§ 27.7.6a - Legge 7 febbraio 1961, n. 76.
Integrazioni alla legge 24 luglio 1959, n. 622, relativa ad interventi in favore dell'economia nazionale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.7 leggi di spesa
Data:07/02/1961
Numero:76


Sommario
Art. 1.      Nel capo III (interventi diversi in agricoltura) della legge 24 luglio 1959, n. 622, dopo l'art. 13 è aggiunto il seguente
Art. 2.      Al capo XII (provvedimenti per l'artigianato) della legge 24 luglio 1959, n. 622, dopo l'art. 57 è aggiunto il seguente
Art. 3.      All'onere di lire 370 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con una corrispondente aliquota del provento dell'emissione dei buoni del [...]


§ 27.7.6a - Legge 7 febbraio 1961, n. 76. [1]

Integrazioni alla legge 24 luglio 1959, n. 622, relativa ad interventi in favore dell'economia nazionale.

(G.U. 11 marzo 1961, n. 63)

 

 

     Art. 1.

     Nel capo III (interventi diversi in agricoltura) della legge 24 luglio 1959, n. 622, dopo l'art. 13 è aggiunto il seguente:

     "Art. 13 bis (provvidenze in favore del settore della lana). - Il Ministro per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a disporre, con decreto da emanarsi di concerto col Ministro per il tesoro, l'ammasso volontario della lana di tosa delle campagne 1958 e 1959 ed a fissare le modalità di esecuzione.

     Fermi restando i privilegi e le agevolazioni fiscali previsti dalla legge 20 novembre 1951, n. 1297, lo Stato concorre all'attuazione dell'ammasso di cui al comma precedente nella misura massima di lire 5000 per ogni quintale di prodotto ammassato e per un importo complessivo massimo di lire 70 milioni.

     La somma di lire 70 milioni sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1960-61".

 

          Art. 2.

     Al capo XII (provvedimenti per l'artigianato) della legge 24 luglio 1959, n. 622, dopo l'art. 57 è aggiunto il seguente:

     "Art. 57 bis (difesa e propaganda del prodotto italiano all'estero). - E' autorizzata la spesa di lire trecento milioni per la concessione di contributi e sussidi relativi all'organizzazione, alla partecipazione di mostre e fiere all'estero nonchè per provvedere a spese per la tutela e lo sviluppo del prodotto italiano all'estero.

     La somma di lire trecento milioni sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario 1960-61".

 

          Art. 3.

     All'onere di lire 370 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con una corrispondente aliquota del provento dell'emissione dei buoni del Tesoro poliennali a premi con scadenza 1° ottobre 1966 autorizzata con il decreto-legge 30 giugno 1959, n. 421, convertito nella legge 19 luglio 1959, n. 587.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione della presente legge.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.