§ 27.7.97 – L. 18 gennaio 1968, n. 13.
Autorizzazione di spesa per l'attuazione di provvidenze in favore dei territori montani.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.7 leggi di spesa
Data:18/01/1968
Numero:13


Sommario
Art. 1.      Per l'attuazione delle iniziative e degli interventi sottoindicati è autorizzata la spesa complessiva di lire 30 miliardi, di cui lire 16 miliardi per l'anno finanziario [...]
Art. 2.      Ai fini della presente legge, sono poste a totale carico dello Stato, oltre le opere già previste dalla legge 25 luglio 1952, n. 991, quelle indicate dall'art. 21 - [...]
Art. 3.      Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle Regioni a statuto speciale, alle quali il Ministro per l'agricoltura assegnerà annualmente una quota parte [...]
Art. 4.      All'onere di lire 16 miliardi e di lire 14 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge negli anni finanziari 1967 e 1968, si provvede rispettivamente [...]


§ 27.7.97 – L. 18 gennaio 1968, n. 13. [1]

Autorizzazione di spesa per l'attuazione di provvidenze in favore dei territori montani.

(G.U. 25 gennaio 1968, n. 21).

 

     Art. 1.

     Per l'attuazione delle iniziative e degli interventi sottoindicati è autorizzata la spesa complessiva di lire 30 miliardi, di cui lire 16 miliardi per l'anno finanziario 1967 e lire 14 miliardi per l'anno finanziario 1968, così ripartita:

     a) lire 4.000 milioni, di cui lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1967 e lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1968, per la concessione di anticipazioni agli istituti di credito agrario di miglioramento per gli scopi di cui all'art. 2 della legge 25 luglio 1952, n. 991;

     b) lire 12.800 milioni, di cui lire 6.800 milioni per l'anno finanziario 1967 e lire 6.000 milioni per l'anno finanziario 1968, per la concessione dei contributi per opere di miglioramento fondiario di cui all'art. 3 della citata legge;

     c) lire 550 milioni, di cui lire 250 milioni per l'anno finanziario 1967 e lire 300 milioni per l'anno finanziario 1968, per la concessione degli studi di cui all'art. 5 della citata legge;

     d) lire 7.000 milioni, di cui lire 4.000 milioni per l'anno finanziario 1967 e lire 3.000 milioni per l'anno finanziario 1968, per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica montana di cui all'art. 19 della citata legge, limitatamente a quelle previste dall'art. 2, lettere b), d), e), f), g) ed h) del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e delle opere previste dalla lettera e) dell'art. 24 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

     e) lire 2.000 milioni di cui 1.000 milioni per l'anno finanziario 1967 e lire 1.000 milioni per l'anno finanziario 1968, da assegnare all'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per gli scopi di cui agli articoli 6 e 7 della legge 25 luglio 1952, n. 991, nonché all'art. 2 della legge 18 agosto 1962, n. 1360;

     f) lire 3.250 milioni, di cui lire 1.700 milioni per l'anno finanziario 1967 e lire 1.550 milioni per l'anno finanziario 1968, per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica montana di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 991, limitatamente a quelle previste dall'art. 2, lettere a) e c) del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

     g) lire 400 milioni, di cui lire 250 milioni per l'anno finanziario 1967 e lire 150 milioni per l'anno finanziario 1968, per le spese di carattere generale derivanti dalla applicazione della presente legge.

 

          Art. 2.

     Ai fini della presente legge, sono poste a totale carico dello Stato, oltre le opere già previste dalla legge 25 luglio 1952, n. 991, quelle indicate dall'art. 21 - primo comma - e dall'art. 24 - primo comma, lettere a), b) e d) - della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

     Per le altre opere di bonifica e di bonifica montana di competenza statale le aliquote a carico dello Stato sono quelle stabilite dall'ultimo comma dell'art. 21 della citata legge n. 910.

 

          Art. 3.

     Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle Regioni a statuto speciale, alle quali il Ministro per l'agricoltura assegnerà annualmente una quota parte degli stanziamenti che potranno essere utilizzati anche dagli istituti a norma delle leggi regionali.

     A tale fine le Regioni devono comunicare annualmente al Ministero la situazione degli impegni assunti.

     Gli interventi previsti dalla presente legge si applicano anche al territorio della Calabria situato al di sopra di metri 300 di altitudine e considerato comprensorio di bonifica montana ai sensi dell'art. 3 della legge 25 novembre 1955, n. 1177.

 

          Art. 4.

     All'onere di lire 16 miliardi e di lire 14 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge negli anni finanziari 1967 e 1968, si provvede rispettivamente mediante riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi riguardante provvedimenti legislativi in corso.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.