:14


Sommario
Art. 1.      Sono indetti il secondo censimento generale dell'agricoltura, l'undicesimo censimento generale della popolazione e il quinto censimento generale dell'industria e del [...]
Art. 2.      Per l'esecuzione dei censimenti generali di cui allo articolo precedente è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi, ripartita in ragione di lire 4 miliardi per ciascuno [...]
Art. 3.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1969, sarà fatto fronte mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo [...]


§ 27.7.104 – L. 31 gennaio 1969, n. 14. [1]

Finanziamento del secondo censimento generale dell'agricoltura, dell'undicesimo censimento generale della popolazione e del quinto censimento generale dell'industria e del commercio.

(G.U. 20 febbraio 1969, n. 46).

 

     Art. 1.

     Sono indetti il secondo censimento generale dell'agricoltura, l'undicesimo censimento generale della popolazione e il quinto censimento generale dell'industria e del commercio.

     Il secondo censimento dell'agricoltura avrà luogo tra il 15 ottobre e il 15 novembre 1970; l'undicesimo censimento della popolazione e il quinto censimento della industria e del commercio avranno luogo congiuntamente nel mese di ottobre 1971.

     Le norme di esecuzione dei censimenti di cui ai commi precedenti saranno stabilite con appositi regolamenti da emanarsi con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per il bilancio e la programmazione economica, per l'agricoltura e le foreste e per l'industria, il commercio e l'artigianato.

 

          Art. 2.

     Per l'esecuzione dei censimenti generali di cui allo articolo precedente è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi, ripartita in ragione di lire 4 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1969 al 1973, da assegnare, con le modalità previste dall'art. 1, secondo comma, della legge 16 agosto 1962, n. 1341, all'Istituto centrale di statistica, che provvede ad eseguire i censimenti ai sensi del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238 [2].

 

          Art. 3.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1969, sarà fatto fronte mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Il fondo di cui al presente comma è stato aumentato di lire 5.400 milioni, da ripartirsi in due quote di lire 2.700 milioni ciascuna a carico degli anni finanziari 1972 e 1973, dall'art. 1 della L. 5 novembre 1971, n. 1060, e di lire 6 miliardi dall'art. unico della L. 28 marzo 1973, n. 87, per i lavori connessi alla esecuzione nel 1970 del secondo censimento generale dell'agricoltura e nel 1971 dell'undicesimo censimento generale della popolazione e del quinto censimento generale dell'industria.