§ 41.2.28 - Legge 5 novembre 1971, n. 1060.
Concessione ai comuni ed alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di contributi per le spese relative all'esecuzione dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.2 comuni
Data:05/11/1971
Numero:1060


Sommario
Art. 1.      Per far fronte alle maggiori esigenze di cui agli articoli successivi, il fondo di lire 20 miliardi assegnato all'Istituto centrale di statistica a norma dell'art. 2 [...]
Art. 2.      Sul fondo di cui all'articolo precedente la somma di lire 6.800 milioni è destinata a favore dei comuni a titolo di rimborso delle spese che essi devono sostenere in [...]
Art. 3.      La somma di lire 6.800 milioni, di cui al primo comma dell'articolo precedente, sarà dall'Istituto centrale di statistica distribuita ai comuni, a titolo di rimborso [...]
Art. 4.      Ai comuni sarà corrisposto un anticipo sulla erogazione finale del rimborso pari al contributo ad essi attribuito col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri [...]
Art. 5.      All'onere di lire 2.700 milioni relativo all'esercizio finanziario 1972 si provvede con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto nel capitolo 3523 dello [...]


§ 41.2.28 - Legge 5 novembre 1971, n. 1060. [1]

Concessione ai comuni ed alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di contributi per le spese relative all'esecuzione dei censimenti generali degli anni 1970-1971.

(G.U. 17 dicembre 1971, n. 318)

 

 

     Art. 1.

     Per far fronte alle maggiori esigenze di cui agli articoli successivi, il fondo di lire 20 miliardi assegnato all'Istituto centrale di statistica a norma dell'art. 2 della legge 31 gennaio 1969, n. 14, è aumentato di lire 5.400 milioni, da ripartirsi in due quote di lire 2.700 milioni ciascuna, a carico degli anni finanziari 1972 e 1973.

 

          Art. 2.

     Sul fondo di cui all'articolo precedente la somma di lire 6.800 milioni è destinata a favore dei comuni a titolo di rimborso delle spese che essi devono sostenere in dipendenza del secondo censimento generale dell'agricoltura, dell'undicesimo censimento generale della popolazione e del quinto censimento generale dell'industria e del commercio.

     Sul fondo medesimo inoltre la somma di lire 200 milioni viene devoluta alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, a titolo di contributo per le spese che detti enti dovranno sostenere per l'esplicazione di compiti ad essi incombenti in dipendenza dei censimenti di cui al primo comma.

 

          Art. 3.

     La somma di lire 6.800 milioni, di cui al primo comma dell'articolo precedente, sarà dall'Istituto centrale di statistica distribuita ai comuni, a titolo di rimborso forfettario delle spese, in base a parametri desunti dai risultati dei censimenti.

     Le norme per la ripartizione di cui al precedente comma saranno stabilite da una apposita commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno e per l'industria, il commercio e l'artigianato, della quale faranno parte un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri con funzioni di presidente, due rappresentanti dell'Istituto centrale di statistica, un rappresentante del Ministero dell'interno, un rappresentante del Ministero dell'industria, commercio e artigianato e un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani.

     La medesima commissione stabilirà altresì le norme per la ripartizione della somma di lire 200 milioni di cui al secondo comma dell'art. 2 tra le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

 

          Art. 4.

     Ai comuni sarà corrisposto un anticipo sulla erogazione finale del rimborso pari al contributo ad essi attribuito col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 1963, emanato ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della legge 16 agosto 1962, n. 1341.

     L'anticipo di cui al comma precedente sarà erogato ai comuni entro il secondo semestre del 1971.

 

          Art. 5.

     All'onere di lire 2.700 milioni relativo all'esercizio finanziario 1972 si provvede con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto nel capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.